Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28876 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28876 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/10/2023
ACCERTAMENTO OBBLIGO DEL TERZO
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15749/2021 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale, unitamente all’AVV_NOTAIO , è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
-controricorrente – nonché contro
R.O.I. -REALIZZAZIONE OPERE DI RAGIONE_SOCIALE
Avverso la sentenza n. 6007/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE DI APPELLO DI ROMA, pubblicata il 1° dicembre 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 11 luglio 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto notificato nel settembre 2012, la RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE.) sottopose a pignoramento ai sensi dell’art. 543 cod. proc. civ. il credito vantato dall’esecutato RAGIONE_SOCIALE (in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE) nei confronti del terzo pignorato RAGIONE_SOCIALE (in corso di giudizio, divenuto RAGIONE_SOCIALE; in appresso, per brevità: RAGIONE_SOCIALE), su ll’assunto che quest’ultimo fosse debitor debitoris « a titolo di manleva » come riconosciuto nella sentenza del Tribunale di Lecce n. 772 del 19 aprile 2011.
A seguito RAGIONE_SOCIALE contestazione formulata dal creditore procedente avverso la dichiarazione di quantità negativa resa dal terzo pignorato, il giudice dell’esecuzione dichiarò sospesa la procedura di espropriazione presso terzi, fissando termine per la introduzione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Instaurata tempestivamente la controversia – nelle forme del giudizio a cognizione piena ed esauriente connotante l’accertamento dell’obbligo del terzo come disciplinato anteriormente alla vige nza RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 la R.O.I. richiese l’accertamento RAGIONE_SOCIALE situazione debitoria del RAGIONE_SOCIALE verso il RAGIONE_SOCIALE, poiché ritenuto direttamente responsabile dei danni da quest’ultimo cagionati alla R.O.I. nell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE op ere appaltate, di cui il RAGIONE_SOCIALE, in forza di una convenzione intercorsa tra la RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE, era ente finanziatore.
r.g. n. 15749/2021 Cons. est. NOME COGNOME
In lite si costituirono il RAGIONE_SOCIALE, associandosi alla istanza di accertamento, e il RAGIONE_SOCIALE, resistendo alle avverse domande.
Con memoria depositata in fase di trattazione, la RAGIONE_SOCIALE domandò l’accertamento dell’esistenza di crediti del RAGIONE_SOCIALE verso il RAGIONE_SOCIALE « comunque e a qualsiasi titolo » spettanti.
All’esito del giudizio di prime cure, il Tribunale di Roma rigettò la domanda di accertamento.
La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interposto dal RAGIONE_SOCIALE.
Ricorre per cassazione il RAGIONE_SOCIALE affidandosi a cinque motivi, cui resiste, con controricorso, il RAGIONE_SOCIALE, mentre non svolge difese in sede di legittimità la R.O.I..
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
A ll’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge 10 agosto 1950, n. 646, degli artt. 32 e 144 del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge 29 luglio 1957, n. 634 e dell’art. 13 del d.P.R. 14 febbraio 1966, n. 257.
Ad avviso del ricorrente, ha errato il giudice territoriale quando, al fine di negare l’esistenza di un obbligo di manleva del RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che l’art. 8 del disciplinare tipo (di concessione a misura per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE ope re pubbliche) richiedesse una convenzione tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, titolo fonte di obbligo dell’ente pubblico; sostiene, per contro, che l’ art. 8 del disciplinare tipo (al pari RAGIONE_SOCIALE altre
previsioni di questo) non operasse alcun rimando ad un atto negoziale o convenzione e che i rapporti tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fossero regolati dalla deliberazione del RAGIONE_SOCIALE del 6 agosto 1974 (la quale fa relatio al d.P.R. n. 1523 del 1967) e, in via diretta, dal suddetto disciplinare tipo, fonte di responsabilità del RAGIONE_SOCIALE.
La doglianza testé riassunta è strettamente correlata al quarto motivo, con cui si prospetta -ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – omesso esame di circostanza decisive per il giudizio nonché -ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE norme del disciplinare tipo.
In specie, il ricorrente deduce che il giudice territoriale, reputando la necessità di una convenzione per l’applicazione dell’art. 8 del disciplinare tipo, abbia mancato di considerare come proprio tale art. 8 giustifichi il credito del RAGIONE_SOCIALE laddove stabilisce che quest’ultimo debba essere ristorato degli esiti negativi derivanti dal contenzioso, ove non sia dimostrata la sua responsabilità nella causazione degli stessi.
Ambedue i motivi -da vagliare congiuntamente, proprio per la evidenziata connessione -sono inammissibili, per un’identica ra gione.
Al fondo, parte ricorrente imputa al giudice territoriale di avere male interpretato il significato di una clausola di un disciplinare tipo (di concessione a misura per l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere pubbliche), cioè a dire di un atto sprovvisto -diversamente dal capitolato generale per le opere pubbliche -di valore normativo e munito invece di efficacia soltanto negoziale, in guisa di regolamento convenzionale del rapporto.
Con una contestazione del genere, pertanto, si sollecita questa Corte ad una diversa esegesi RAGIONE_SOCIALE citata clausola del disciplinare tipo, senza addurre e compiutamente illustrare l’inosservanza di alcuno specifico criterio di ermeneutica negoziale.
r.g. n. 15749/2021 Cons. est. NOME COGNOME
Orbene, secondo il consolidato orientamento di nomofilachia, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella attribuita dal giudice al contratto da interpretare non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una RAGIONE_SOCIALE possibili e plausibili interpretazioni: la valutazione del giudice di legittimità non può infatti investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all’àmbito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica dettati dagli artt. 1362 e seguenti del codice civile e RAGIONE_SOCIALE coerenza e logicità RAGIONE_SOCIALE motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca nel rappresentare una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati ( ex plurimis , cfr. Cass. 09/04/2021, n. 9461; Cass. 20/01/2021, n. 995; Cass. 26/05/2016, n. 10891; Cass. 09/04/2015, n. 7118; Cass. 10/02/2015, n. 2465).
Nel caso, il complessivo argomentare de ll’impugnante si concreta nella mera contrapposizione di una propria esegesi rispetto a quella accolta nella sentenza impugnata : e tanto giustifica l’inammissibilità di ambedue i motivi, il primo e il quarto, in vaglio.
4 . Il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omesso esame di circostanze decisive per il giudizio nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione « dell’art. 8 RAGIONE_SOCIALE legge n. 646 del 1950, degli artt. 32 e 144 del d.P.R. n. 1523 del 1967, dell’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 634 del 1957 e dell’omologa previsione del d.P.R. n. 257 del 1966 e violazione di norme che regolamentano il rapporto tra RAGIONE_SOCIALE per il mezzogiorno e concessionario ».
Secondo l’impugnante, la Corte d’appello ha negato la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda di manleva sulla scorta dei medesimi argomenti con cui la Corte di assazione, con l’ordinanza n. 20883 del 2019, ha escluso
la respo nsabilità diretta del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’appaltatore: in tal guisa ragionando, tuttavia, ha operato una « illegittima estensione del giudicato reso in riferimento ad altra domanda » relativa a vicende contrattuali correnti tra altri soggetti.
4.1. Il motivo è infondato.
Esso è sviluppato muovendo da un errato presupposto e da una non corretta lettura RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata: quest’ultima, infatti, con chiarezza ed univocità, distingue l’inesistenza di un debito risarcitorio diretto del RAGIONE_SOCIALE (e in parte qua richiama, a suffragio dell’affermata conclusione, il dictum di Cass. 05/08/2019, n. 20883: pagg. 7-8 RAGIONE_SOCIALE sentenza) dall’obbligo di manlev a , reputato anch’esso insussistente , ma in virtù del non perfezionamento RAGIONE_SOCIALE sua fonte negoziale, cioè a dire dell’assenza o RAGIONE_SOCIALE non provata sussistenza RAGIONE_SOCIALE (ritenuta necessaria) convenzione tra il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE (pagg. 8-10 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Alcuna estensione del giudicato oltre i limiti, soggettivi o oggettivi, di esso risulta dunque compiuta.
Il terzo motivo denuncia -ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. – omesso esame di circostanza decisive per il giudizio.
Si lamenta, in particolare, la mancata valutazione di una serie di evenienze fattuali (l ‘approvazione del progetto posto a base dell’appalto da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a carico RAGIONE_SOCIALE quale era posto dal Governo il relativo onere economico; l’affidamento al RAGIONE_SOCIALE dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE opere da parte RAGIONE_SOCIALE medesima RAGIONE_SOCIALE, finanziatrice integrale del progetto; l’approvazione da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE varianti rese necessarie in corso d’opera da carenze progettuali) conducenti al riconoscimento del diritto del RAGIONE_SOCIALE all’invocata manleva.
5.1. La doglianza è inammissibile.
r.g. n. 15749/2021 Cons. est. NOME COGNOME
Essa rivolge a questa Corte una richiesta di un complessivo riesame RAGIONE_SOCIALE emergenze istruttorie acquisite nei gradi di merito, finalizzata ad una ricostruzione dell’andamento RAGIONE_SOCIALE vicenda fattuale in termini differenti da quelli praticati nella sentenza impugnata: attività del tutto estranee alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
Alcuna anomalia motivazionale riconducibile al ristretto novero definito dall’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. , nella sua costante interpretazione di questa Corte di legittimità, è infine adombrata nella censura qui scrutinata.
Con il quinto motivo -per violazione e falsa applicazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge 1° agosto 2002, n. 166, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. e per omesso esame di circostanze decisive per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. -si censura la mancata valutazione nella sentenza impugnata RAGIONE_SOCIALE produzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE rendicontazione RAGIONE_SOCIALE spesa finale, la cui assenza aveva costituito motivo ostativo al riconoscimento del credito del RAGIONE_SOCIALE in sede di dichiarazione ex art. 547 cod. proc. civ..
Il motivo è inammissibile, per una duplice, concorrente, ragione.
6.1. In primis, per violazione dei requisiti -prescritti a pena di inammissibilità, dall’art. 366, primo comma, numm. 3 e 6, cod. proc. civ. dell’esposizione sommaria dei fatti e RAGIONE_SOCIALE specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso si fonda.
Parte ricorrente evoca « la posizione assunta dal RAGIONE_SOCIALE nel rendere la propria dichiarazione negativa in qualità di terzo pignorato », assume che l’assenza RAGIONE_SOCIALE rendicontazione di spesa finale abbia rappresentato condizione ostativa alla qualificazione di siffatta dichiarazione come positiva: omette tuttavia di riportare o trascrivere nel ricorso di adizione di questa Corte – ancorché per stralci o nei
passaggi essenziali e d’interesse – il tenore RAGIONE_SOCIALE dichiarazione stessa ed il contenuto del verbale di udienza nella quale essa è stata resa.
Una deficienza espositiva che non pone il giudice di legittimità (cui, per la natura del giudizio per cassazione, è tendenzialmente inibito l’accesso agli atti del processo) nella condizione di valu tare, sulla base del solo ricorso, perché il giudice dell’esecuzione abbia definito la dichiarazione del terzo quale negativa e quali siano state, poi, le contestazioni sollevate dal creditore procedente da cui è scaturita la instaurazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo.
Ne risulta, per l’effetto, impedita la conoscenza chiara e completa del fatto processuale e la comprensione RAGIONE_SOCIALE portata RAGIONE_SOCIALE censure rivolte al provvedimento in questa sede impugnato.
6.2. In secondo luogo, la doglianza non attinge criticamente la ratio decidendi posta a base RAGIONE_SOCIALE sentenza gravata.
Diversamente da quanto opinato in ricorso, il giudice territoriale non ha infatti omesso l’apprezzamento circa il documento attestante la rendicontaz ione, ma ne ha ritenuto l’irrilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, siccome eccentrico rispetto alla manleva, cioè al titolo di responsabilità invocato a fondamento dell’accertamento del credito.
E questa considerazione di non pertinenza non viene in alcun modo censurata dal ricorrente.
Il ricorso è rigettato.
Il regolamento RAGIONE_SOCIALE spese del grado segue la soccombenza.
Atteso l’esito del ricorso, va dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente , RAGIONE_SOCIALE, al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in euro 18.000 (diciottomila) per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione