Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31580 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31580 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 13/11/2023
Oggetto
Querela di falso – Fattispecie
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18874/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrente –
contro
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 3263/2021, depositata il 20 aprile 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso su ricorso di NOME COGNOME per il pagamento della somma di € 50.000 sulla base di scrittura privata autenticata recante ricognizione di debito a firma di NOME COGNOME, dante causa della ingiunta: scrittura della quale l’opponente dedusse l’abusivo riempimento nella parte contenente detto riconoscimento .
A supporto di tale eccezione propose, in via incidentale, querela di falso, che venne rigettata dal Tribunale di Latina.
Pronunciando sul gravame interposto dalla NOME cui resistette NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado e sulle conformi conclusioni del P.G., ha dichiarato la falsità del documento « per abuso di riempimento » e ha disposto, ex art. 537 cod. proc. pen., l’annotazione del dispositivo sull’originale del documento medesimo, condannando l’appellato alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Questi, in sintesi, gli argomenti addotti a fondamento della decisione:
-la doglianza dell’appellante riguardava il contenuto ideologico della scrittura, non riferibile all’avo, persona benestante ed in alcun modo bisognosa di prestiti;
-in epoca coeva a quella scrittura altre due di analogo contenuto ne vennero autenticate -con modalità delittuosefiguratamente presso il Comune di Cori;
-l’appellante aveva dedotto che COGNOME NOME era stato penalmente condannato per quella vicenda con sentenza n. 1194/2015 del Tribunale di Latina;
-la falsità dell’autenticazione era circostanza nota, essendo emerso che il funzionario comunale, la cui sottoscrizione risulta apposta quale soggetto autenticante, non fosse in servizio nel giorno
dell’autenticazione e che la stessa non venne annotata nel relativo registro;
-il portatore di una ricognizione di debito falsamente autenticata ha l’onere di provare le ragioni del suo titolo di credito, poiché l’accertata e grave falsità documentale depone per l’abuso di foglio firmato in bianco;
-non risulta contestato: che il COGNOME sia stato condannato per quella vicenda; che risulti falsa l’autenticazione apposta sulla scrittura oggetto di querela; che altre due scritture contenenti ricognizioni debitorie in favore di altri soggetti risultino in epoca coeva falsamente autenticate;
-difetta ogni allegazione e prova della controparte circa il rapporto negoziale che potesse giustificare lo spostamento patrimoniale;
-un soggetto che ricorre al falso materiale per predisporre un’autenticazione è con grado di verosimiglianza prossimo alla certezza anche l’autore dell’abusivo riempimento del foglio firmato in bianco denunciato dalla querelante.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste NOME COGNOME, depositando controricorso.
4 . All’esito dell’adunanza camerale del 15 novembre 2022, in vista della quale il ricorrente aveva depositato memoria, questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 36197 del 12/12/2022, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, perché fosse data comunicazione degli atti al P.G. per l’eventuale esercizio, mediante deposito di memoria, del potere di intervenire sul ricorso ai sensi dell’art. 71, comma primo, cod. proc. civ..
Adempiuto l’incombente è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., « difetto di motivazione …; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione; mancato accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, omesso esame del fatto decisivo che COGNOME NOME non era stato condannato con la Sentenza 1194/2015 » (così nell’intestazione).
Lamenta che la Corte di Appello adita:
abbia confuso la posizione del COGNOME NOME con altra e diversa circostanza processuale che vedeva coinvolto il dante causa dell’appellante, postulando, contrariamente al vero, che il COGNOME fosse stato condannato penalmente con sentenza del Tribunale di Latina n. 1194 del 2015, laddove egli non risultava nemmeno indagato per quella vicenda;
abbia erroneamente ritenuto che sul punto non fossero state mosse contestazioni, invece contenute nella comparsa di costituzione in appello;
abbia ancora erroneamente postulato che NOME COGNOME fosse economicamente benestante omettendo di considerare che, da quella sentenza penale, emergeva che l’avo dell’appellante aveva effettuato ingente prestito agli imputati di quel procedimento, i quali si erano ben guardati dal restituirglielo;
abbia ancora omesso di considerare che quella sentenza penale attestava l’esistenza di un foglio sottoscritto in bianco, estorto con violenza dai tre imputati ed evidentemente da essi usato a proprio vantaggio, cosicché non è dato comprendere come potesse ipotizzarsi che NOME COGNOME ne avesse in quella occasione firmati altri.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., « difetto di motivazione …; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione; mancato accertamento e valutazione di fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia ».
Lamenta che l’abusivo riempimento della scrittura sia stato erroneamente ritenuto: a) sulla base di circostanza (la falsità della autenticazione della sottoscrizione) in sé irrilevante, dal momento che l’autenticità di quella sottoscrizione non era stata disconosciuta dall’opponente; b) in mancanza di prova alcuna de ll’avvenuto rilascio di foglio in bianco e di un patto che ne avrebbe consentito un riempimento diverso o, ancora, della illegittima detenzione del documento.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., « violazione art. 360 n. 3 cpc per avere la C.A. in spregio al disposto dell’art. 342 c.p.c. affrontato una questione non sollevata dalla NOME con l’atto di appello » (così testualmente nell’intestazione).
Premesso che il giudice di primo grado aveva affermato che la querelante non aveva «provato o chiesto di provare che la firma del defunto COGNOME NOME era stata apposta su foglio non ancora riempito e che il riempimento era avvenuto absque pactis », rileva che per contrastare tale rilievo avrebbe dovuto provare quali fossero i patti e non limitarsi a dedurre, con l’appello, di avere «ampiamente dimostrato con prove documentali e testimoniali che il COGNOME NOME non avrebbe mai potuto sottoscrivere un foglio con quel contenuto poiché non corrispondeva alla sua reale situazione economica e alle sue reali necessità».
Il primo motivo è inammissibile, con riferimento a ciascuna delle quattro sub-censure in cui esso si articola.
4.1 La prima di esse ( sub a) -occorre precisare -non prospetta un errore revocatorio (dal momento che la circostanza si dice essere stata allegata dall’appellante e dunque sottoposta a dibattito processuale), ma piuttosto un vizio di travisamento della prova.
Essa però, a prescindere dalla dubbia riconducibiità di una siffatta doglianza a quelle suscettibili di sindacato in cassazione, è inammissibile per due motivi.
Il primo discende dalla omessa localizzazione del documento evocato (sentenza penale del Tribunale di Latina n. 1194/2015) nel fascicolo di causa per come pervenuto a questa Corte, in violazione degli artt. 366 n. 6 e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ..
Il secondo deriva dal carattere non decisivo dell’errore , dal momento che pur espungendo quell’argomento dalle motivazioni della sentenza, questa resta comunque autonomamente e adeguatamente giustificata da altri e segnatamente dal rilievo presuntivo attribuito: a) da un lato alla florida situazione economica del sottoscrittore che non giustificava da parte sua la richiesta di prestiti; b) dall’altro alla circostanza, incontestata, che quella sottoscrizione recasse anche una autenticazione accertata come falsa.
Deve dunque anche escludersi che, sullo scrutinio della censura, possa interferire la questione rimessa al vaglio delle Sezioni Unite con ordinanze interlocutorie della Sezione Lavoro n. 8895 del 29/03/2023, di questa Sezione n. 11111 del 27/04/2023, della Sezione Tributaria n. 15593 del 01/06/2023, in quanto oggetto di contrasto all’interno della giurisprudenza di questa Corte, circa l’ammissibilità, nel vigente ordinamento processuale civile, del c.d. vizio di travisamento di prova nei termini sopra indicati.
4.2. La seconda sub-censura ( sub b) va incontro alla medesima obiezione, testè esposta, di non decisività dell’errore.
4.3. La terza sub-censura ( sub c) si risolve nella mera inammissibile prospettazione di una valutazione di merito opposta a quella compiuta dal giudice a quo ed appare comunque anche intrinsecamente illogica dal momento che la sottrazione violenta e/o truffaldina di ingente somma (la quale avrebbe ridotto significativamente, in tesi, le disponibilità economiche del COGNOME) è
detta, in sentenza, coeva al prestito che starebbe alla base della ricognizione di debito; sul piano logico, dunque, quell’esborso non vale ad escludere che, al momento in cui la ricognizione di debito il ricorrente sostiene essere stata realmente sottoscritta dal COGNOME, questi in realtà non aveva alcun bisogno di prestiti.
4.4. La quarta sub-censura è, infine, inammissibile per le stesse ragioni dette con riferimento alla prima, ossia: a) inosservanza dell’onere di localizzazione ; b) non decisività dell’argomento censorio , per essere la decisione comunque retta dalle altre viste argomentazioni.
Il secondo motivo propone a sua volta censure non riconducibili alla nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., come interpretato da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014 e sollecitata inammissibilmente una mera rivalutazione delle risultanze processuali.
La contestazione dell’argomento tratto in sentenza dalla circostanza, pacifica, della falsità dell’autentica apposta da funzionario comunale alla sottoscrizione, è svolta dal ricorrente sulla base di considerazioni eccentriche, dal momento che il giudice a quo non fa da quella circostanza derivare sospetto alcuno circa l’autenticità della sottoscrizione, ma ben diversamente ragione presuntiva per ritenere l’abusivo riempimento ( absque pactis ) del documento sottoscritto in bianco dal COGNOME.
L’assunto poi secondo cui non sarebbe stata data prova dell’avvenuto rilascio di foglio in bianco e di un patto che ne avrebbe consentito un riempimento diverso o, ancora, della illegittima detenzione del documento, contrasta frontalmente col dato, reso autoevidente dalle ragioni stesse dell’introduzione del giudizio de quo , che la tesi di parte istante, ritenuta fondata dalla Corte d’appello, non era quella del riempimento della scrittura contra pactis , ma quella del suo riempimento absque pactis , per dimo strare il quale l’istante non
aveva altro mezzo se non quello di proporre la querela di falso che di fatto ha proposto (v. ex multis Cass. n. 21587 del 22/08/2019; n. 5245 del 10/03/2006).
6. Il terzo motivo è, infine, manifestamente infondato.
Non è dubitabile che per contestare l’assunto, posto a fondamento della sentenza di primo grado, della mancanza di prova a fondamento della proposta querela di falso, le allegazioni dell’appellante (quali riportate nell’odierno ricorso della controparte) debbano considerarsi pertinenti e specifici motivi di critica, tali da soddisfare il requisito di specificità imposto dall’art. 342 cod. proc. civ..
È piuttosto il rilievo secondo cui sarebbe stato invece necessario provare quali fossero i patti a palesarsi eccentrico e destituito di fondamento, alla luce di quanto già detto con riferimento al secondo motivo.
Deve pertanto pervenirsi al rigetto del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente alla rifusione pagamento, in favore di controparte, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo e da distrarsi in favore del suo difensore, AVV_NOTAIO, che ne ha fatto richiesta nel controricorso, dichiarandosi antistatario.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi
liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge e da distrarsi in favore del procuratore antistatario, AVV_NOTAIO.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P .R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza