Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14044 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14044 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3804-2022 proposto da
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente principale –
contro
BERLINGÒ COGNOME rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocat o COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
R.G.N. 3804/2022
COGNOME
Rep.
C.C. 12/2/2025
giurisdizione Contributi a percentuale e maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate.
ISTITUTO RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , anche quale procuratore speciale della RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente al ricorso incidentale –
per la cassazione della sentenza n. 870 del 2021 della CORTE D’APPELLO DI CATANZARO, depositata il 27 luglio 2021 (R.G.N. 43/2018).
Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Il presente giudizio trae origine dall’opposizione proposta dal signor NOME COGNOME contro l’avviso di addebito n. 330 2016 00026831 17 000, notificato dall’INPS il 3 gennaio 2017 in riferimento alla contribuzione dovuta alla Gestione artigiani per l’anno 2010 , per redditi superiori al minimale, e fondato su un atto di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Il Tribunale di Catanzaro ha accolto il ricorso, escludendo che il richiamo per relationem all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate sia idoneo a dimostrare la fondatezza della pretesa.
-Con sentenza n. 870 del 2021, depositata il 27 luglio 2021, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto il gravame dell’INPS e ha confermato la pronuncia del Tribunale della medesima sede.
2.1. -A fondamento della decisione, la Corte di merito ha osservato , in linea preliminare, che l’appello è ammissibile, in quanto individua in maniera adeguata le parti della pronuncia di primo grado,
di cui si chiede la riforma, e illustra le ragioni del dissenso rispetto alla ricostruzione delineata nella pronuncia del Tribunale.
2.2. -L’appello, nondimeno, è infondato.
L’INPS non ha dimostrato gli elementi costitutivi del dedotto obbligo contributivo e, in particolare, la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Sono sprovvisti di ogni rilievo gli accertamenti fiscali, che investono le diverse questioni del maggiore imponibile da attribuire alla società RAGIONE_SOCIALE, di cui il signor COGNOME era socio, senza toccare i profili eminentemente contributivi di cui si discute nel giudizio.
-L’INPS ricorre per cassazione contro la sentenza d’appello, formulando un motivo di censura.
-Il signor NOME COGNOME resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale, affidato a un motivo.
-L’INPS resiste con controricorso al ricorso incidentale.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa, in prossimità dell’adunanza camerale.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’INPS, ricorrente principale, denuncia la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. , degli artt. 115 e 434 cod. proc. civ. e degli artt. 1 e 2 della legge 2 agosto 1990 n. 233.
L’Istituto premette che non è controverso l’obbligo d’iscrizione del lavoratore autonomo presso la Gestione artigiani e che l’oggetto del contendere riguarda esclusivamente il diritto di riscuotere i contributi ‘a percentuale’ per l’anno 2010, sulla base del reddito più elevato accertato dall’Agenzia delle Entrate. La Corte territoriale avrebbe,
dunque, errato nel valutare, in difetto d’impugnazione dell’obbligato, «la sussistenza dei fatti costitutivi l’obbligo d’iscrizione alla gestione artigiani» (pagina 12), che mai sarebbe stata posta in discussione.
-Con l’unica censura del ricorso incidentale, il signor NOME COGNOME deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. e sostiene che erroneamente la Corte di merito abbia dichiarato ammissibile l’appello, benché l’Istituto non avesse censurato tutte le rationes decidendi della pronuncia del Tribunale.
In particolare, l’Istituto avrebbe omesso di criticare tale pronuncia, nella parte in cui ha ritenuto preclusa l’iscrizione a ruolo dell’ente previdenziale in pendenza dell’impugnazione dell’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda. Tale statuizione sarebbe di per sé sufficiente a sorreggere la decisione adottata.
-Il ricorso principale dell’Istituto non incorre nei profili d’inammissibilità eccepiti nel controricorso.
3.1. -Il ricorso ripercorre con ampiezza di richiami il dipanarsi della vicenda processuale e, a tale riguardo, richiama gli atti rilevanti e consente a questa Corte di cogliere il nucleo delle critiche proposte, senza presentare la genericità che il controricorso stigmatizza.
3.2. -Le doglianze, inoltre, lungi dal giustapporre motivi eterogenei, inerenti alla normativa processuale e alla disciplina sostanziale, identificano in modo perspicuo i vizi della sentenza impugnata e si rivelano pertinenti rispetto a quello che rappresenta il punto saliente della ratio decidendi : la carenza di prova degli elementi costitutivi della pretesa e l’inidoneità dell’accertamento fiscale a suffragarli.
-Alla disamina del merito del ricorso principale non si frappongono neppure le ragioni illustrate nel ricorso incidentale, che
dev’essere dichiarato inammissibile , alla luce delle seguenti considerazioni.
4.1. -La parte che denunci un error in procedendo ha l’onere di prospettare gli elementi che individuano e caratterizzano il fatto processuale di cui richiede il riesame e di illustrare la corretta soluzione rispetto a quella erronea prescelta dai giudici di merito, in modo da consentire a questa Corte di vagliare la fondatezza della prospettazione delineata nel ricorso e di emendare l’errore denunciato (Cass., S.U., 25 luglio 2019, n. 20181).
4.2. -A tale onere il ricorrente incidentale non ha ottemperato.
4.2.1. -Dopo avere riprodotto la pronuncia del Tribunale (pagine 14, 15 e 16 del controricorso) e le eccezioni sollevate nella memoria difensiva nel giudizio di gravame (pagine 16, 17, 18 e 19 del controricorso), il ricorrente incidentale si limita a indicare asse rtivamente che nessuna censura l’atto d’appello ha proposto su un punto decisivo, senza suffragare tale assunto con gli indispensabili ragguagli sul contenuto complessivo delle doglianze sottoposte alla Corte di merito.
4.2.2. -Inoltre, il ricorso incidentale non corrobora in modo adeguato la portata decisiva delle statuizioni che l’Istituto non avrebbe ritualmente impugnato.
L’illegittimità dell’iscrizione a ruolo, su cui vertono le difese del ricorrente incidentale, non dispensa il giudice dall’obbligo di esaminare il merito della pretesa (Cass., sez. VI-L, 6 luglio 2018, n. 17858) ed è sul merito della pretesa che si appuntano, anche nel presente giudizio, le difese dell’Istituto.
Tali ragioni d’inammissibilità assorbono l’esame degli ulteriori profili (carenza d’interesse, tardività) , adombrati dall’Istituto nel resistere con controricorso al ricorso incidentale.
-Il ricorso principale è fondato.
5.1. -Come emerge dall’analitica ricostruzione degli antefatti processuali, che il ricorso principale tratteggia e il ricorso incidentale non confuta, le contestazioni investono il diritto dell’INPS di ottenere la contribuzione ‘a percentuale’ sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate, senza lambire i presupposti dell’iscrizione alla Gestione artigiani.
Tali presupposti esulano dai temi controversi e la sentenza d’appello, nel ridiscuter li ab imis , travalica i limiti segnati dal devolutum , prestando, dunque, il fianco alle censure formulate nel ricorso principale e ribadite nella memoria illustrativa.
5.2. -In conseguenza dell’errore denunciato, il giudice del gravame non ha svolto i necessari approfondimenti sulle questioni sottoposte al contraddittorio processuale, limitandosi a negare in radice gli stessi presupposti dell’iscrizione alla Gestione artigiani , peraltro mediante il richiamo alla disciplina della Gestione commercianti (pagina 5 del ricorso principale), e disconoscendo apoditticamente ogni valore probatorio all’accertamento fiscale.
È lo stesso ricorrente incidentale a puntualizzare, nella memoria illustrativa, che è stato accertato, nel corso del giudizio tributario, un maggior imponibile nei confronti della società in nome collettivo. Accertamento destinato a riverberarsi sulla posizione del socio, per la quota di sua spettanza.
-In definitiva, il ricorso principale è accolto e dev’essere dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.
-La sentenza d’appello è cassata in relazione alle censure accolte.
-La causa è rinviata alla Corte d’appello di Catanzaro, che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della controver sia, valutando la specifica pretesa dedotta in causa, attinente al l’obbligo di corrispondere i contributi ‘a percentuale’, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
9. -La declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di chi l’ha proposto di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Catanzaro, in d iversa composizione. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del ricorrente incidentale comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione