Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28318 Anno 2023
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28318 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/10/2023
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 20434 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona dell’amministratore, legale rappresentante pro tempore , NOME COGNOME
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché RAGIONE_SOCIALE (P_IVA), in persona del le-
gale rappresentante pro tempore
-intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di Campobasso n. 12/2021, pubblicata in data 19 gennaio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 13 settembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
Oggetto:
ACCERTAMENTO OBBLIGO DEL TERZO (ART. 549 C.P.C.)
Ad. 13/09/2023 C.C.
R.G. n. 20434/2021
Rep.
NOME COGNOME ha posto in attuazione un provvedimento di sequestro conservativo sui crediti vantati dalla sua debitrice RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE (oggi divenuta RAGIONE_SOCIALE). Quest’ultima ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e il creditore ha promosso il giudizio di accertamento del suo obbligo, ai sensi dell’a rt. 549 c.p.c. (nella formulazione vigente anteriormente al 2012, quindi nelle forme del giudizio a cognizione piena).
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Isernia, che ha dichiarato la RAGIONE_SOCIALE debitrice della RAGIONE_SOCIALE per l’importo di € 50.000,00 .
La Corte d’a ppello di Campobasso ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ altra società intimata.
È stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di un duplice profilo di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..
La società ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis .1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 116 cpc , in relazione all’ art. 360 comma 1 n. 3 cpc ».
Come già rilevato nella proposta di definizione anticipata del giudizio, le censure di violazione degli artt. 2697 c.c. e 116
c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 -01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 -01, 640193 -01 e 640194 -01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 -01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 -02).
Inoltre, con l’unico motivo del ricorso viene, nella sostanza, in realtà censurata la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito in ordine alla circostanza di fatto del deAVV_NOTAIOo pagamento dell’obbligazione oggetto di accertamento dell’obbligo del terzo, ai sensi dell’art. 549 c.p.c., in data anterior e al quello di notificazione dell’atto di sequestro presso terzi: si contesta, cioè, un accertamento di fatto, peraltro sostenuto da adeguata motivazione, non apparente né insanabilmente contraddittoria sotto il profilo logico, come tale non censurabile nella presente sede, chiedendosi una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.
In virtù di quanto appena esposto in ordine all’esistenza, nella sentenza impugnata, di una adeguata motivazione a sostegno degli accertamenti di fatto contestati, è appena il caso di aggiungere che non colgono nel segno neanche le ulteriori considerazioni, esposte dalla società ricorrente nell’istanza di decisione del ricorso, nonché nella successiva memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c..
Tali considerazioni fanno leva su una pretesa violazione delle norme in tema di prova presuntiva e, segnatamente, in tema di valutazione complessiva degli elementi indiziari, cioè delle disposizioni di cui all’art. 2929 c.c. : siffatta censura, in realtà, non risulta formulata nel ricorso e, comunque, essa è, se non inammissibile perché attinente all’esito del ragionamento presuntivo, certamente infondata, dal momento che la valutazione
del complesso degli elementi probatori indiziari disponibili in ordine alla data del deAVV_NOTAIOo pagamento risulta correttamente effettuata dai giudic i di appello, i quali, proprio all’esito di tale complessiva valutazione, hanno escluso fosse stata fornita sufficiente prova del fatto che l’indicato pagamento fosse avvenuto anteriormente alla notifica dell’atto di sequestro.
Va, pertanto, integralmente confermata la valutazione di inammissibilità del ricorso già formulata nella proposta di decisione anticipata.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c. . Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della società ricorrente, nella presente sede, s ia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art. 380 bis , ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023).
La Corte stima equo fissare in € 10.000,00 (diecimila/00) la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 (cinquemila/00) quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o
improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 93 c.p.c. ;
-condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 10.000,00 (diecimila/00) in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p .c.;
-condanna la ricorrente a pagare l’ulteriore importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c. .
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-