Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8790 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8790  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24793-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME;
– intimato – avverso  la  sentenza  n.  620/2019  RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di NAPOLI, depositata il 15/02/2019 R.G.N. 2389/2015;
Oggetto
Verbale di accertamento
Iscrizione a ruolo
Interesse ad agire
R.G.N. 24793/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/11/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado di parziale accoglimento del ricorso proposto da COGNOME NOME avverso un verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALE inerente ad iscrizione d’ufficio negli elenchi degli imprenditori agricoli professionali, ai sensi del d.lgs. 99/2004 e d.lgs. 101/2005, a decorrere dall’1/1/2005 con assoggettamento ad obblighi contributivi nella misura del 50%, ed avverso il successivo avviso di addebito emesso sulla base del predetto verbale, dichiarandone la nullità.
In particolare, la Corte territoriale ha respinto sia l’appello principale di COGNOME sulla carenza probatoria del requisito del 50% di dedizione del proprio lavoro alle attività agricole con conseguente imputazione dei ricavi da esse conseguiti nell’amb ito almeno del 50% del reddito globale da lavoro, la cui dimostrazione spetterebbe all’istituto previdenziale, sia l’appello incidentale di RAGIONE_SOCIALE per l’omessa pronuncia di condanna RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme riportate nell’avviso di addebito indipendentemente dalla pronunciata nullità; dalle dichiarazioni raccolte a verbale risultava infatti che l’attività agricola esplicata dall’appellante, pensionato e titolare RAGIONE_SOCIALE‘omonima azienda individuale da oltre 40 anni, fosse l’unica da lui svolta, e che quindi restasse confermata la qualifica di IAP, e tuttavia non era fondata la doglianza di RAGIONE_SOCIALE avverso la dichiarata nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito perché, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 co.3 d.lgs. 46/99, se l’accertamento è impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice, con la
conseguenza che in caso di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALEe pretese contributive, si determini una  stasi  nel  procedimento  amministrativo  di  formazione  del ruolo  ovvero  una  temporanea  carenza  di  potere-dovere  RAGIONE_SOCIALEa p.a.  di  agire  in  vi a  esecutiva,  per  cui  l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  avrebbe  dovuto attendere l’esito del giudizio avverso il verbale di accertamento ispettivo prima di notificare l’avviso di addebito.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo, a cui il COGNOME non interpone controricorso, rimanendone mero intimato.
 La  causa  è  stata  trattata  nell’adunanza  camerale  del  27 novembre 2024.
CONSIDERATO CHE
1.L’istituto ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 terzo comma d.lgs. 44/1999, ed art. 30 d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010, in relazione a ll’art. 360 comma 1, n.3, c.p.c., per non avere dichiarato la sentenza di appello la sussistenza del diritto di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a percepire i contributi richiesti, dopo l’accertata insussistenza dei presupposti per iscrivere a ruolo contributi e sanzioni a cagione RAGIONE_SOCIALEa pendenza del giudizio avverso l’av viso di accertamento: in sostanza, in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento non era consentita l’iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria fatta valere a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito, ma la Corte d’Appello avrebbe dovuto accertare egualmente la sussistenza del diritto RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ai contri buti richiesti, esaminando nel merito la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. Aggiunge il ricorrente che, con l’opposizione a cartella di
pagamento, che dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione di diritti ed obblighi interni al rapporto previdenziale obbligatorio, può chiedere, oltre che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, anche la condanna RAGIONE_SOCIALE‘opponente all’adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo contributivo portato dalla cartella, tramite il pagamento di una misura inferiore a quella originariamente richiesta, senza che ne risulti mu tata la domanda, sempre che l’ente stesso abbia assolto l’onere probatorio a proprio carico (sent. n.6704/2016), e che non costituisce un inammissibile novum ‘ la domanda di pagamento RAGIONE_SOCIALEa minor somma ancora dovuta dal debitore, formulata nell’atto di appello dall’ente previdenziale che, in primo grado, si era limitato a chiedere la declaratoria di legittimità RAGIONE_SOCIALEa cartella medesima ed il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizio ne ‘ (ord. 11246/2017 e 11515/2017).
2. Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Il giudizio di merito ha accertato a carico RAGIONE_SOCIALE‘opponente l’ esistenza di requisiti soggettivi, oggettivi e reddituali prescritti dall’art. 1 comma 1 del D.Lgs. n.99/2004, con riferimento all’attribuzione RAGIONE_SOCIALEa qualifica di imprenditore agricolo professionale, con la sola limitazione del quantum ridotto al 50% nel periodo contributivo decorrente dal mese di gennaio RAGIONE_SOCIALE‘anno 2005. La pronuncia, confermata in grado di appello, non è stata impugnata con ricorso per cassazione dalla parte che avrebbe potuto dolersi RAGIONE_SOCIALE‘attribuita qualifica imprenditoriale e del riconosciuto obbligo a sé gravante. Ne consegue la legittimità RAGIONE_SOCIALEa compiuta iscrizione nell’elenco degli imprenditori agricoli professionali e la sopravvenuta rimozione RAGIONE_SOCIALE‘ostacolo alla iscrizione a ruolo RAGIONE_SOCIALEe somme derivanti dall’accertato obbligo contributivo.
Si innesta, dunque, la valutazione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenienza di un interesse a ricorrere nel giudizio di legittimità da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente creditore per conseguire una pronuncia di accertamento del diritto a pretendere i contributi richiesti. Si osservi che da un lato, la pronuncia resa sull’accertamento negativo del credito, nel conclamare in via definitiva la pur ridotta pretesa RAGIONE_SOCIALE‘ente previdenziale, ha consentito la maturazione postuma dei presupposti per l’iscrizione a ruolo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 comma 3 d.lgs. 46/1999 (non esistenti all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito del 2012); dall’altro non è ravvisabile l’interesse ad ottenere una pronuncia di condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe somme riportate nell’originario avviso di addebito, respinta in appello incidentale in pendenza di giudizio di opposizione al verbale di accertamento, avendo l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, nelle more, conseguit o l’affermazione definitiva RAGIONE_SOCIALEa propria pretesa contributiva, sì da poter azionare gli strumenti di recupero di natura impo-esattiva a cui l’ordinamento consente di accedere. L’uno e l’altro effetto sono maturati nel corso del presente giudizio, dopo la rimozione RAGIONE_SOCIALE‘ostacolo rappresentato dal terzo comma del cit. art. 24 .
È stato infatti ritenuto che ‘ in caso di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di accertamento negativo RAGIONE_SOCIALEe pretese contributive iscrivibili in ruoli, si determina una stasi nel procedimento amministrativo di formazione del ruolo, ovvero una temporanea carenza del potere-dovere RAGIONE_SOCIALEa p.a. di agire in via esecutiva. Infatti in pendenza del ricorso in prevenzione contro l’accertamento, l’iscrizione a ruolo non potrà essere eseguita ed occorrerà attendere un provvedimento esecutivo del giudice (che convalidi in tutto o in parte la pretesa previdenziale di cui all’atto impugnato) ed in conformità allo stesso ‘ (cfr. ord. n. 9159/17).
Ne consegue, dunque, la carenza di interesse di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a ricorrere avverso l’impugnata pronuncia, essendo stata accertata la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa nei limiti riconosciuti attraverso il parziale accoglimento del ricorso introduttivo di primo grado. Venu to meno l’effetto impeditivo RAGIONE_SOCIALE‘ opposizione all’accertamento si riespande il diritto all’iscrizione a ruolo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 24 comma 3 cit. di talché un ‘ eventuale pronuncia di condanna al pagamento di una minor somma corrispondente al diritto accertato non comporterebbe per la parte creditrice alcun risultato giuridicamente apprezzabile, derivandone, al più, una sovrapposizione di titoli.
Alla soccombenza non fa seguito la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase di giudizio, stante la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALEa controparte rimasta intimata. Seguono  le  disposizioni sul contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo  unificato  pari  a  quello  corrisposto  per  il  ricorso,  a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024