Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4758 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28363-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
nonché
RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti – avverso la SENTENZA N. 6633/2022 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 24/10/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 24/9/2024
RILEVATO CHE
1.1. La Corte d ‘ appello di Roma, con sentenza del 24/10/2022, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Roma su ricorso dell ‘ Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito AdER).
1.2. La corte del merito ha reputato prova sufficiente della legittimazione ex art. 6 l. fall. della creditrice istante la produzione degli estratti conto nonché delle relate di notifica di cartelle aventi a oggetto i crediti tributari, idonee a interrompere la prescrizione e a rendere definitivo l’accertamento , e ha aggiunto che, in ogni caso, il credito azionato era stato anche accertato in sede di verifica dello stato passivo; ha quindi ritenuto sussistente lo stato di insolvenza di Artemide, gravata da passività per oltre 5,5 milioni di euro a fronte di un attivo sostanzialmente costituito da soli beni immobili, il cui valore, secondo quanto accertato dalla c.t.u. disposta nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari pendenti a suo carico, ammontava, anziché agli oltre 13 milioni di euro stimati dalla società, a meno di 4 milioni di euro, non potendosi tener conto dei crediti per oltre tre milioni di euro dalla stessa vantati, aventi natura risarcitoria, oggetto di contenzioso e non supportati da alcun valido titolo.
1.3. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso notificato il 22/11/2022, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.
1.4. AdER e il Fallimento hanno resistito con distinti controricorsi.
CONSIDERATO CHE
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 l.fall. e 2946 c.c.,
nonché l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte d ‘ appello ritenuto che AdER fosse legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento , omettendo, tuttavia, di considerare che le relate di notifica prodotte in giudizio, come emergeva dai loro numeri identificativi, si riferivano in realtà ad atti diversi dalle cartelle di pagamento sulla cui base l’ istante si era dichiarata creditrice, mentre le cartelle dalla stessa allegate erano state tutte oggetto di impugnazione innanzi al giudice tributario, per far valere l ‘ intervenuta decadenza-prescrizione della pretesa con esse azionata.
2.2. Con il secondo motivo Artemide denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43 e 98 l.fall. nonché dell ‘ art. 2697 c.c., con riferimento all ‘ art. 6 l.fall., per avere la Corte d ‘ appello ritenuto AdER legittimata alla presentazione dell’istanza sul rilievo che, in ogni caso, il credito dalla stessa vantato era stato accertato in sede di verifica dello stato passivo per €. 1.888.226,93 in privilegio ed €. 40.998,00 in chirografo . Secondo la ricorrente la statuizione sarebbe errata perché il decreto col quale il giudice delegato forma lo stato passivo ha efficacia meramente endoconcorsuale e non realizza un accertamento opponibile al fallito in una sede diversa rispetto alla procedura concorsuale.
2.3. Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del primo.
2.4. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente affermato che l’ art. 6 l.fall., a mente del quale il fallimento è dichiarato, fra l ‘ altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l ‘ esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice, all ‘ esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell ‘ istante (Cass. SU. n.
1521 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 30827 del 2018; Cass. n. 11421 del 2014): tale accertamento incidentale, in sede di reclamo ex art. 18 l.fall., può dunque fondarsi anche sulle risultanze del giudizio di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi, come nel caso in esame, dell ‘ esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 19477 del 2022; Cass. n. 22343 del 2004; Cass. n. 9622 del 1993).
2.5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivi per il giudizio, per avere la corte del merito ritenuto sussistente il suo stato d’insolvenza sul rilievo che il suo attivo patrimoniale (di complessivi € 3.929.531,24) non sarebbe sufficiente a coprire le passività, senza tener conto che, oltre agli immobili oggetto di procedure esecutive, stimati dal c.t.u. in €.3.888.353, essa è proprietaria di un hotel sito in Pienza, in avanzato stato di costruzione, del parcheggio e della piazza antistanti e di un altro hotel, pure sito in Pienza, di notevole rilevanza storica, non periziati, e che i crediti ammessi allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, ammontano ad € 2.398.254,95.
2.6. Il motivo è inammissibile, in quanto introduce nella presente sede di legittimità questioni di fatto non esaminate dalla corte d’appello , senza indicare il ‘come’ esse siano state dedotte in sede di reclamo (ovvero su quali documenti tempestivamente versati in atti, diversi da quelli di cui il giudice ha tenuto conto, si fondino) e se e quando abbiano formato oggetto di discussione fra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014).
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in €. 7. 000,00 per compensi e in €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15% in favore del Fallimento ed al rimborso delle spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate -Riscossione; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 /2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima