Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28677 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28677 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 20814-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di PARMA depositata il 16/06/2022;
udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALE evocava in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE innanzi il Tribunale di Parma, invocando l’accertamento tecnico preventivo in relazione ad un intervento di progettazione e realizzazione degli impianti di una villa con piscina e parco.
Nel contraddittorio della società odierna ricorrente, esecutrice delle opere, del COGNOME, progettista e direttore dei lavori, e di RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale, con il provvedimento impugnato, emesso il 16.6.2022, poneva le spese della procedura di A.T.P. a carico solidale tra le parti.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi ad un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91, 92, 696 e 696 bis c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente posto le spese della procedura di A.T.P. a carico di tutte le parti, in solido, e non invece a carico della sola parte richiedente.
La censura è fondata, alla luce del principio -meritevole di essere ribadito- secondo cui ‘Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del
principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 9735 del 26/05/2020, Rv. 658013; conf. Cass. Sez. 6 -1, Ordinanza n. 4156 del 15/03/2012, Rv. 621642 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15672 del 27/07/2005, Rv. 583396).
Né sussistono dubbi sull’ammissibilità del ricorso, posto che esso, investe soltanto la statuizione sulle spese, da ritenere abnorme in quanto non prevista dalla legge in relazione ai provvedimenti privi del connotato di definitività e non suscettibili, pertanto, di passare in giudicato. In proposito, va data continuità al principio per cui ‘In tema di accertamento tecnico preventivo, il provvedimento di liquidazione delle spese a carico di una parte diversa dal ricorrente -tenuto ad anticiparle- non è previsto dalla legge, ha natura decisoria e carattere definitivo, sicché può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione’ (Cass. Sez. 6 -2, Ordinanza n. 21756 del 26/10/2015, Rv. 636887; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21888 del 19/11/2004, Rv. 578230; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 212 del 08/01/2019, Rv. 652069).
Il ricorso va quindi accolto. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., con eliminazione della statuizione che ha posto le spese dell’A.T.P. a carico delle parti in via solidale, erroneamente pronunciata dal giudice di merito, ed accollo delle stesse, in via provvisoria, a carico della parte istante. All’esito del giudizio di merito, le predette spese saranno considerate nell’ambito del governo generale delle spese del grado.
Le spese del presente giudizio di legittimità, regolate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo la causa nel merito ai sensi di quanto previsto dall’art. 384, secondo comma, c.p.c., elimina la statuizione con la quale il giudice di merito ha posto le spese del procedimento di A.T.P. a carico delle parti in via solidale tra loro, e pone le predette spese a carico della sola parte istante.
Condanna le parti intimate, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 1.600, di cui € 100 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda