Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9756 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9756 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28955 R.G. anno 2022 proposto da:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende;
ricorrente
contro
CURATELA RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO COGNOME che lo rappresenta e difende;
contro
ricorrente avverso la SENTENZA n. 905/2022 emessa da CORTE D’APPELLO LECCE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, società successivamente fallita, adiva il Tribunale di Lecce perché accertasse l’illegittimità di alcuni addebiti operati su di un conto corrente da essa intrattenuto con Banca Monte dei Paschi di Siena a partire dal 1989.
Il detto Tribunale dichiarava la nullità parziale del contratto, avendo rig uardo all’interesse ultralegale, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, alla commissione di massimo scoperto e alle spettanze convenute per i c.d. giorni valuta; quindi, rideterminato il saldo del conto corrente, condannava la banca al pagamento della somma di € 466.209,23, oltre interessi e rivalutazione.
─ La sentenza è stata riformata dalla Corte di app ello di Lecce, che ha respinto la domanda di ripetizione proposta da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla curatela del fallimento di detta società; con la stessa pronuncia si è riconosciuto che il saldo del conto risultava essere quello accertato dal Giudice di prima istanza.
─ Ricorre per cassazione, con due motivi, Banca Monte dei Paschi di Siena. Resiste con controricorso la curatela del fallimento RAGIONE_SOCIALE.
E’ stata formulata, da parte del Consigliere all’uopo delegato , una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380 -bis c.p.c.. A fronte di essa, il difensore della parte ricorrente ha domandato la decisione della causa.
Parte controricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. ─ La proposta ha il tenore che segue:
«l primo motivo ─ che deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione ed avendo il giudice territoriale operato una ‘ statuizione di mero fatto ‘ , separando la domanda di accertamento da quella di ripetizione dell’indebito ─ è inammissibile, sia perché proposto mescolando doglianze eterogenee, sia perché comunque per entrambi
i profili inammissibile, in quanto: 1) da un lato, pretende di qualificare la domanda avversa di accertamento del saldo come proposta esclusivamente in via strumentale alla domanda di indebito, senza tuttavia neppure proporre una questione di interpretazione di quella domanda in violazione dei canoni ermeneutici ex artt. 1362 ss. c.c.: mentre, come chiarito da questa Corte, con il vizio di ultrapetizione o non corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., non si può introdu rre un’interpretazione alternativa della domanda (Cass. 12259/2002; Cass. 16596/2005; Cass. 7932/2012; Cass. 2630/2014; Cass. 30684/2017; Cass. 20718/2018; Cass. n. 18681/2023); 2) dall’altro lato, il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 -bis , n. 1, c.p.c., contrapponendosi senza validi argomenti al principio consolidato secondo cui ‘ n tema di conto corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell’entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto ‘ ;
«infatti, in costanza di rapporto di conto corrente, il correntista conserva l’interesse ad accertare l’invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite, al fine di sapere quale è il saldo sul conto ad una certa data in quanto, ove questo fosse inferiore al saldo risultante delle scritture contabili, ne risulterebbero aumentate le somme affidate ancora a disposizione oppure potrebbe risultare inferiore il saldo passivo da corrispondere alla
banca; la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ex art. 100 c.p.c. è stata, in particolare, ritenuta sotto i tre distinti profili della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, del ripristino di una maggiore estensione dell’aff idamento a concesso al correntista eroso da addebiti contra legem e della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto, quando dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito (fra le altre, cfr. Cass., sez. I, 3.7.2023, n. 18681; Cass., sez. VI, 4.3.2021, n. 5904; Cass., sez. VI, 5.9.2018, n. 21646; v. pure Cass., sez. un., 2.12.2010, n. 24418);
«il secondo motivo -con il quale si deduce la violazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., 112 c.p.c., perché è stata ritenuta carente di interesse l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca è inammissibile, potendo l’eccezione contrapporsi ad un’azione di pagamento post chiusura del conto, secondo i principi sopra richiamati».
2. ─ Reputa il Collegio che il primo motivo sia inammissibile, secondo quanto pure evidenziato nella proposta. Come è evidente, la Corte di appello ha ritenuto che le domande di accertamento della nullità delle clausole del contratto di conto corrente e di determinazione del saldo avessero consistenza autonoma rispetto a quella di ripetizione. Ora, in materia di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili, come vizio di nullità processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c., qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum , sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (così, tra le tante: Cass. 6 novembre 2023, n. 30770; Cass. 10 giugno 2020, n. 11103). La sussistenza di una extrapetizione, nella fattispecie, che interessa, non si ricava però certamente dal tenore delle conclusioni rassegnate dall’odierna controricorrente, la quale ha domandato (cfr. pag. 2 della
sentenza impugnata) sia l’accertamento della «nullità» di determinati addebiti, sia «l’esatto saldo del conto corrente», sia la condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato alla correntista. Né è comprensibile l’affermazione della stessa banca istante per cui « l’accertamento del saldo, dichiarato nel suo ammontare nella sentenza può agevolmente essere ricondotta ad una statuizione di mero fatto», essendo di tutta evidenza, al contrario, che tale accertamento ha ad oggetto la somma maturata a credito o a debito di una parte nei confronti dell’altra una volta operate le compensazioni delle varie partite contabili; la pronuncia di accertamento di cui si dibatte investe, dunque, l’ an e il quantum di un diritto di obbligazione, e non la sussistenza o l’in sussistenza di fatti materiali.
Il secondo motivo appare di contro fondato. Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione ), l’interesse a invocar e la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l’ammontare del proprio credito , o del proprio debito, per effetto dell’elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione.
3. ─ In accoglimento del secondo motivo di ricorso, la sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di Lecce che giudicherà in diversa composizione, statuendo pure sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, che deciderà in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione