Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 28057 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 28057 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5735/2018 R.G. proposto da : COGNOME NOME, COGNOME NOME, nonché -in proprio e quali eredi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME – COGNOME NOME, in proprio e quale procuratrice del fratello COGNOME NOME, e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e rappresentati e difesi dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-ricorrenti- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Giunta Regionale p.t., domiciliato ex lege in ROMAINDIRIZZO presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALEa CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti.
-controricorrente-
nonchè
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.p.t.
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 165/2018 depositata il 15/01/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
1.- NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultima in proprio e quale procuratrice del figlio NOME COGNOME, rimasto senza esito il precetto intimato sulla base RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli n.1998/2003, con la quale il RAGIONE_SOCIALE veniva individuato quale unico obbligato al risarcimento del danno per l’irreversibile trasformazione di alcuni loro suoli occupati per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEa Circumvallazione esterna Asse Mediano -Asse di Supporto area RAGIONE_SOCIALE, sottoponevano a pignoramento, iscritto nel ruolo RAGIONE_SOCIALEe esecuzioni mobiliari del Tribunale di Napoli con il n.19462/2010, le somme dovute al RAGIONE_SOCIALE dalla RAGIONE_SOCIALE, dal RAGIONE_SOCIALE e dalla Regione RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione, stante l’assenza RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, in data 21 settembre 2011, concedeva termine per la proposizione nei confronti di tale ente del giudizio di accertamento di cui all’articolo 548 c.p.c., che veniva ritualmente introdotto dai creditori e, nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE debitore e RAGIONE_SOCIALEa Regione, veniva definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n.14048/2015 che rigettava la domanda, ritenendo che essa fosse stata inammissibilmente ampliata in comparsa conclusionale e che, in ogni
caso, fosse rimasta sfornita di prova sulla sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo, non potendosi ciò ritenere solo per la mancata comparizione RAGIONE_SOCIALEa parte che avrebbe dovuto rendere l’interrogatorio formale.
Con la sentenza oggetto RAGIONE_SOCIALEa presente impugnazione, la Corte di appello ha respinto il gravame proposto dai congiunti COGNOME e COGNOME e resistito dalla Regione RAGIONE_SOCIALE nella contumacia del RAGIONE_SOCIALE.
Segnatamente, la Corte partenopea, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha affermato che la domanda introdotta dagli originari attori COGNOME e COGNOME nella comparsa conclusionale di primo grado -con cui avevano chiesto di dichiarare l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa Regione di definire il contenzioso del RAGIONE_SOCIALE per effetto del subentro nel rapporto di concessione a suo tempo intercorso tra il Commissario di Governo e il RAGIONE_SOCIALE -era nuova, in quanto finalizzata alla declaratoria di un obbligo RAGIONE_SOCIALEa Regione di chiusura e definizione per effetto del subentro di quest’ultima nei rapporti connessi all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere trasferite, e dunque volta a far valere, per successione a titolo particolare nel rapporto giuridico, una responsabilità diretta RAGIONE_SOCIALEa Regione nei confronti dei creditori e non del RAGIONE_SOCIALE, prospettando, gli appellanti che questa era la naturale conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 22 del d.l. n.244/1995, conv. in legge n. 341/1995; mentre, invece, ha ritenuto che nell’atto introduttivo del giudizio ex art. 548 c.p.c. il richiamo alla disposizione indicata era stato dedotto per sostenere l’asserito obbligo RAGIONE_SOCIALEa Regione, quale terzo, ad apprestare le risorse per definire il contenzioso con un trasferimento di fondi in favore del RAGIONE_SOCIALE, loro debitore.
Ha aggiunto la Corte di merito che la domanda nuova, ove proposta tempestivamente, sarebbe stata comunque inammissibile atteso che l’ambito del giudizio di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo ex art.548 c.p.c. è circoscritto rigorosamente all’accertamento
RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del credito che si intende pignorare, oggetto RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione o del sequestro, restando esclusa ogni altra questione.
Infine, la Corte di appello ha affermato che la domanda proposta era, in ogni caso, carente sul piano probatorio ed ha disatteso il motivo di gravame concernente il mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘effetto confessorio ex art.232 c.p.c. alla mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del rappresentante RAGIONE_SOCIALEa Regione, rilevando che il giudice ha solo la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova, nel caso di specie mancanti; ha, infine, confermato la statuizione concernente l’espunzione di parte dei capitoli di interrogatorio, in quanto relativi a circostanze da provare documentalmente ovvero afferenti alla domanda nuova, inammissibile, volta a far valere l’obbligo diretto RAGIONE_SOCIALEa Regione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché -in proprio e quali eredi di NOME COGNOME e di NOME COGNOME– NOME COGNOME, in proprio e quale procuratrice del fratello NOME COGNOME, e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Napoli depositata il 15 gennaio 2018 con tre mezzi, corroborati da memoria. La Regione RAGIONE_SOCIALE ha replicato con controricorso. Il RAGIONE_SOCIALE è rimato intimato.
CONSIDERATO CHE:
2.- Nel ricorso sono svolti i seguenti motivi:
I) Error in iudicando – violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. -violazione e falsa applicazione degli artt.80 ed 81 RAGIONE_SOCIALEa legge n.219/1981, RAGIONE_SOCIALE‘art.22 del d.l. n.244/1995 conv. in legge n.341/1995, RAGIONE_SOCIALE‘art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n.144/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art.1 del d.lgs. n. 354/1999.
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha affermato, confermando la pronuncia di primo grado, che nel corso del giudizio di primo grado, gli attori avevano introdotto una
domanda nuova – finalizzata alla declaratoria di un obbligo diretto RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE di ‘chiusura e definizione del contenzioso’ per effetto del subentro nei rapporti connessi all’esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere ad essa trasferite rispetto a quella veicolata nell’atto introduttivo.
I ricorrenti sostengono che la domanda non era nuova poiché volta a far valere l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa Regione quale terzo.
II) Error in iudicando violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. -violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.22 del d.l. n.244/1995 conv. i n legge n.341/1995, del l’art.2, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa legge n.144/1999, RAGIONE_SOCIALE‘art.1 del d.lgs. n. 354/1999
La censura concerne la statuizione con cui la Corte di merito ha ritenuto infondato il gravame con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per avere ritenuto non provata la domanda di accertamento del credito dagli stessi ricorrenti azionata, avendo disatteso la loro tesi, secondo la quale dal tenore del precetto normativo che aveva disciplinato il trasferimento e la successione nel rapporto concessorio (art.22 del d.l. n.144/1999) emergevano ex se gli obblighi a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE, quale successore nel rapporto di concessione e nella titolarità RAGIONE_SOCIALE‘opera realizzata.
III) Error in iudicando -violazione degli artt. 113, 115, 116 c.p.c. violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.232 c.p.c
I ricorrenti si dolgono che la Corte di appello, confermando la decisione di primo grado, abbia ritenuto che dalla mancata presentazione del rappresentante RAGIONE_SOCIALEa Regione all’interrogatorio form ale deferito non potesse desumersi l’ammissione dei fatti oggetto di interrogatorio, in quanto gli stessi avrebbero avuto bisogno di prova documentale.
Di contro, i ricorrenti sostengono che le circostanze incluse nei capitoli di interrogatorio (sia per quelli ammessi, che per quelli respinti) erano volte esclusivamente alla verifica del compimento di attività imposte dalla legge, a mezzo RAGIONE_SOCIALEe quali era stato disciplinato
il trasferimento nella titolarità RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica realizzata ed il conseguente regime del subentro del destinatario nel rapporto di concessione, anch’esso previsto e disciplinato per legge; sostengono che tale decisione si sarebbe tradotta in una inammissibile inversione RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova, richiedendo all’attore di provare ciò ch e il convenuto non aveva fatto, e si dolgono anche RAGIONE_SOCIALEa mancata ammissione di parte dei capitoli di interrogatorio.
3.- Va preliminarmente osservato che la controversia si inscrive, stante l’omessa dichiarazione RAGIONE_SOCIALEa Regione terza pignorata, nel giudizio introdotto dai creditori procedenti di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo, disciplinato dagli artt. 548 e 549 c.p.c. ratione temporis applicabili (e, cioè, trattandosi di giudizio introdotto sotto l vigenza RAGIONE_SOCIALEa formulazione anteriore alla riforma apportata dalla Legge 24/12/2012, n. 228, in vigore dal 1° gennaio 2013).
In proposito, giova rammentare che in base alla giurisprudenza di questa Corte, il giudizio di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo previsto dall’art. 548 c.p.c. (nella formulazione applicabile prima RAGIONE_SOCIALE‘1/1/2013), « pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non ha rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma -anche per motivi di economia e celerità processuale richiesti dai principî del giusto processo ex art. 111 Cost. -si conclude con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato (che, pertanto, è litisconsorte necessario) nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, effi cace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione in corso, secondo la forma RAGIONE_SOCIALE‘accertamento incidentale ex lege». (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3773 del 18/02/2014, Rv. 629605-01; più recentemente, nello
stesso senso, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 6021 del 13/03/2018, non massimata sul punto). 4.Infatti, come ribadito anche da Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23123 del 25/07/2022, nell’assetto anteriore alla riforma RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 228 del 2012, «l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo del terzo si configurava come … un ordinario giudizio a cognizione piena ed esauriente, strutturalmente distinto dal processo esecutivo cui pure era funzionalmente collegato: giudizio celebrato innanzi il giudice munito di giur isdizione … e di competenza ratione materiae sul credito da accertare …, svolto nelle forme (articolate e complesse) descritte dal libro secondo del codice di rito …, concluso con una sentenza sottoposta agli ordinari mezzi di impugnazione, avente un dupli ce contenuto di accertamento: l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, con ad oggetto il credito del debitore esecutato nei confronti del terzo pignorato; l’altro, di rilevanza meramente processuale, con cernente l’assoggettabilità del credito pignorato ad espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris, rilevante nel solo àmbito RAGIONE_SOCIALEa procedura in corso». » (Cass. n. 16048/2023).
4.1.- Orbene, la sentenza impugnata espone due rationes decidendi .
La prima concerne la (contestata, dagli odierni ricorrenti) novità RAGIONE_SOCIALEa domanda direttamente volta a far valere un’obbligazione propria RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE ed è attinta dal primo motivo.
La seconda attiene poi all ‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa mancanza di prova circa la sussistenza del credito del RAGIONE_SOCIALE nei confronti del terzo pignorato Regione RAGIONE_SOCIALE ed è censurata con i motivi secondo e terzo.
4.2.- In applicazione del principio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida (Cass. Sez. U. n. 9936/2014) vanno esaminati con priorità i motivi secondo e terzo, che vanno respinti.
5.1.- Quanto al secondo motivo, come già affermato da questa Corte, va rammentato che « Nell’ambito del programma diretto alla cessazione RAGIONE_SOCIALEa gestione straordinaria RAGIONE_SOCIALEe opere di ricostruzione di cui al titolo VII RAGIONE_SOCIALEa legge 219/1981, la dismissione RAGIONE_SOCIALEe competenze del funzionario CIPE, ed il conseguente trasferimento ai Comuni di tali opere non ha efficacia automatica, giusta disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge 341/1995 (che, sancendo la efficacia RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione “de qua” all’atto “del trasferimento RAGIONE_SOCIALEe opere”, ne postula il necessario accompagnamento “alla previa consegna degli atti tecnici, amministrativi e contabili prodotti dall’Amministrazione cedente e constatazione RAGIONE_SOCIALEo stato di consistenza RAGIONE_SOCIALE‘infrastruttura”, con ciò prevedendo attività ed adempimenti del tutto incompatibili con l’automaticità RAGIONE_SOCIALEa cessione); ne consegue l’inapplicabilità, in mancanza di un’accertata successione in punto di fatto, RAGIONE_SOCIALEa disposizione di cui al comma novo bis del citato art. 22 legge cit., che sancisce, nei processi in corso, la surrogazione degli enti locali successori a titolo particolare all’Amministrazione statale originariamente convenuta, in deroga al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 cod.proc.civ..» (Cass. n. 4751/2002); invero, « In tema di interventi per alloggi ed opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari (nella specie, la provincia di Napoli) nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione RAGIONE_SOCIALEo stato di consistenza e formale consegna RAGIONE_SOCIALEe opere, sicché, in mancanza, restano a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento RAGIONE_SOCIALEe “opere” in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all’art. 42, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 144 del 1999.» (Cass. n. 12381/2017) e ciò è stato ribadito anche in relazione alle opere infrastrutturali, affermando che « In tema di interventi per alloggi ed
opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari – nella specie l’RAGIONE_SOCIALE – nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione RAGIONE_SOCIALEo stato di consistenza e formale consegna RAGIONE_SOCIALEe opere, sicché, in mancanza, restano a carico RAGIONE_SOCIALEo Stato gli oneri del contenzioso per tutte le controversie relative al trasferimento RAGIONE_SOCIALEe “opere” in senso lato, comprese quelle di urbanizzazione ed infrastrutturali, secondo la norma speciale di cui all’art. 42, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa l. n. 144 del 1999.» (Cass. n. 14375/2021).
5.2.- Nel caso in esame, la Corte di appello ha affermato che mancava qualsiasi prova documentale concernente le circostanze allegate: orbene, alla luce del dato normativo e RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza richiamata risulta privo di qualsiasi riscontro normativo l’assunto dei ricorrenti in ordine al trasferimento ex lege ricollegato al solo precetto normativo costituito dall’art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995 -svolto in relazione al primo motivo e richiamato nell’ambito del secondo in ragione del quale, a parere dei ricorrenti, alcuna documentazione si rendeva necessaria.
Va, invece ribadito che, per quanto interessa nel presente giudizio, in tema di interventi per opere infrastrutturali seguiti al sisma del 1980, il subentro degli enti destinatari – nella specie l’RAGIONE_SOCIALE ed i successivi aventi causa – nei rapporti giuridici, attivi e passivi, ad essi inerenti è condizionato, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, ad una previa attività di rendicontazione, catalogazione, redazione RAGIONE_SOCIALEo stato di consistenza e formale consegna RAGIONE_SOCIALEe opere con l’effetto che la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto trasferimento RAGIONE_SOCIALEe stesse deve trovare riscontro in detti atti.
Ne consegue che la decisione impugnata risulta immune dal vizio dedotto.
6.1.Il terzo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
É infondato laddove critica l’applicazione fatta RAGIONE_SOCIALE‘art.232 c.p.c., che risulta invece conforme al principio secondo il quale ‘In tema di prove, con riferimento all’interrogatorio formale, la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto RAGIONE_SOCIALEa confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova.’ (Cass. n. 9436/2018; conf. n. 41643/2021), alla luce RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte dalla Corte partenopea in merito alla mancanza di altri elementi probatori, che risultano coerenti e conformi a quanto chiarito in relazione al secondo motivo.
Il motivo è inammissibile laddove critica la selezione e l’esclusione di alcuni dei capitoli di interrogatorio, rimarcandone la decisività, senza tuttavia trascriverne ed illustrarne il contenuto, di guisa che non risulta soddisfatto l’onere di specificità e sufficienza RAGIONE_SOCIALEa censura, che risulta inidonea a consentirne l’apprezzamento.
7.Da ultimo va rilevato che l’esame del primo motivo resta assorbito, perché la questione RAGIONE_SOCIALEa novità o meno RAGIONE_SOCIALEa domanda, formulata prospettando l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22, comma 2, del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è priva di interesse, anche ove risolta favorevolmente per i ricorrenti, perché non condurrebbe ad un esito diverso dal rigetto del ricorso, giacché -come già detto – è errata la tesi secondo la quale dal tenore del precetto normativo che aveva disciplinato il trasferimento e la successione nel rapporto concessorio (art.22 del d.l. n.144/1999) emergevano ex se gli obblighi a carico RAGIONE_SOCIALEa Regione RAGIONE_SOCIALE,
quale successore nel rapporto di concessione e nella titolarità RAGIONE_SOCIALE‘opera realizzata.
8.- In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna i ricorrenti in solido alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che liquida in euro 5.500,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.