Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 9408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 9408 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 10/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 2337/2023 R.G.,
proposto da
REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall’ Avv. NOME COGNOME come da procura speciale in calce al ricorso, ex lege domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di cassazione, INDIRIZZO e come da domicilio digitale;
-ricorrente –
nei confronti di
NOME COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME come da procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio di quest’ultimo e come da domicilio digitale;
CC 1 aprile 2025
Ric. 2337 del 2023
Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 984/2022 della Corte d’Appello di Bari pubblicata in data 16 giugno 2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 aprile 2025 dalla
Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME.
Fatti di causa
Per quanto ancora qui di interesse, va sintetizzata la vicenda penale sottesa al presente giudizio.
Il Tribunale penale di Bari con la sentenza n.406/2013 assolveva NOME COGNOMEperché il fatto non costituisce reato’ ai sensi dell’art. 530 cpv . c.p.p., all’epoca Presidente della Regione Puglia, per alcuni reati tra cui quelli di cui al capo ’88E’ in cui si contestava una condotta di peculato in concorso con le funzionarie regionali COGNOME e COGNOME queste ultime prosciolte in sede di udienza preliminare.
La Corte di appello di Bari con la sentenza n.2620/2015, previa riqualificazione del fatto in abuso d’ufficio, dichiarava non doversi procedere perché il reato di cui al capo ’88E’ era estinto, per intervenuta prescrizione, con condanna al risarcimento del danno in favore della Regione da liquidarsi in separata sede.
Avverso la sentenza della Corte di appello, proponevano ricorso sia l’Ufficio della Procura Generale sia COGNOME
La Corte di cassazione, con la sentenza n.41768/2017, disponeva l’annullamento con rinvio limitatamente all’imputazione sub capo ‘ 88E ‘ per nuovo esame, sulla base della seguente motivazione: «La sentenza impugnata, quindi, deve essere annullata nella parte in cui esclude la configurabilità del delitto di peculato con riferimento all’erogazione delle somme in favore di privati mediante l’utilizzo di denaro disponibile per spese di rappresentanza del presidente della Giunta della Regione Puglia per complessivi euro 187.300,00 per nuovo giudizio sul punto. Il giudice di rinvio accerterà, alla luce dei principi precedentemente evidenziati, se le erogazioni in questione, in tutto o in parte,
CC 1 aprile 2025
Ric. 2337 del 2023
Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
siano state effettuate esclusivamente per indebite finalità private o, invece, anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente esistenti e per i quali sia ammissibile un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente al quale appartiene il pubblico agente. La mancanza di tali specifiche circostanze non può che rendere incontrovertibile la corretta configurazione del delitto di peculato.».
La Corte di appello di Bari, con la sentenza n.1375/2018, riteneva la sussistenza di un’ipotesi di abuso d’ufficio estinto per prescrizione, motivando che: «Le erogazioni in questione, dunque, né in tutto né in parte sono state effettuate esclusivamente, ovvero soltanto per indebite finalità private, quelle elettoralistiche proprie dell’imputato, ma anche per realizzare interessi pubblici obiettivamente annoverabili tra quelli astrattamente configurati dalla norma regolamentare in questione, strumentalizzando la finalizzazione pubblica di quelle erogazioni anche per la realizzazione dello scopo elettorale perseguito dal Fitto, quello appunto del tornaconto elettorale; erogazioni per le quali, dunque, era ammissibile l’emissione di un ordinativo di pagamento o l’adozione di un impegno di spesa da parte dell’ente. E questo per le ragioni sopra esposte, integra gli estremi del delitto di cui all’art. 323 c.p. ». La stessa Corte dichiarava, inoltre, inammissibile la domanda risarcitoria della parte civile Regione Puglia, che non aveva mai depositato motivi di impugnazioni autonomi avverso i vari provvedimenti susseguitisi e rilevando (pagg. 25/26) come « illegittima la condanna dell’imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile pronunciata in sede di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, dichiari la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, in riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, in quanto la decisione sulle restituzioni e sul risarcimento del danno può essere adottata solo nel caso in cui nel precedente grado di giudizio sia stata affermata, con la sentenza di condanna, la responsabilità dell’imputato . ».
Avverso la sentenza della Corte d’appello proponevano ricorso per cassazione tutte le parti processuali: Imputato, Procura Generale e Parte Civile.
CC 1 aprile 2025
Ric. 2337 del 2023
Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
La Corte di cassazione, con la sentenza n.27843/2018, dopo aver esplicitato che «la questione ha perso di sostanziale rilevanza ai fini del presente procedimento in quanto anche se fosse configurabile nella condotta del Fitto il reato di peculato in luogo di quello di abuso d’ufficio, anche il primo dei due reati ad oggi si sarebbe estinto per intervenuto decorso del termine di prescrizione», annullava la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili, di fatto ripristinando la condanna generica contenuta nella sentenza penale nr. 2620/2015 di questa Corte, con rinvio ai sensi dell’art. 622 c.p.p. al giudice civile competente per valore e grado in appello.
2. Con atto di citazione in riassunzione, la Regione Puglia conveniva in giudizio dinanzi la Corte d’appello di Bari, NOME COGNOME per sentire: ‘ 1) accertare e dichiarare, incidenter tantum ed ai soli fini risarcitori e per le causali esposte in narrativa, la sussistenza in capo al dr. COGNOME NOME del reato di abuso di ufficio ai sensi dell’art.323 c.p. o, comunque ed in ogni caso, la illiceità e dannosità della condotta come accertata in sede penale; 2) per l’effetto, condannare il convenuto a risarcire alla Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta p.t. dott. NOME COGNOME i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti, quantificati quanto ai primi in misura pari ad € 189.700,00, e quanto ai secondi in misura pari ad € 70.000,00, fatta salva la diversa quantificazione che sarà ritenuta dovuta ed equa, in ogni caso maggiorati di interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria sino all’effettivo soddisfo; 3) con vittoria di spese e compensi di tutte le pregresse fasi di giudizio ‘ .
Si costituiva il convenuto, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: ‘ 1) dichiarare ed accertare che l’On. COGNOME non ebbe a commettere il reato di cui al capo di imputazione 88E e quindi, incidentalmente ritenerlo e/o dichiararlo estraneo, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, ai fatti contestati; 2) conseguentemente rigettare ogni richiesta risarcitoria riferita al richiesto danno patrimoniale e non patrimoniale proposto dalla Regione in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia nell’an che ne l quantum e comunque, non provata; 3) condannare la Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., alla
CC 1 aprile 2025
Ric. 2337 del 2023
Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
refusione delle spese ed onorari del presente giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori ‘ .
2.1 . La Corte d’appello di Bari, quale giudice di rinvio, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato la domanda e dichiarato integralmente compensate le spese del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte d’appello quale giudice del rinvio, ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia sorretto da cinque motivi di impugnazione. Ha resistito con controricorso NOME COGNOME
Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art.380 bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato rispettive memorie.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso, la Regione ricorrente lamenta la ‘ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c. dell’art. 11 disp. prel. c.c. e dell’art. 2 c.p. nonché degli artt. 2043 c.c. e 185 c.p. per avere la Corte territoriale ritenuto rilevante ed applicato retroattivamente, ai fini risarcito ri, lo ius superveniens e, in particolare, la modifica dell’art. 323 c.p. introdotta dalla legge 11 settembre 2020 n. 120. ‘ .
Con il secondo motivo di ricorso, censura la ‘ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c., degli artt. 2043 c.c. e 97 Cost. per non avere la Corte territoriale ravvisato un fatto ingiusto nell’indebita realizzazione, da parte dell’On.le COGNOME di interessi privati elettoralisti ci insieme a quelli pubblici. ‘ .
Con il terzo motivo di ricorso, denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c., degli artt. 2043, 2056, 1223 e 2697 cod. civ. per aver la Corte territoriale ritenuto non provata la causazione di un danno patrimoniale risarcibile. ‘.
Con il quarto motivo di ricorso, la Regione denuncia la ‘ Violazione degli artt. 111 Cost. e 132, comma 2 n. 4), c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4), c.p.c. e conseguente nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente in ordine alla insussistenza del danno non patrimoniale .’.
CC 1 aprile 2025
Ric. 2337 del 2023
Pres. G. COGNOME
Rel. I. COGNOME
Con il quinto motivo di ricorso, la Regione censura la ‘ Violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1 n. 3), c.p.c., dell’art. 2 c.p. in relazione all’art. 323 c.p., come modificato dall’art. 23 della legge n. 120 del 2020, e degli artt. 665 e 673 c.p.p. per avere la Corte territoriale erroneamente valutato che il fatto commesso dall’On.le COGNOME non è più previsto dalla legge come reato, sostituendosi al Giudice dell’esecuzione penale, già adito a mezzo di incidente di esecuzione. ‘.
Soprassedendo allo stato all’esame dei motivi di ricorso, rileva il Collegio che i mezzi proposti dalla Regione, odierna ricorrente, pongano nel complesso una questione di diritto di particolare rilevanza e che in merito ad essa, sia necessario rinviare alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c.
Per questi motivi
Rinvia a nuovo ruolo per la fissazione della pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile,