Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26655 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26655 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2765/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE e PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALEO STATO (P_IVA) che li rappresenta e difende
– ricorrenti
–
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, rappresentato e difeso dagli Avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) e COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
contro
ricorrente –
nonché contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso da ll’ AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
contro
ricorrente –
nonché contro
NOME COGNOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME TAMAIO E RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME
– intimati – avverso il decreto del Tribunale di Milano nei procedimenti riuniti n. 2/2010 sub 3 e n. 2/2010 sub 4 ruolo fall./procedure concorsuali depositato il 21/12/2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/9/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE e la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE (d’ora in poi ‘Amministrazioni’) presenta vano domanda di insinuazione al passivo RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione straordinaria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE per danno ambientale cagionato dalle attività svolte, nel corso di decenni risalenti al secolo scorso, nei siti industriali di Torviscosa (UD), Brescia e Colleferro (FR) dalle società del gruppo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, stimato dalle Amministrazioni Pubbliche in euro 3.439.037.876,46 in via prededuttiva e, in subordine, in via privilegiata, pari agli oneri di bonifica e ripristino sostenuti e da sostenere a causa RAGIONE_SOCIALEa contaminazione verificatisi nei predetti siti.
Tale domanda – proposta confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE quale proprietaria e gestore RAGIONE_SOCIALEe aree e dei siti industriali contaminati, nonché in qualità di socio unico illimitatamente responsabile ex artt. 2462, comma 3, e 2470, comma 4, c.c., per le obbligazioni sorte in capo a RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE – veniva rigettata dal G.D., all’esito RAGIONE_SOCIALEa verifica crediti, con decreto del 15.10.2014, nei cui confronti era proposta opposizione ex art. 98 L.F.
Il AVV_NOTAIO Straordinario depositava, in data 22.10.2014, il progetto di riparto parziale, che prevedeva il pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati sino al 9° grado per complessivi € 6.417.557,56 e il G.D., con decreto del 18.11.2014, ordina va il deposito di tale progetto, disponendo che ne venisse data
comunicazione a tutti i creditori, ‘compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98 L.F.’.
Le Amministrazioni proponeva reclamo ex artt. 36 e 110 L.F. al G.D. avverso il progetto di riparto parziale, deducendo la necessità di un accantonamento totale RAGIONE_SOCIALEe somme ripartite, attesa l’asserita qualità prededucibile del credito di circa 3,4 miliardi di euro dalle stesse insinuato (e non ammesso), con conseguente impossibilità di effettuare alcun riparto ed illegittimità di quello depositato.
Nel predetto procedimento di reclamo ex art. 36 L.F. promosso dalle Amministrazioni svolgevano intervento COGNOME, quale creditore privilegiato ammesso, nonché gli altri creditori privilegiati ammessi, ovvero l’AVV_NOTAIO, lo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, nonchè l’AVV_NOTAIO.
Il G.D., in accoglimento del reclamo, con decreto del 20.7.2015, depositato il 21.7.2015, revocava il riparto, rigettando la richiesta di esecutività del progetto di riparto parziale.
Il Tribunale di Milano, con decreto del 10-18.9.2015, per quanto ancora rileva, dichiarava esecutivo il progetto di ripartizione del 22.10.2014, con reiezione RAGIONE_SOCIALEa richiesta di accantonamento reiterata dalle Amministrazioni.
Avverso tale decreto le Amministrazioni proponevano ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111, comma 7, Cost..
Le Sezioni Unite di questa Corte, investite con ordinanza interlocutoria RAGIONE_SOCIALEa I sezione civile del 13.4.2018 n. 9250, con sentenza n. 24068/2019, depositata il 26.9.2019, dopo aver rilevato la violazione del principio del contradditorio, sia nella fase del primo reclamo innanzi al giudice delegato, sia nella successiva fase del secondo reclamo innanzi al collegio, cassavano il provvedimento del Tribunale di Milano e rinviavano il procedimento al giudice delegato investito del primo reclamo, proposto il 16.12.2014 dalle Amministrazioni Statali avverso il progetto di riparto parziale.
Il G.D. del Tribunale di Milano, con decisione assunta all’esito RAGIONE_SOCIALE‘udienza RAGIONE_SOCIALE‘08.7.2020 di discussione sul reclamo ex art. 110 e 36 L.F, revocava il progetto di riparto parziale e rigettava la richiesta di sua esecutività.
Il Tribunale di Milano, con decreto depositato il 26.11.2020, in accoglimento del reclamo proposto dai creditori NOME COGNOME e NOME COGNOME, dichiarava esecutivo il progetto di ripartizione depositato dal AVV_NOTAIO Straordinario in data 22.10.2014.
Il giudice di merito, in particolare, riteneva insussistenti i presupposti per il riconoscimento in favore RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni degli accantonamenti, sia a norma degli artt. 110, comma 4°, L.F., non avendo le stesse alcun titolo a partecipare al riparto per non essere il loro credito stato ammesso al passivo, sia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 , comma 2°, L.F., sul rilievo, in primo luogo, che le stesse non avevano fatto altro che invocare l’operatività di un accantonamento atipico al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste all’art. 113 , comma 1°, L.F..
Inoltre, il Tribunale di Milano non condivideva l’impostazione del secondo G.D. secondo cui il piano di riparto era viziato ‘per mancanza per mancanza, perplessità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione laddove il AVV_NOTAIO Straordinario ha affermato, da una parte, che la presenza di una domanda in prededuzione gli aveva impedito di depositare un piano di riparto, mentre nel piano, ferma restando l’esistenza RAGIONE_SOCIALEa medesima domanda, se pure in fase di opposizione allo stato passivo, senza alcuna logica e congruente motivazione ha riferito che il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘insinuazione in sede di verifica dei crediti, sarebbe stata ragione sufficiente per abbandonare quelle ‘doverose ragioni di prudenza che in precedenza … ostavano’ al deposito del piano; in altri termini, dalla lettura del progetto di ripartizione risulta che il AVV_NOTAIO Straordinario non abbia fatto buon governo del proprio potere discrezionale che può giungere sino ad escludere il deposito del
piano di riparto, non avendo spiegato, se non in modo del tutto apparente e perplesso, in che termini e senso la mera esclusione RAGIONE_SOCIALEa domanda di insinuazione al passivo proposta gli aveva suggerito di abbandonare l’ottica prudenziale prima seguita….’ .
In sostanza, il Tribunale di Milano riteneva, così dissentendo dal G.D., che il AVV_NOTAIO non fosse incorso in una violazione di legge ‘per contraddittorietà e carenza di motivazione’, in primis, perché il progetto di riparto era un atto di competenza del AVV_NOTAIO, né la sua determinazione poteva ritenersi ‘priva di motivazione’ e contraddittoria , in quanto il riparto era stato presentato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta esclusione dallo stato passivo RAGIONE_SOCIALEa domanda di insinuazione RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni e a fronte RAGIONE_SOCIALEa circostanza (pacifica) che queste ultime non avessero diritto ad alcun accontamento specifico, non avendo chiesto misure cautelari in pendenza RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta.
Ad avviso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, la scelta assunta dal AVV_NOTAIO di non accrescere l’accantonamento minimo obbligatorio (obbligatorio) non integrava alcuna violazione di legge, trattandosi di valutazione discrezionale insindacabile rimessa al potere del AVV_NOTAIO, essendo, invero , censurabile solo l’eventuale mancato rispetto (nella specie non sussistente) RAGIONE_SOCIALE‘accantonamento obbligatorio.
In conclusione, la libertà di individuare la misura RAGIONE_SOCIALE‘accantonamento oltre la soglia obbligatoria era rimessa al AVV_NOTAIO e dipendeva da una valutazione di opportunità conforme alle prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa disciplina fallimentare, quindi non modificabile da parte del G.D..
Avverso il predetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione le Amministrazioni, affidandolo a dieci motivi.
I creditori NOME COGNOME e NOME COGNOME, e la procedura di amministrazione straordinaria RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, hanno resistito in giudizio con controricorso.
Le Amministrazioni ricorrenti e tutti i controricorrenti hanno depositato le memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c..
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALEA DECISIONE
Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente COGNOME sul rilievo che il ricorso è stato presentato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cancelleria.
Tale eccezione è infondata.
Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24068/2019, pronunciata proprio nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa presente causa, il ricorso straordinario per cassazione va proposto secondo la disciplina generale di cui al penultimo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 111 Cost. (v. oggi art. 360, ultimo comma, c.p.c.), con applicazione del termine di sessanta giorni di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla data RAGIONE_SOCIALEa notificazione del provvedimento all’interessato o, in mancanza, entro il termine di decadenza RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.p.c.
La comunicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa cancelleria del testo integrale del provvedimento depositato non è, infatti, idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325 c.p.c., così come chiarito dalla novellazione del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 133 c.p.c., operata con l’art. 45, comma 1, lett. b), d.l. n. 90 del 2014, convertito con la l. n. 114 del 2014. (v. anche Cass. n. 16938/2019).
Con il primo motivo è stata dedotta la nullità del decreto impugnato ai sensi degli artt. 51 e 158 c.p.c..
Lamentano le Amministrazioni ricorrenti che la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, Presidente del RAGIONE_SOCIALE del tribunale di Milano che ha emesso il decreto impugnato, aveva, altresì, presieduto il primo collegio RAGIONE_SOCIALEo stesso Tribunale che aveva pronunciato il decreto
cassato dalle Sezioni Unite di questa Corte per violazione del principio del contraddittorio. Ne consegue che ricorreva in capo alla AVV_NOTAIONOME COGNOME un’ipotesi di obbligo di astensione ex art. 51 n. 4 c.p.c., per aver ‘conosciuto come magistrato in altro grado del processo’. Né, peraltro, la difesa erariale era stata posta in condizioni di ricusare la AVV_NOTAIONOME COGNOME, non avendo mai avuto comunicazione circa la composizione del collegio. Infine, la circostanza che il provvedimento di fissazione d’udienza fosse stato sottoscritto da un magistrato diverso dal Presidente COGNOME aveva ragionevolmente indotto l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato a ritenere che non vi sarebbe stata coincidenza tra il Presidente del primo collegio e quello del secondo.
3. Il motivo è infondato.
È orientamento consolidato di questa Corte (v., recentemente, Cass. n. 2248/2021; v. anche Cass. S.U. n. 13714/1991; Cass. n. 8797/1995; Cass. n. 7339/99) quello secondo cui ‘ l a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 n. 4 c.p.c., relativa all’obbligo di astensione del giudice che RAGIONE_SOCIALEa causa “ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo”, non è applicabile nell’ipotesi di cassazione per “error in procedendo” con rinvio cd. restitutorio (o improprio) al medesimo giudice che ha emesso la decisione cassata, atteso che tale giudizio di rinvio, diversamente da quanto accade nell’ipotesi di rinvio cd. proprio a seguito di annullamento per i motivi di cui ai nn. 3 e 5 RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., non si configura come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata’.
Nel caso di specie, le Sezioni Unite di questa Corte, nella sentenza n. 24068/2024, nel cassare il primo decreto del Tribunale di Milano, hanno rilevato una violazione del principio del contraddittorio, ovvero un error in procedendo , per non essere il reclamo ex art. 36 e 110 L.F. stato notificato a tutti i creditori ammessi alla ripartizione i quali, come tali, sarebbero stati potenzialmente
pregiudicati dalla diversa ripartizione richiesta dalle Amministrazioni reclamanti.
Ne consegue che il decreto impugnato non è incorso nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 n. 4 c.p.c. per essere stato pronunciato da un collegio di cui faceva parte lo stesso presidente che aveva presieduto il collegio che aveva emesso il primo decreto poi cassato dalle Sezioni Unite, non configurandosi il giudizio di rinvio (cosiddetto restitutorio o improprio), in una situazione di error in procedendo , come un grado diverso ed autonomo da quello concluso dalla sentenza cassata.
Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 110 e 36 L.F., con riferimento alla tardività e alla conseguente inammissibilità dei reclami avversari.
Espongono le ricorrenti che il Tribunale ha erroneamente applicato l’art. 26 L.F. anziché l’art. 36 L.F.., il quale prevede che ‘contro il decreto del giudice delegato è ammesso il ricorso al Tribunale entro otto giorni dalla data RAGIONE_SOCIALEa comunicazione del decreto medesimo’.
In particolare, l’art. 26 L.F. contiene la clausola di residualità ‘salvo che sia diversamente disposto’ e proprio l’art. 36 L.F., richiamato dall’art. 110 , comma 2, L.F. prevede una disciplina autonoma specifica, che contempla un termine più ridotto rispetto a quello previsto dall’art. 26 L.F..
Ne consegue che i reclami avversari dovevano ritenersi intempestivi perché promossi oltre il termine di otto giorni, decorrente dalla comunicazione del G.D. che era avvenuta in data 16 luglio 2020, cosicché il termine era spirato venerdì 24 luglio 2020.
5. Il motivo è infondato.
Va osservato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24068/2024, hanno enunciato al punto 7.4. (pag. 24) il seguente principio di diritto: ‘In tema di riparto fallimentare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 l.fall.
(nel testo applicabile ratione temporis come modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007), sia il reclamo ex art. 36 l.fall. avverso il progetto -predisposto dal curatore – di riparto, anche parziale, RAGIONE_SOCIALEe somme disponibili, sia quello ex art. 26 l.fall. contro il decreto del giudice delegato che abbia deciso il primo reclamo, possono essere proposti da qualunque controinteressato, inteso quale creditore che, in qualche modo, sarebbe potenzialmente pregiudicato dalla diversa ripartizione auspicata dal reclamante, ed in entrambe le impugnazioni il ricorso va notificato a tutti i restanti creditori ammessi al riparto anche parziale’.
Dunque, le Sezioni Unite con la cassazione del primo decreto del Tribunale di Milano, cui è seguito giudizio di rinvio sfociato nel decreto impugnato, hanno espressamente qualificato il reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato che ha deciso il reclamo avverso il progetto di riparto predisposto dal AVV_NOTAIO come un reclamo ex art. 26 L.F..
D’altra parte, tale interpretazione è conforme al contenuto RAGIONE_SOCIALEa relazione illustrativa all’art. 8 del decreto correttivo n. 169/2007 che, nell’ultima parte, ha evidenziato che ‘Contro il decreto del giudice delegato che pronuncia sul reclamo sarà poi proponibile reclamo al tribunale ex art. 26 e contro il decreto del tribunale ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.’.
Trattandosi, quindi, di un reclamo ex art. 26 L.F., correttamente il decreto impugnato ha ritenuto tempestivi i reclami proposti dai signori COGNOME e COGNOME.
Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per avere il Tribunale travalicato la portata dei reclami, i quali sono stati proposti soltanto da alcuni creditori, incidendo sulle altre posizioni scindibili (art. 360 n. 4 c.p.c.).
Espongono le ricorrenti che il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE, nell’accogliere le doglianze dei signori COGNOME e COGNOME, avrebbe dovuto decidere solo in ordine alle posizioni dei medesimi, dichiarando l’esecutività
del progetto di ripartizione limitatamente al credito da questi vantato.
Le posizioni dei creditori sono, infatti, scindibili.
Di conseguenza, ad avviso RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, il reclamo proposto soltanto da alcuni creditori, nell’inerzia degli altri, è inidoneo a dare luogo a un provvedimento di esecutività RAGIONE_SOCIALE‘intero riparto, i cui effetti sono particolarmente pregiudizievoli per la parte pubblica che rischia di vedere disperdere le risorse RAGIONE_SOCIALEa Procedura.
In altri termini, gli altri creditori sono rimasti indifferenti e hanno prestato acquiescenza alla decisione in data 14.7.2020 del AVV_NOTAIO che non consentiva il riparto, con la conseguenza che non possono beneficiare RAGIONE_SOCIALE‘esito dei reclami interposti, che hanno effetto soltanto nei confronti dei creditori che li hanno dispiegati.
In conclusione, il decreto impugnato è nullo per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. nella parte in cui ha pronunciato d’ufficio l’esecutività RAGIONE_SOCIALE‘intero riparto, quindi anche con riferimento agli altri creditori rimasti inerti.
7. Il motivo è infondato.
Va osservato che il Tribunale di Milano non ha pronunciato d’ufficio l’esecutività RAGIONE_SOCIALE‘intero piano di riparto, atteso che i reclamanti avevano espressamente richiesto che venisse dichiarato esecutivo il progetto di ripartizione depositato dal AVV_NOTAIO Straordinario in data 22 ottobre 2014, e non quindi limitatamente alla loro posizione. Inoltre, va osservato che il piano di riparto presenta, per sua natura, carattere inscindibile e dunque il provvedimento sul reclamo al piano di riparto non può che riguardare lo stesso per intero.
Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 110, 36 L.F. e, laddove applicabile, art. 26 L.F. (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Espongono le ricorrenti che il decreto impugnato non coglie nel segno nell’affermare che le stesse avrebbero preteso un
accantonamento atipico, non avendo mai invocato di versare in una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di cui all’art. 113 , comma 1, L.F., ma soltanto che la determinazione del AVV_NOTAIO era sindacabile.
Con il quinto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 L.F. in relazione all’art . 113 L.F.
Espongono le ricorrenti che il decreto impugnato ha erroneamente ritenuto che l’art. 110 L.F. introduca un ulteriore requisito, ovvero che il reclamante-contestante abbia un titolo per partecipare al riparto.
Evidenzia che la giurisprudenza di legittimità più recente non esclude che il G.D. possa disporre accantonamenti ‘anche in relazione all’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità, reputando quindi non preclusa al giudice la possibilità di disporre accantonamenti dei crediti non ammessi al passivo’ (Cass. 31.7.2018, n. 20225).
10. Con il sesto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 L.F., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 700 c.p.c. (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.).
Espongono le ricorrenti di non aver mai invocato le ipotesi di cui all’art. 113 , comma 1°, L.F., ma solo il secondo comma RAGIONE_SOCIALEa norma , laddove viene previsto che ‘ le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute’.
Le ricorrenti contestano la distinzione del Tribunale di Milano secondo cui esisterebbe un accantonamento ‘ obbligatorio ‘, costituito dalla quota non distribuibile del 20% ex art. 113, comma 1°, L.F., ed un ‘ accantonamento facoltativo accresciuto discrezionalmente’ di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALEa stessa norma, la quale è, invece, imperativa e obbligatoria ed impone al curatore di assumere un contegno doveroso.
11. Con il settimo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 c.p.c., nonché degli artt. 112 c.p.c. e 113 L.F., con riferimento alla legittimazione del creditore escluso a contraddire con il reclamo al riparto, oltre che la mancata corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.). Espongono le ricorrenti che è giuridicamente erronea la tesi del Tribunale secondo cui ‘così ricostruito il dato normativo si deve, pertanto, concludere che un accantonamento rilevatosi insufficiente ma conforme, comunque, al minimo legale non è passibile di censura da parte del G.D., chiamato a pronunciarsi in sede di reclamo ex art. 36 L.F. in quanto non costituente condotta in violazione alla legge’ . Si tratta -in tesi di un’affermazione che implica un diniego di giustizia.
Censurano, altresì, l’affermazione del Tribunale secondo cui ‘la scelta assunta dal AVV_NOTAIO di non accrescere l’accantonamento minimo (obbligatorio) non integra alcuna violazione di legge (passibile di vaglio da parte del G.D. ex artt. 36 e 110 L.F.) in quanto trattasi di valutazione discrezionale insindacabile rimessa al potere del AVV_NOTAIO, essendo censurabile, in tesi, il mancato rispetto (nella specie non sussistente) RAGIONE_SOCIALE‘accantonamento obbligatorio’.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, si tratta di una statuizione illegittima che depriva di ogni effetto il reclamo, trascura il portato normativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, c omma 2, L.F., obliterando le corrette pronunce dei due G.D., e, per di più, integra una violazione RAGIONE_SOCIALEa necessaria corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. Se si accogliesse tale opzione, la discrezionalità degenererebbe in arbitrio.
12. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, commi 2 e 3, L.F. , nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 113, comma 2, L.F. circa il sindacato del giudice sulla condotta del
AVV_NOTAIO, per non avere considerato gli oneri prededuttivi ambientali (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Viene censurato il contegno del AVV_NOTAIO per non avere accantonato le somme per la prededucibilità dei costi ambientali necessari per la bonifica dei siti contaminati.
13. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36, 110, commi 2 e 3, e 113, comma 2, L.F. con riferimento al sindacato del giudice sulla condotta del AVV_NOTAIO, illegittima per contraddittorietà e carenza di motivazione e per eccesso di potere (art. 360 n. 3 c.p.c.).
Lamentano le ricorrenti che il decreto impugnato, nel ritenere che il AVV_NOTAIO potesse valutare discrezionalmente se accrescere o meno l’accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria, abbia confuso l’illegittimità con l’opportunità.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, la determinazione del AVV_NOTAIO non è sottratta al sindacato di legittimità del G.D., né rientra in una sfera di opportunità, ma è censurabile sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘eccesso di potere.
Il AVV_NOTAIO non aveva mai escluso gli oneri ambientali – come dimostrato dai contenziosi dallo stesso radicati e dalle sue dichiarazioni -se non nella misura indicata in sede di ammissione al passivo, lamentando di non avere le risorse per adempiere.
Il AVV_NOTAIO non ha dato contezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali ha abbandonato, dopo l’esclusione dallo stato passivo dei crediti risarcitori per oneri ambientali vantati dalle Amministrazioni, la propria ottica prudenziale, pur essendo consapevole del disastro ambientale cagionato da NOME, accertato dalla Corte d’Appello di Milano.
14. I motivi dal quarto al nono, da esaminarsi unitariamente in ragione RAGIONE_SOCIALEa stretta connessione RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, presentano concomitanti profili di infondatezza ed inammissibilità.
In primo luogo, sono destituite di fondamento le censure con cui le ricorrenti rimproverano al decreto impugnato la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 110, comma 4°, L.F..
In particolare, le ricorrenti criticano l’affermazione del Tribunale secondo cui presupposto per il riconoscimento del diritto all’accantonamento, ex art. 110 , comma 4°, L.F., è l’esistenza di un titolo per partecipare al riparto, coincidente con l’avvenuta ammissione al passivo del creditore che chiede l’accantonamento.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti, invece, atteso che l’art. 110 , comma 2°, L.F. prevede che del deposito del progetto di ripartizione in cancelleria sia data comunicazione a tutti i creditori, ‘compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all’art. 98’ , ne consegue che anche i creditori il cui credito non sia stato ammesso hanno diritto all’accantonamento previsto dal quarto comma RAGIONE_SOCIALE‘art 110 L.F..
Questo RAGIONE_SOCIALE condivide l’impostazione del decreto impugnato.
L’art. 110, comma 4, L.F. dispone che, se sono proposti reclami, il riparto è dichiarato esecutivo con accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Premesso che questi accantonamenti sono diversi da quelli del l’art. 113 L.F, essendo fatti dal giudice nel caso in cui la necessità sia sorta in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa presentazione del reclamo avverso il riparto, mentre gli altri vanno disposti dal curatore e inseriti ab origine nel piano di riparto ex art. 113 L.F., per ‘ accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione’ si intende quello che riguarda esclusivamente i crediti già inseriti nel piano di riparto, che sono stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma distribuita, ovvero le sole questioni che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto, restando esclusa la proponibilità, in tale sede, di ogni altra questione relativa all’esistenza, qualità e quantità dei crediti e dei privilegi, in quanto riservata in via
esclusiva al procedimento RAGIONE_SOCIALE‘accertamento del passivo (cfr. Cass. n. 20731/2023; v. anche Cass. 12732/2011).
Pertanto, il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 , comma 4°, L.F., disporre l’accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai crediti vantati da creditori non ammessi al passivo, trattandosi di somme relative a crediti estranei all’oggetto del procedimento di reclamo avverso il piano di riparto.
In conclusione, i creditori non ammessi allo stato passivo, pur legittimati a proporre reclamo ex art. 110 e 36 L.F. avverso il progetto di riparto, ove questo sia affetto da violazioni di legge, non per questo possono chiedere l’accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai crediti dagli stessi vantati.
Né, peraltro, è pertinente il precedente di questa Corte (Cass. n. 20225/2018) richiamato dalle ricorrenti, che ha enunciato il principio di diritto secondo cui il creditore non ammesso al passivo può giovarsi degli accantonamenti che il giudice delegato può disporre prudenzialmente proprio, ed anche, in relazione all’esito favorevole del giudizio di opposizione allo stato passivo che egli valuti in tal senso sulla base di elementi di probabilità.
Nel caso esaminato dalla predetta pronuncia, si trattava di accantonamento disposto discrezionalmente dal G.D., in sede di chiusura del fallimento, in favore dei crediti non ammessi al passivo in relazione ai quali erano pendenti giudizi di opposizione allo stato passivo. Non si trattava, quindi, di un accantonamento disposto in sede di reclamo avverso il piano di riparto, ex art. 110 comma 4 L.F., che risponde, come sopra illustrato, a tutti altri fini.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
‘ Il giudice adito in sede di reclamo avverso il piano di riparto non può, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 110 , comma 4°, L.F., nella disciplina applicabile ‘ratione temporis’, disporre l’accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai crediti vantati da creditori non ammessi al
passivo, potendo disporre l’accantonamento RAGIONE_SOCIALEe somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione, intendendosi per tali i soli crediti già inseriti nel piano di riparto che siano stati oggetto di contestazione per questioni relative alla graduazione dei crediti e l’ammontare RAGIONE_SOCIALEa somma distribuita, ovvero le sole che il giudice delegato può risolvere in sede di riparto.’
Con riferimento agli accantonamenti previsti dall’art. 113 L.F. (richiamato dall’art. 67 d. lgs. n. 270/1999 per le amministrazioni straordinarie), posto che le stesse ricorrenti danno atto di non aver un diritto a un accantonamento specifico, non rientrando la tipologia del proprio credito tra le ipotesi tassativamente previste dal 1° comma di tale norma, le amministrazioni criticano la distinzione effettuata dal decreto impugnato tra accantonamento minimo obbligatorio, costituito dalla quota non distribuibile RAGIONE_SOCIALEe somme da ripartire (pari al 20%), previsto dall’art. 113 , comma 1°, L.F., ed accantonamento facoltativo, previsto dal 2° comma, che può essere disposto, oltre la soglia del 20%, per ‘le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile’.
Le Amministrazioni, in particolare, criticano l’affermazione con cui il Tribunale di Milano ha ritenuto che la decisione del AVV_NOTAIO circa il disporre o meno il c.d. accantonamento facoltativo oltre la soglia minima, essendo il frutto di una sua valutazione discrezionale, non sia sindacabile dal G.D..
Questo RAGIONE_SOCIALE condivide l’impostazione giuridica del decreto impugnato.
Va osservato che l’art. 36 L.F. (richiamato dall’art. 110 L.F) circoscrive l’ambito di sindacabilità degli atti di amministrazione del curatore, e quindi anche del AVV_NOTAIO Straordinario, alla violazione di legge, che viene integrata in presenza RAGIONE_SOCIALEa violazione di una specifica disposizione normativa.
Dunque, se incorre, senz’altro, in una violazione di legge il AVV_NOTAIO che dispone un accantonamento sotto la soglia minima obbligatoria prevista dall’art. 113 , comma 1°, L.F., non sindacabile sotto questo profilo è la condotta – quale quella di non incrementare l’accantonamento oltre la predetta soglia – che sia frutto di una scelta discrezionale del AVV_NOTAIO dettata da valutazioni di opportunità.
Peraltro, se è pur vero che l’art. 113 , comma 2°, L.F., dispone che le somme ritenute necessarie per spese future e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute, il mancato accantonamento costituisce una violazione di legge solo se il debito prededucibile sia già incontestabilmente sorto, mentre se è ancora in fase di accertamento, si entra, necessariamente, nel campo RAGIONE_SOCIALEa valutazione discrezionale.
Né, d’altra parte, è ammissibile come invocato dalle ricorrenti – il sindacato del giudice sulla condotta del AVV_NOTAIO ‘per contraddittorietà e carenza di motivazione’, per non avere (asseritamente) il AVV_NOTAIO dato contezza RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali, dopo aver adottato una condotta prudenziale, non provvedendo a riparti dopo la presentazione RAGIONE_SOCIALEa domanda di insinuazione al passivo dei Ministeri per i danni ambientali, aveva abbandonato un simile contegno a seguito del provvedimento di esclusione dallo stato passivo dei crediti erariali di natura risarcitoria.
È indubitabile che le ricorrenti, nell’invocare la contraddittorietà ed illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, richiamino concetti che sono estranei all’attività di amministrazione del curatore e del AVV_NOTAIO Straordinario, connotando, invece, i provvedimenti di natura giurisdizionale.
Con riferimento al dedotto eccesso di potere del AVV_NOTAIO, tale censura è stata solo svolta e neppure sufficientemente illustrata, con la conseguenza che deve ritenersi generica.
Deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
‘In tema di accantonamenti ex art. 113 , comma 2°, L.F., la decisione del AVV_NOTAIO Straordinario di non disporre un accantonamento oltre la soglia minima obbligatoria prevista dall’art. 113 , comma 1°, L.F., in quanto frutto di una scelta discrezionale che risponde a valutazioni di opportunità, non è sindacabile in sede giurisdizionale dai creditori’.
Con il decimo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’illegittimo addebito RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che avrebbero dovuto, invece, essere almeno compensate.
Il motivo è inammissibile.
Va osservato che, in tema di condanna alle spese processuali, il sindacato RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione è soltanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico RAGIONE_SOCIALEa parte vittoriosa. Ne consegue che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti (cfr. Cass. n. 19613/2017).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha condannato la parte soccombente, con la conseguenza che la sua statuizione non è censurabile in sede di legittimità.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida in € 7.200, di cui € 200 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, in favore sia di NOME COGNOME, sia di NOME COGNOME, sia RAGIONE_SOCIALEa procedura di amministrazione straordinaria di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEALE
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 , comma 1 quater, del DPR 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALEe ricorrenti RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1° bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 10 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME