Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 15308 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 15308 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15373/2022 R.G. proposto da:
NOME NOME NOME, elettiva mente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE rappresentato e difeso NOME dall’avvocato COGNOME COGNOME NOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
PROCURA NOME
GENERALE COGNOME
CORTE NOME APPELLO NOME BARI
-intimata-
i
NOME
avverso il DECRETO della CORTE D’APPELLO BARI
n.1
Numero registro generale 15373,2022
Numero sezionale 1941,2023
Nurnero di raccolta generale 15308f2023
omissis [(131gfúte031iF5,2023
21/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/04/2023 dal Consi NOME COGNOME.
Fatti di causa
Il Tribunale per i minorenni di Bari ha attribuito a COGNOME NOME, la maggiore età ai sensi degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. del 2015, sulla base di accertamenti socio-sanitari eseguiti in dat 11/5/2021 dall’apposita commissione istituita presso l’ospedale pediatrico cittadino.
Egli, in persona del tutore, ha proposto reclamo, dolendosi della mancata osservanza delle garanzie previste a tutela del minore straniero non accompagnato sottoposto alla procedura, con particolare riferimento al diritto all’accesso alle informazioni attraverso la presenz di figure competenti ed esperte in grado di consentire il rispetto dell cultura di provenienza, al di là dell’aspetto linguistico.
Ha pure eccepito la nullità del provvedimento perché privo di indicazione del margine di errore.
Nel corso del procedimento di reclamo ha prodotto un documento attestante la data di nascita e, quindi, l’età anagrafica asseritamen certa al momento dell’approdo in Italia, ma non ha consentito l’avvio di contatti con l’autorità consolare del paese d’origine onde verificar l’attendibilità e all’autenticità del dato documentale.
La Corte d’appello di Bari ha respinto il reclamo.
Ferma l’impossibilità di attivare le indagini consolari in mancanza di consenso dell’interessato, la corte ha osservato che nessun riscontro era stato offerto per attribuire certezza all’autenticità del documento i questione con riferimento alla provenienza dello stesso dalle autorità della repubblica del Gambia, non potendosi ritenere sufficienti l’apposizione di una firma da parte di un soggetto sconosciuto e un
NOME
Nurnero sezionale 1941,2023
Numero di raccolte.cienerale 15308,2023 sigillo consistente in un mero adesivo di colore rosso con sta mpigiiatura “D’afa pubblicazione 31,1:W2023 a secco.
Ha inoltre espresso perplessità in ordine all’attendibilità dei dat riportati, poiché il documento era stato confezionato soltanto il 24-6 2021, su dichiarazione postuma dell’asserita madre dell’interessato, la quale – sempre in base al documento – era risultata aver attestato la data di nascita del figlio (DATA_NASCITA) a distanza di circa diciassette a dall’evento e all’indomani non solo del decreto del tribunale ma anche dell’accertamento socio-sa n itario.
Sottolineata la prioritaria rilevanza dell’unico elemento attendibile integrato dalle risultanze dell’accertamento socio-sanitario operato dall’apposita commissione sanitaria, con un margine di errore indicato in un anno (per difetto o per eccesso), ha confermato l’attribuzione della maggiore età al momento dell’ingresso in Italia.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, illustrati da memoria.
L’ufficio intimato non ha svolto difese.
Ragioni della decisione
I. – Col primo mezzo il ricorrente denunzia la nullità del provvedimento in relazione all’art. 19-bis del d.lgs. n. 142 del 2015, p difetto di un’informazione funzionale alla consapevole partecipazione al procedimento, anche ed eventualmente mediante la negazione del consenso all’esame medico, e del mergine di errore plausibile infine rilevato. Sostiene che l’omissione abbia impedito di produrre la documentazione anagrafica in possesso della tutrice, in vista di un differente esito dell’esame.
Col secondo mezzo denunzia la violazione degli artt. 19-bis del citato d.lgs., dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 3 della Convenzione 1951 sui rifugiati, avendo la corte d’appello errato nel considerare l documentazione anagrafica prodotta, da un lato addossando al richiedente, nella impossibilità di interpellare le autorità consolari Gambia, un onere della prova impossibile, e dall’altro valorizzando gli
NOME
Nurnero sezionale 1941,2023
accertamenti sanitari in contrasto con la documenta NOME COGNOME bi Ger , a I e 15308,2023 Data pubblicazione 31,135,2023 quando invece detto accertamento dovrebbe per legge costituire un’extrema rado.
Col terzo motivo è dedotta l’omessa motivazione del provvedimento in relazione all’art. 115 cod. proc. civ., essendo stat chiesta, a proposito della presunzione di minore età derivante dalla legge, l’ammissione di una c.t.u. senza che al riguardo la corte d’appell si sia minimamente espressa, unicamente finendo per determinarsi in base all’esito dell’accertamento della commissione medica nonostante il riconosciuto margine di errore, e nonostante la non rispondenza di quello alle linee guida in materia.
Col quarto motivo infine è dedotta la violazione dell’art. 19-bis de d.lgs. n. 142 del 2015 e del d.p.c.m. n. 234 del 2016, per avere la co d’appello mancato di considerare le critiche di inadeguatezza mosse alla relazione sanitaria rispetto agli standard e alle prassi in materia, quant alla tutela e protezione riservate ai minori e alla conduzione dell procedura per la determinazione dell’età mediante da un’equipe multidisciplina re.
– Il primo motivo è inammissibile per genericità, non comprendendosi in effetti a quale specifica lesione dei diritti del minor causa listica mente rilevante, il ricorrente abbia inteso riferirsi.
III. – Il secondo e il terzo motivo sono invece fondati nel senso che segue.
Ai fini dell’identificazione di minori stranieri non accompagnati, l’art. 19-bis del citato d.lgs. n. 142 del 2015 prevede un procediment multilivello, con una prima fase dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza e una seconda fase dinanzi all’autorità giudiziaria.
La prima fase si snoda nel senso che:
(i) l’identità va accertata dalle autorità di pubblica sicurezz coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato (naturalmente dopo che è stata garantita allo stesso minore un’immediata assistenza umanitaria);
NOME
Nurnero sezionale 1941,2023
(li) qualora sussista un dubbio circa l’età dichiaP i a il eg rfodiCiagagengale15308f2023 Data pubblicazione 31,135,2023 accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche mediante collaborazione delle autorità diplomatico-consolari:
(iii) l’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espress la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio previsto;
(iv) ancora tale intervento non è esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minor dichiari di non volersi avvalere dell’intervento medesimo dell’autorità diplomatico-consolare.
IV. – A fronte di tale prima fase il d.lgs. n. 142 del 20 presuppone che possano tuttavia permanere fondati dubbi in merito all’età dichiarata dal minore.
In questo caso la procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa.
Sempre in tal caso viene in rilievo la necessità di garantire a minore una compiuta informazione a salvaguardia dei suoi diritti “lo straniero è informato, con rausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di affabetizzazione, del fatto che la sua età può essere determinata mediante Pausllio di esami socio-sanitari, del tipo di esami a cui deve essere sottoposto, dei possibili risultati attesi e delle eventua conseguenze di tali risultati, nonché di quelle derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami” e tali informazioni devono essere fornite anche alla persona che, seppure temporaneamente, esercita i poteri tutelari nei confronti del presunto minore.
IV. – Fermo che in simile evenienza l’accertamento socio-sanitario dell’età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove
Numero re g istro g enerale 15373,2022
Numero sezionale 1941,2023
Nurnero di raccolta g
enerale CODICE_FISCALE
31/05,2023
necessario, in presenza di un mediatore culturale, con inligiSléblicérlo modalità meno invasive possibili e rispettose dell’età presunta, del sesso e dell’integrità fisica e psichica della persona, è stab che il risultato dell’accertamento socio-sanitario sia comunicato all straniero, in modo congruente, con indicazione anche del margine di errore, e che qualora, anche dopo l’accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa “si presume ad ogni effetto di legge”.
V. – Il provvedimento di attribuzione dell’età è dunque emesso dal tribunale per i minorenni a conclusione di siffatta procedura, governata da una regola finale presuntiva.
Nel caso concreto la corte d’appello ha confermato l’attribuzione della maggiore età sulla scorta di un giudizio di prioritaria rilevanz dell’accertamento socio-sanitario svoltosi nella prima fase.
Tale prioritaria rilevanza è stata affermata in consecuzione col fatto di non potersi accertare tramite l’autorità consolare, stante mancato consenso dell’interessato, se il documento anagrafico esibito fosse attendibile per provenienza.
A tale valutazione è stata associata una considerazione ulteriore circa la scarsa attendibilità della risultanza documentale a proposito della dichiarazione della nascita fatta dalla madre dell’interessato distanza di anni.
Ma è evidente che scarsa attendibilità non vuol dire recisamente inattendibilità di un dato documentale: la valutazione di scarsa attendibilità identifica solo un dubbio al riguardo.
Ne segue che così facendo, e omettendo altresì di considerare l’eventualità di una consulenza tecnica (esplicitamente richiesta peraltro in sede di reclamo), la corte d’appello ha invertito l’ordine del q uestioni.
Infatti NOME la NOME norma NOME attribuisce NOME prioritaria NOME rilevanza NOME alla documentazione anagrafica fintanto che non sia certa la sua falsità. E non è logico affermare che la dichiarazione circa la data di nascita di u
NOME
figlio da parte del genitore, resa in vista della redazione di un do De um igii it 8one 31,1115,2023 anagrafico, sia inaffidabile sol perché avvenuta a distanza di anni e dopo l’avvio della procedura di attribuzione dell’età in un paese straniero.
Numero registro generale 15373,2022
Numero sezionale 1941,2023
Nurnero di raccolta generale 15308f2023
A tale avvio è in vero associa bile, nelle condizioni date, l’intere alla dichiarazione.
VI. – Inoltre, e soprattutto, la corte del merito non ha chiarito perché alla non sicura attribuzione prima facie del carattere di autenticità del documento anagrafico fosse da connettere una valutazione di non permanenza quanto meno di dubbi sull’età dell’interessato all’ingresso in Italia, per effetto dell’esito p semplice di un accertamento sanitario gravato da margine di errore di un anno in più o in meno.
In questa prospettiva motivazionale non può esser considerata soddisfacente la telegrafica affermazione finale del provvedimento a proposito della mancata formulazione di censure, da parte dell’interessato, al contenuto dell’indagine svolta dalla commissione medica, con risalto di lacune ed errori.
Difatti dal ricorso si apprende che la c.t.u. era sta specificamente richiesta anche e soprattutto “secondo il modello di valutazione multidisciplinare delineato nel protocollo”, con ovvia e implicita allusione, quindi, a una ipotetica non conformità a esso dell’operato della commissione medica.
In simile contesto resta elusiva la frase finale del provvedimento, nella quale l’intera motivazione si compendia, per cui, essendo l’indagine socio-sanitaria consistita in una visita pediatrica-auxologic in un’indagine psicologica e in un esame fisico, l’esito della stes benché col margine di errore riscontrato, non sarebbe stato tale da indurre neppure a un ulteriore approfondimento tramite esame radiologico del carpo per la valutazione ossea.
Certamente in base all’art. 19-bis del d.lgs. n. 142/15 (introdott dall’art. 5 della legge n. 47/2017) non può esser considerato valido un accertamento che determini la maggiore età dell’interessato sulla base
NOME
Numero registro generale 15373,2022
Numero sezionale 1941,2023
Nurnero di raccolta generale 15308f2023
. COGNOME Data aubblicazione 31,135,2023 di un unico esame, salvo che all’esito di tale esame siano emers elementi certi in ordine alla minore età.
Ma è risaputo, in forza delle raccomandazioni del RAGIONE_SOCIALE sanità agevolmente consultabili su qualunque sito internet, che una rilevante funzione conoscitiva è da annettere proprio alla valutazione della maturazione ossea del distretto polso-mano, in quanto metodo che presenta la minore variabilità e che risulta dunque più affidabile.
Ne deriva che il laconico riferimento della corte territoriale non consente di spiegare con adeguato livello di razionalità perché escluso l’approfondimento radiologico non sarebbero residuati dubbi a proposito dell’età del sottoposto. Cosa che assume valenza essenziale, in quanto solo ove il margine di errore e i conseguenti valori minimi e massimi attribuibili all’età consentano di addivenire con certezza all determinazione della medesima può escludersi l’applicazione della regola presuntiva della minore età (v. Cass. Sez. 1 n. 5936-20).
VII. – In questa prospettiva il decreto va cassato.
Resta assorbito il quarto motivo di ricorso.
Segue il rinvio alla medesima corte d’appello la quale, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della domanda sulla base dei principi esposti, tenendo conto in particolare del fatto che ai fi dell’identificazione di minori stranieri non accompagnati, ove all’esito de compiuti accertamenti documentali medici e socio-sanitari non sia possibile addivenire all’attribuzione della maggiore età dell’interessato la minore età di questi al momento dell’ingresso nel territorio nazionale deve considerarsi presunta a ogni effetto di legge.
p.q.m.
La Corte accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso inammissibile il primo e assorbito il quarto, cassa il decreto in relazio al motivo accolto e rinvia alla corte d’appello di Bari anche per le spe del giudizio di cassazione.
Numero registro generale 15373,2022
Numero sezionale 1941,2023
Nurnero di raccolta generale 15308f2023
Data puhblicazione 31,1115,2023 Dispone che, in caso di diffusione della presente ordinanza, siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 6 aprile 2023.