SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14794 2024 – N. R.G. 00045904 2021 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 02 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente tra
Parte_1
ATTRICE
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
e
Controparte_1
Controparte_2
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO
e
Controparte_3
–
CONVENUTI
–
–
Controparte_4
Controparte_5
Controparte_6
–
–
–
CP_7
Controparte_8
CP_9
[…]
CONVENUTI – CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
– agendo quale comproprietaria di un locale autorimessa sito in Roma, con accesso da INDIRIZZO, attualmente censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 860 , part. 152 , sub 509 – ha convenuto in Parte_1
giudizio tutti gli altri comproprietari chiedendo di accertare relativamente a quel locale:
il suo diritto di comproprietà nella quota di 9/36 ;
il conseguente diritto di comproprietà dei convenuti nelle rispettive quote di 3/36
quanto a
e
3/36
quanto a
3/36
quanto a
4/36
quanto ad
2/36
quanto a
,
e
,
12/36
quanto a
Ha in proposito dedotto che il suo interesse a tale accertamento consegue al fatto che
due comproprietari convenuti –
e
–
ritengono erroneamente che la loro quota di 3/36 riguardi l’autorimessa nella sua consistenza originaria e non in quella – ridotta – risultante in seguito all’atto di divisione del 17.1.1968 fra gli originari comproprietari.
I suddetti comproprietari e – nel costituirsi – hanno contestato la domanda chiedendone il conseguente rigetto. CP_1 CP_2
Tutti gli altri comproprietari sono rimasti invece contumaci.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex c.p.c. e – all’esito – è stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio.
art. 183, sesto comma,
All’udienza dell’11.6.2024 – senza l’espletamento di ulteriori attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda deve essere accolta.
Controparte_1
Controparte_2
CP_3
[…]
Controparte_4
Controparte_8
Controparte_5
Controparte_6
CP_7
CP_9
[…]
Controparte_1
Controparte_2
L’interesse dell’attrice all’accertamento richiesto – in ordine all’effettiva consistenza del bene oggetto di comproprietà nelle quote incontroverse come sopra indicate deriva dal fatto che anche nel presente giudizio i convenuti e pretendono effettivamente di riferire la loro quota ( 3/36 ) all’autorimessa nella sua consistenza anteriore all’atto di divisione del 17.1.1968 fra gli originari comproprietari. CPNUMERO_DOCUMENTO1 CP_2
Deve poi escludersi – trattandosi di un’azione di mero accertamento non finalizzata a riacquisire la disponibilità del bene – la necessità della probatio diabolica eccepita dai convenuti con riferimento all’azione di rivendica.
Le ricostruzioni effettuate dal c.t.u. sulle vicende contrattuali riguardanti tale autorimessa – nella sua originaria consistenza – confermano nel merito che la suddetta quota dei convenuti riguarda soltanto l’attuale subalterno 509 ( coincidente con la porzione di autorimessa attribuita a , e , nella divisione del 17.1.1968 ed individuata con la lettera ‘a’ nella pianta C’ allegata all’atto ): la parte residua dell’originaria consistenza individuata nell’atto di divisione con la lettera ‘b’ – veniva infatti diversamente assegnata in proprietà a , e Persona_1 Per_2 Per_3 Persona_4 CP_10 Per_5
Appare dunque irrilevante che il mero frazionamento catastale – con individuazione dell’attuale subalterno 509 – sia intervenuto soltanto nel 2017 (e dunque dopo l’atto di divisione).
Le spese processuali – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la soccombenza dei convenuti costituiti.
P.Q.M.
dichiara che il diritto di comproprietà delle parti – nelle quote incontroverse indicate nell’atto di citazione e confermate nella relazione del c.t.u riguarda il locale autorimessa sito in Roma, con accesso da INDIRIZZO, come attualmente censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 860 , part. 152 , sub 509 ;
condanna i convenuti costituiti e a rimborsare all’attrice le spese processuali, liquidate d’ufficio euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% , euro 786,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge; Controparte_1 Controparte_2
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo di tali convenuti.
2.10.2024. IL GIUDICE