Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4758 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4758  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28363-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE  IN  LIQUIDAZIONE,  rappresentata  e  difesa dall ‘ AVV_NOTAIO  per  procura  in  calce  al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ;
nonché
RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, rappresentato e difeso  dall’AVV_NOTAIO  per procura in calce al controricorso;
– controricorrenti – avverso la SENTENZA N. 6633/2022 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI ROMA, depositata il 24/10/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 24/9/2024
RILEVATO CHE
1.1. La  Corte  d ‘ appello  di  Roma,  con  sentenza  del 24/10/2022, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE in liquidazione avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Roma su ricorso dell ‘ RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE).
1.2. La corte del merito ha reputato prova sufficiente della legittimazione ex art. 6 l. fall. della creditrice istante la produzione degli estratti conto nonché RAGIONE_SOCIALE relate di notifica di cartelle aventi a oggetto i crediti tributari, idonee a interrompere la prescrizione e a rendere definitivo l’accertamento , e ha aggiunto che, in ogni caso, il credito azionato era stato anche accertato in sede di verifica dello stato passivo; ha quindi ritenuto sussistente lo stato di insolvenza di NOME, gravata da passività per oltre 5,5 milioni di euro a fronte di un attivo sostanzialmente costituito da soli beni immobili, il cui valore, secondo quanto accertato dalla c.t.u. disposta nell’ambito RAGIONE_SOCIALE procedure esecutive immobiliari pendenti a suo carico, ammontava, anziché agli oltre 13 milioni di euro stimati dalla società, a meno di 4 milioni di euro, non potendosi tener conto dei crediti per oltre tre milioni di euro dalla stessa vantati, aventi natura risarcitoria, oggetto di contenzioso e non supportati da alcun valido titolo.
1.3. RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, con ricorso notificato il  22/11/2022,  ha  chiesto,  per  tre  motivi,  la  cassazione  della sentenza.
1.4. RAGIONE_SOCIALE  e  il  Fallimento  hanno  resistito  con  distinti controricorsi.
CONSIDERATO CHE
2.1. Con  il primo  motivo  la ricorrente denuncia  la violazione e la falsa applicazione degli art. 7 l.fall. e 2946 c.c.,
nonché l ‘ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere la corte d ‘ appello ritenuto che RAGIONE_SOCIALE fosse legittimata alla presentazione dell’istanza di fallimento , omettendo, tuttavia, di considerare che le relate di notifica prodotte in giudizio, come emergeva dai loro numeri identificativi, si riferivano in realtà ad atti diversi dalle cartelle di pagamento sulla cui base l’ istante si era dichiarata creditrice, mentre le cartelle dalla stessa allegate erano state tutte oggetto di impugnazione innanzi al giudice tributario, per far valere l ‘ intervenuta decadenza-prescrizione della pretesa con esse azionata.
2.2. Con il secondo motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 43 e 98 l.fall. nonché dell ‘ art. 2697 c.c., con riferimento all ‘ art. 6 l.fall., per avere la Corte d ‘ appello ritenuto RAGIONE_SOCIALE legittimata alla presentazione dell’istanza sul rilievo che, in ogni caso, il credito dalla stessa vantato era stato accertato in sede di verifica dello stato passivo per €. 1.888.226,93 in privilegio ed €. 40.998,00 in chirografo . Secondo la ricorrente la statuizione sarebbe errata perché il decreto col quale il giudice delegato forma lo stato passivo ha efficacia meramente endoconcorsuale e non realizza un accertamento opponibile al fallito in una sede diversa rispetto alla procedura concorsuale.
2.3. Il secondo motivo è infondato, con assorbimento del primo.
2.4. Questa  Corte,  infatti,  ha  ripetutamente  affermato che l’ art. 6 l.fall., a mente del quale il fallimento è dichiarato, fra l ‘ altro,  su  istanza  di  uno  o  più  creditori,  non  presuppone  un definitivo accertamento  del  credito in sede  giudiziale, né l ‘ esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento  incidentale  da  parte  del  giudice,  all ‘ esclusivo scopo  di  verificare  la  legittimazione  dell ‘ istante  (Cass.  SU.  n.
1521 del 2013; nello stesso senso, Cass. n. 30827 del 2018; Cass. n. 11421 del 2014): tale accertamento incidentale, in sede di  reclamo  ex  art.  18  l.fall.,  può  dunque  fondarsi  anche  sulle risultanze del giudizio di verificazione dei crediti, quali elementi dimostrativi, come  nel caso in esame, dell ‘ esistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 19477 del 2022; Cass. n. 22343 del 2004; Cass. n. 9622 del 1993).
2.5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di fatto decisivi per il giudizio, per avere la corte del merito ritenuto sussistente il suo stato d’insolvenza sul rilievo che il suo attivo patrimoniale (di complessivi € 3.929.531,24) non sarebbe sufficiente a coprire le passività, senza tener conto che, oltre agli immobili oggetto di procedure esecutive, stimati dal c.t.u. in €.3.888.353, essa è proprietaria di un hotel sito in Pienza, in avanzato stato di costruzione, del parcheggio e della piazza antistanti e di un altro hotel, pure sito in Pienza, di notevole rilevanza storica, non periziati, e che i crediti ammessi allo stato passivo, dichiarato esecutivo dal giudice delegato, ammontano ad € 2.398.254,95.
2.6. Il motivo è inammissibile, in quanto introduce nella presente  sede  di  legittimità  questioni  di  fatto  non  esaminate dalla corte d’appello , senza indicare il ‘come’ esse siano state dedotte in sede di reclamo (ovvero su quali documenti tempestivamente versati in atti, diversi da quelli di cui il giudice ha tenuto conto,  si fondino) e se e quando abbiano formato oggetto di discussione fra le parti (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014).
Le  spese  processuali  seguono  la  soccombenza  e  sono liquidate in dispositivo.
La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/ 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, che liquida, in favore di ciascuno dei controricorrenti, in €. 7. 000,00 per compensi e in €. 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge e alle spese generali nella misura del 15% in favore del Fallimento ed al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese prenotate a debito in favore dell’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 /2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima