SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA N. 14794 2024 – N. R.G. 00045904 2021 DEL 01 10 2024 PUBBLICATA IL 02 10 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del dott. NOME COGNOME, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 45904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, vertente tra
ATTRICE
rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
e
rappresentati e difesi dall’avv. NOME COGNOME
e
–
CONVENUTI
–
–
–
–
–
CONVENUTI – CONTUMACI
MOTIVI DELLA DECISIONE
– agendo quale comproprietaria di un locale autorimessa sito in Roma, con accesso da INDIRIZZO nn. 10/12, attualmente censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 860 , part. 152 , sub 509 – ha convenuto in
giudizio tutti gli altri comproprietari chiedendo di accertare relativamente a quel locale:
il suo diritto di comproprietà nella quota di 9/36 ;
il conseguente diritto di comproprietà dei convenuti nelle rispettive quote di 3/36
quanto a
e
3/36
quanto a
3/36
quanto a
4/36
quanto ad
2/36
quanto a
,
e
,
12/36
quanto a
Ha in proposito dedotto che il suo interesse a tale accertamento consegue al fatto che
due comproprietari convenuti –
e
–
ritengono erroneamente che la loro quota di 3/36 riguardi l’autorimessa nella sua consistenza originaria e non in quella – ridotta – risultante in seguito all’atto di divisione del 17.1.1968 fra gli originari comproprietari.
I suddetti comproprietari e – nel costituirsi – hanno contestato la domanda chiedendone il conseguente rigetto.
Tutti gli altri comproprietari sono rimasti invece contumaci.
Sono state depositate dalle parti le memorie autorizzate ex c.p.c. e – all’esito – è stata espletata una consulenza tecnica d’ufficio.
art. 183, sesto comma,
All’udienza dell’11.6.2024 – senza l’espletamento di ulteriori attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
La domanda deve essere accolta.
L’interesse dell’attrice all’accertamento richiesto – in ordine all’effettiva consistenza del bene oggetto di comproprietà nelle quote incontroverse come sopra indicate deriva dal fatto che anche nel presente giudizio i convenuti e pretendono effettivamente di riferire la loro quota ( 3/36 ) all’autorimessa nella sua consistenza anteriore all’atto di divisione del 17.1.1968 fra gli originari comproprietari.
Deve poi escludersi – trattandosi di un’azione di mero accertamento non finalizzata a riacquisire la disponibilità del bene – la necessità della probatio diabolica eccepita dai convenuti con riferimento all’azione di rivendica.
Le ricostruzioni effettuate dal c.t.u. sulle vicende contrattuali riguardanti tale autorimessa – nella sua originaria consistenza – confermano nel merito che la suddetta quota dei convenuti riguarda soltanto l’attuale subalterno 509 ( coincidente con la porzione di autorimessa attribuita a , e , nella divisione del 17.1.1968 ed individuata con la lettera ‘a’ nella pianta C’ allegata all’atto ): la parte residua dell’originaria consistenza individuata nell’atto di divisione con la lettera ‘b’ – veniva infatti diversamente assegnata in proprietà a , e
Appare dunque irrilevante che il mero frazionamento catastale – con individuazione dell’attuale subalterno 509 – sia intervenuto soltanto nel 2017 (e dunque dopo l’atto di divisione).
Le spese processuali – ivi comprese quelle di c.t.u. – seguono la soccombenza dei convenuti costituiti.
P.Q.M.
dichiara che il diritto di comproprietà delle parti – nelle quote incontroverse indicate nell’atto di citazione e confermate nella relazione del c.t.u riguarda il locale autorimessa sito in Roma, con accesso da INDIRIZZO come attualmente censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al F. 860 , part. 152 , sub 509 ;
condanna i convenuti costituiti e a rimborsare all’attrice le spese processuali, liquidate d’ufficio euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% , euro 786,00 per spese vive, Iva e Cassa come per legge;
pone le spese di c.t.u. – nella misura già liquidata – a carico definitivo di tali convenuti.
2.10.2024. IL GIUDICE