Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29567 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 29567 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11817/2022 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in INDIRIZZO INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME unitamente agli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
LOTITO
NOME
-intimato-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE POTENZA n. 746/2021 pubblicata il 10/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
il Tribunale di Potenza, all’esito del giudizio ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ., ha dichiarato che NOME COGNOME possiede i requisiti sanitari per la corresponsione dell’assegno ordinario d’invalidità e ha condannato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento della prestazione;
per la cassazione della sentenza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, con ricorso affidato a un unico motivo, COGNOME è rimasto intimato;
CONSIDERATO CHE
con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art.445 bis sesto comma cod. proc. civ., dell’art.2697 cod. civ. e dell’art.1 legge n. 222/1984, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.;
il ricorrente lamenta che il giudice a quo non si è limitato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, ma lo ha condannato al pagamento della prestazione;
secondo il costante orientamento di questa Corte, al quale si intende dare continuità, «la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici» (da ultimo, Cass. 27/08/2025 n.23970);
il giudice a quo ha errato nel condannare RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a corrispondere la prestazione richiesta, mentre avrebbe dovuto limitarsi a riconoscere la sussistenza del requisito sanitario, in quanto la declaratoria del diritto alla prestazione è destinata a sopravvenire,
solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socioeconomici;
la sentenza impugnata ha violato l’art.445-bis, comma sesto cod. proc. civ. e va cassata in parte qua senza rinvio, poiché la domanda di accertamento del diritto e condanna all’erogazione della prestazione non era ammissibile, fermo l’accertamento del requisito sanitario effettuato in sentenza (Cass.n.23970/2025 cit. );
le spese del giudizio di legittimità vengono compensate considerato che la giurisprudenza di questa Corte sull’ambito del giudizio di opposizione si è definitivamente consolidata in epoca successiva alla proposizione del giudizio di opposizione ex art.445 bis comma sesto cod. proc. civ.;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE al pagamento della prestazione; compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME