SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4041 2025 – N. R.G. 00004162 2021 DEPOSITO MINUTA 18 08 2025 PUBBLICAZIONE 18 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME COGNOME AVV_NOTAIO, relatore, estensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – AVV_NOTAIO
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.
promosso da:
in persona di legale rappresentante p.t., nonché il Sig. in proprio, quale socio del sodalizio, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, giusta procura alle liti allegata all’atto di citazione; CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
-attori –
contro
in persona di legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in giudizio dall’AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta; RAGIONE_SOCIALE_3
-convenuta –
avente per oggetto: azione di risarcimento danno
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione d’udienza ex art. 127 ter c.p.c. inviate in via telematica:
‘ Preliminarmente lo scrivente patrocinio prende atto che in data 25/05/2023 controparte ha proceduto, su indicazione del Giudicante, a depositare in atti la sentenza n. 1501/2022 del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, resa in altro contenzioso tra le stesse parti, nonché l’appello per riforma della predetta sentenza, promosso dall’odierna deducente a mezzo di altro difensore mediante atto notificato il 27/02/2023.
Prende atto altresì del deposito eseguito in data 08/06/2023 e consistente: a) nella giustificazione del teste circa la mancata comparizione all’udienza per la quale era stato intimato, nonché b) nella stampa del profilo professionale del teste estratto dal sito Linkedin. Tes_1 Tes_2
In particolare, in tale ultimo documento, controparte evidenzia la circostanza che il suddetto Sig. da ottobre 2002 a giugno 2005, abbia ricoperto la carica di Managing Director dello (con compiti specifici nel coordinamento dell’attività dei professionisti a cui erano affidare le varie aree di attività e nel rilascio della certificazione ISO 9001). Tes_2 RAGIONE_SOCIALE_4
Orbene, non è dato intendere quale conclusione controparte intenda trarre dal documento in parola: premesso che trattasi di esperienza lavorativa del teste esauritasi ben diciotto anni prima, non vi è nemmeno ragione di porre in dubbio l’attendibilità del medesimo, atteso che l’art. 252 c.p.c. si preoccupa di verificare che il teste non abbia rapporti di varia natura (parentela, affinità, affiliazione o dipendenza) con ‘alcuna
delle parti’ (non con i rispettivi difensori) ed il teste, interrogato dal AVV_NOTAIO sul punto, ha risposto veridicamente.
Riservandosi di meglio replicare sul punto allorché parte avversa avrà esplicitato le finalità di tale produzione, lo scrivente precisa le proprie conclusioni chiedendo che l’AVV_NOTAIOle Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, voglia:
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare che il contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 01/02/2016 tra le RAGIONE_SOCIALE e e le conAVV_NOTAIOe ad esso conseguenti hanno comportato l’assunzione, da parte del primo sodalizio, della qualità di amministratore di fatto del secondo; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1
2)per l’effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell’art. 2476, primo comma, c.c. per avere tenuto conAVV_NOTAIOe contrarie ai doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, nonché ai principi di corretta gestione imprenditoriale; RAGIONE_SOCIALE_3
3)per ulteriore effetto, condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da e dal Sig. , nella misura che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di espletanda C.T.U. ed anche alla luce dei poteri esercitabili dal giudice adito, in sede di liquidazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
Nel merito, sempre in via principale:
4) accertare e dichiarare:
che il contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE stipulato in data 1/02/2016 tra le RAGIONE_SOCIALE e ha integrato una forma di controllo esterno della prima RAGIONE_SOCIALE sulla seconda ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 3 c.c.; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1
che tale controllo esterno è stato esercitato in modo abusivo ed illecito, determinando l’assunzione da parte di di scelte imprenditoriali non ispirate ai principi di corretta e prudente gestione; CP_1
per l’effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da e dal Sig. nella misura che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di espletanda C.T.U. ed anche alla luce dei poteri esercitabili dal giudice adito, in sede di liquidazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
per ulteriore effetto, dichiarare responsabile per le ragioni di cui in premessa dei debiti contratti da nel periodo di vigenza del contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1
dall’1/02/2016 all’1/10/2018, per un importo che ci si riserva di determinare in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., e dunque condannarla a tenere indenne e manlevare di quanto questa sia costretta a pagare ai propri creditori; CP_1
Nel merito, ancora in via principale:
accertare e dichiarare che ha esercitato una abusiva attività di direzione e coordinamento nei confronti di in virtù del combinato disposto degli artt. 2359, 2497 e 2497 sexies c.c.; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1
per l’effetto, accertare e dichiarare che tale abusiva attività ha arrecato pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale del socio Sig. , condannando al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questi subiti nella misura che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di espletanda C.T.U. ed anche alla luce dei poteri esercitabili dal giudice adito, in sede di liquidazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 e 2056 c.c., maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge; RAGIONE_SOCIALE_2 RAGIONE_SOCIALE_3
Nel merito, in via subordinata:
9) accertare e dichiarare che in violazione dell’art. 9 della Legge n. 192/1998, nel periodo 1/02/2016 -1/10/2018 ha illecitamente abusato della dipendenza economica della RAGIONE_SOCIALE imponendole delle condizioni economiche e contrattuali inadeguate e vessatorie; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1
10) per l’effetto di cui al precedente punto, condannare per l’abusivo sfruttamento della dipendenza economica operata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sodalizio e dal Sig. , nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà eventualmente ritenuta equa e di giustizia RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
dall’On.le Tribunale adito ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge; Nel merito, in via di ulteriore subordine:
11)nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse ravvisata, nella descritta conAVV_NOTAIOa di una fattispecie d’illecito abuso di dipendenza economica, accertare, in subordine, il ricorrere di una ipotesi di esercizio abusivo del diritto e, per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento -in favore di NOME_3 […]
e del Sig. -dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà eventualmente ritenuta equa e di giustizia dall’On.le Tribunale adito ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge; Nel merito, in via di estremo subordine: CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
12)nella denegata e remota ipotesi di mancato accoglimento dei punti che precedono, verificata la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché di quelle che emergeranno in corso di giudizio, l’arricchimento senza causa di quale soggetto arricchito, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE nella veste di soggetto impoverito; RAGIONE_SOCIALE_3 […] CP_1
13)per l’effetto, condannare a rifondere alla RAGIONE_SOCIALE in relazione alla propria indebita locupletazione, la somma che emergerà in corso di causa, anche alla luce dei poteri equitativi del giudice ex art. 1226 c.c., maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_1
In ogni caso:
14)con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria:
Si insiste per:
l’emissione di ordine esibitorio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. in danno della RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto i dati e/o i tabulati, anche su idoneo supporto digitale, estratti dal database del programma ‘n -tree solutions Ticketsysteme Gmbh’ di proprietà della nominata ed installato sul server della RAGIONE_SOCIALE, relativi alle registrazioni degli incassi e/o degli storni dell’area RAGIONE_SOCIALE nel periodo 01/02/2016 -01/10/2016; RAGIONE_SOCIALE_3 CP_3
l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio che, in riferimento al contratto di affitto d’RAGIONE_SOCIALE stipulato tra le parti in data 01/02/2016 e risolto anticipatamente il 30/09/2018, analizzando la documentazione in atti, quella acquisita mediante ordine di esibizione e quella reperibile presso pubblici uffici e banche dati, voglia: i) rilevare e valutare le anomalie, rispetto ai principi di corretta gestione imprenditoriale, degli incassi del settore RAGIONE_SOCIALE registrati da a mezzo sistemi elettronici (braccialetto «tag rfid»), periodo per periodo, determinando l’entità degli scostamenti rispetto agli indicati principi; ii) accertare, occorrendo, la correttezza delle valutazioni dei cespiti e delle attrezzature relative al RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE di cui all’accordo integrativo dd. 20/09/2020 e delle rimanenze di magazzino di cui al verbale di rilascio dd. 01/09/2018. RAGIONE_SOCIALE_3
Si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio per l’ammissione dei mezzi richiesti o, in subordine, che venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Salvezze tutte’ .
Parte convenuta così conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione d’udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente:
‘Il procuratore della convenuta ribadisce ogni propria precedente difesa, istanza, eccezione e conclusione e si oppone, in particolare, all’ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni già indicate in memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione di circostanze di prova per testi, insiste per l’abilitazione alla prova contraria con i testi indicati.
Ove occorra, insiste, altresì, per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie in memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c., incluse le circostanze di prova per interrogatorio formale e per testi formulate, e non ammesse, con i testi indicati.
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate dalla controparte, chiede, infine, la concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive e, tutto ciò premesso, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
Per tutti i motivi indicati, dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità di tutte le domande proposte nei confronti di o respingersi le stesse perché infondate. CPNUMERO_DOCUMENTO3
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre accessori di legge. In via istruttoria
La difesa di per scrupolo e senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova incombente sulla controparte, insiste nell’istanza di ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi sulle circostanze formulate in memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. e non ammesse, che di seguito si riportano (mantenendo la numerazione originaria). CP_3 CP_1
“Vero che gestisce il più grande Centro Termale in Italia che ha inaugurato il 12/07/12 ed è sito in Pescantina (INDIRIZZO, INDIRIZZO, comprendente piscine termali coperte e scoperte, servizi sanitari collegati all’utilizzo dell’RAGIONE_SOCIALE termale, oltre a massaggi e trattamenti estetici e cibi e bevande in alcuni punti vendita all’uopo dedicati”. CP_3
“Vero che nell’autunno 2015 il signor proponeva ad di affittare il RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sito all’interno del Parco, all’epoca oggetto del rapporto d’affitto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sostituendosi a quest’ultima”. RAGIONE_SOCIALE_2 CP_3
“Vero che negli incontri preliminari avuti in tale periodo antecedente alla stipula del contratto di affitto proponeva di formalizzare il rapporto di affitto d’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al signor sulla base delle clausole contrattuali già aAVV_NOTAIOate con l’affittuaria RAGIONE_SOCIALE“. CP_3 CP_2 […]
“Vero che alla data di stipula del rapporto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE con e per tutta la durata del rapporto le strutture del Parco addetta alla RAGIONE_SOCIALE erano costitute dal buffet nella struttura elevata nella zona delle vasche interne denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dal bar a livello vasche interne, denominato ‘Intermezzo’, dal bar in RAGIONE_SOCIALE nelle vasche interne, denominato ‘Sorgiva’, dal ristorante nella zona d’ingresso, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dal bar estivo nella zona esterna, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘ e dal bar in RAGIONE_SOCIALE a livello vasche esterne, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE Pool Bar’. NUMERO_DOCUMENTO_1
“Vero che i clienti del dal momento della sua apertura al pubblico nel mese di Luglio 2012 ad oggi, sono obbligati ad usufruire del servizio interno di RAGIONE_SOCIALE e devono astenersi dal consumare cibi e bevande portate dall’esterno”. Parte_1
“Vero che durante il rapporto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE tra e il “Bistrot” ed il “RAGIONE_SOCIALE” erano utilizzati sia dalla clientela interna del parco sia da quella esterna e cioè da quella che si apprestava ad accedervi, prima dell’entrata al Parco stesso, o vi accedeva dopo l’uscita, nonché dai dipendenti del Parco”. CP_1 CP_3
“Vero che tale “Bistrot” e “RAGIONE_SOCIALE” erano serviti da casse collegate al registratore di cassa e relative stampanti di ed erano indipendenti dal sistema informatico centralizzato di e, quindi, non contabilizzavano gli acquisti sul braccialetto elettronico consegnato ai clienti al momento dell’entrata al Parco”. CP_1 CP_3
“Vero che alla data di stipula del rapporto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE con e per tutta la durata del rapporto le uniche casse presenti nella struttura erano quelle centrali all’entrata, ove viene registrato immediatamente il pagamento del biglietto di ingresso del cliente gestito da personale di e quelle nei punti di RAGIONE_SOCIALE gestite da personale del o ancora quelle del settore ” ” gestito dal personale di . CP_1 CP_3 CP_1 CP_5
CP_6 CP_1
“Vero che ha provveduto al versamento a 2 di tutti i ratei di ferie, 13esima, 14esima, dei contributi sui ratei e premi inail sui ratei maturati al 31/01/2016 dai dipendenti dell’area ristorativa trasferitile da RAGIONE_SOCIALE, per complessivi Euro 17.272,65, come da contabile di bonifico in data 27/04/2016 di pari importo che mi si rammostra (doc. 28), in conformità alla tabella concordata e trasmessa ai signori e allegata alla e-mail del 27/04/2016, tabella ed e-mail che pure mi si rammostrano (doc. 28)’. CP_3 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2 Testimone_3
‘Vero che durante l’affitto del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE cessavano il loro rapporto lavorativo con
i signori , e ed ha versato a la quota di Tfr dei suddetti dipendenti maturata al 31/01/2016 al termine dei rapporti lavorativi, come da contabili dei bonifici in data 22/07/2016, 19/08/2016, 12/05/2017 e 13/07/2017 che mi si rammostrano (doc. 29) “. CP_1 Parte_2 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 […] Per_5 CP_3 CP_1
‘Vero che organizzava un viaggio RAGIONE_SOCIALEle per visitare le terme di Erding (Germania) ed esaminare la loro struttura, che si svolgeva nel mese di maggio 2015 e uno successivo nel mese di giugno 2016, cui partecipavano i membri del C.d.A. e i funzionari e CP_3 Testimone_4 Testimone_5
[…]
“Vero che durante il rapporto d’affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è dotata di un proprio contatore del gas a servizio della cucina, mentre i consumi di RAGIONE_SOCIALE ed energia elettrica sono stati contabilizzati da dei subcontatori appositamente installati, le cui letture venivano utilizzate da per addebitare i costi di competenza dell’affittuaria in base ai consumi fatturati dagli enti somministrati”. CP_1 CP_3
“Vero che gli istituti bancari con i quali intratteneva rapporti, alla fine del 2016 si lamentarono con dell’esistenza di rapporti in essere con ed affermavano che ciò, considerate le gravi notizie che erano circolate sul suo conto, circa la sua affermata “vicinanza ad ambienti malavitosi”, fosse di impedimento all’ottenimento delle richieste agevolazioni creditizie”. CP_3 CP_3 RAGIONE_SOCIALE_2
“Vero che il negozio sito all’entrata del Parco Termale di vendita di proAVV_NOTAIOi di erboristeria gestito dalla signora , oggetto del contratto di locazione che mi si rammostra (doc. 30), era situato in locali contigui alla zona del Parco gestita durante il rapporto di con dalla RAGIONE_SOCIALE . Pt_3 CP_5 CP_3 CP_1 CP_1
“Vero che nel mese di Febbraio 2016, a seguito della trattativa avviata già nel mese di Dicembre 2015, e concordarono che concorresse ai costi complessivi di telefonia fissa e di gestione del sistema informatico, utilizzati dall’affittuaria nel corso di tutto il rapporto di affitto, come da tabella che mi si rammostra (doc. 32)”; CP_3 CP_1 CP_1
“Vero che e nel mese di Aprile 2016 concordarono in Euro 4.000,00 la quota di competenza di di rimborso dei costi del servizio di pulizia delle aree del parco termale, incluse quelle del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, cui aveva accesso la clientela, svolto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e di fornitura da parte della stessa di proAVV_NOTAIOi di consumo messi a disposizione della clientela (sapone, asciugamani di carta, carta igienica, etc.) come da tabella che mi si rammostra, redatta dal signor (doc. 15)”; NUMERO_DOCUMENTO3 CPNUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO Persona_6
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto dal 01/02/16 al 30/09/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 26) per addebito ad del servizio di pulizia svolto ogni giorno delle parti comuni del parco termale e dei costi dei proAVV_NOTAIOi di consumo forniti messi a disposizione della clientela nel medesimo periodo”; CP_3
“Vero che il AVV_NOTAIO su incarico di e d’intesa con ha provveduto a rilevare con una o due letture mensili, a partire dal 01/02/16 e fino al 30/09/18, i consumi di energia elettrica e di RAGIONE_SOCIALE calda e fredda del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con letture dei relativi sottocontatori accessibili alle parti da ogni punto di prelievo del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE affittato (cucina, bar, chioschi, etc.) registrandoli nella tabella che mi si rammostra (doc. 35) e a calcolarne il costo, in misura pari a quello addebitato a 2 nelle fatture periodicamente inviato ad da RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, che vedo addebitato nelle fatture di nn. 44/2016, 86/2016, 128/2016, 170/2016, 205/2016, 226/2016, 235/2016, 258/2016, 289/2016, 317/2016, 351/2016, 377/2016, 396/2016, 2/2017, 37/2017, 71/2017, 107/2017, 130/2017, 165/2017, 189/2017, 193/2017, 214/2017, 233/2017, 256/2017, 299/2017, 329/2017, 367/2017, 1/2018, 44/2018, 79/2018, 113/2018, 154/2018, 186/2018, 215/2018, 217/2018, 249/2018, 269/2018, 297/2018 (energia elettrica), 77/2016, 161/2016, 198/2016, 222/2016, 256/2016, 277/2016, 313/2016, 349/2016, 369/2016, 393/2016, 31/2017, 68/2017, 79/2017, 126/2017, 160/2017, 186/2017, 189/2017, 210/2017, 227/2017, 253/2017, 288/2017, 321/2017, 366/2017, 367/2017, 34/2018, 74/2018, 109/2018, 149/2018, 182/2018, 213/2018, 215/2018, 236/2018, 265/2018, 294/2018 (RAGIONE_SOCIALE) che mi si rammostrano (doc. 36)”; Testimone_5 CP_3 CP_1 CP_1 CP_3 RAGIONE_SOCIALE_7 CP_3
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ed hanno emesso nel corso del rapporto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 37) per addebito ad dei costi e dei consumi delle utenze di energia elettrica del parco termale”; CP_7 CP_3
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto dal 01/02/16 al 30/09/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 38) per addebito ad dei costi e dei consumi d’RAGIONE_SOCIALE e fognatura del parco “; CP_3 Pt_1
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 e, quindi, durante tutto il corso del rapporto ha usufruito dell’energia elettrica e dell’RAGIONE_SOCIALE e degli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE utilizzando gli impianti collegati alle relative utenze intestate ad ; CP_1 CP_3
“Vero che il AVV_NOTAIO a decorrere dal 01/02/16, su incarico di ha provveduto a calcolare la quota dell’imposta rifiuti (TARI) annuale 2016, 2017, 2018, sulla base dell’imposta applicata ad e dalla stessa pagata come da avvisi ed F24 quietanzati che mi si rammostrano (doc. 39), di competenza del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in base alla tabella superfici utilizzate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE affittato che pure mi si rammostra (docc. 39-40), quota indicata nelle fatture di n. 222/2016, 393/2016, 186/2017, 375/2017, 213/2018, 281/2018 che ancora mi si rammostrano (doc. 36)”; Testimone_5 CP_3 CP_3 CP_3
“Vero che NOME ha emesso nel corso del rapporto d’affitto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture e allegati che mi si rammostrano (doc. 42) per addebito ad dei costi delle analisi chimiche dell’RAGIONE_SOCIALE svolte anche relativamente a prelievi dagli impianti idrici del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto del contratto d’affitto”; CP_3
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto d’affitto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 43) per addebito ad del servizio svolto di controllo e manutenzione estintori anche relative ai locali del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE oggetto del contratto d’affitto”; CP_3
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto d’affitto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 44) per addebito ad dei costi di manutenzione dell’ascensore dell’area RAGIONE_SOCIALE“; NUMERO_DOCUMENTO3
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 nel corso del rapporto d’affitto RAGIONE_SOCIALE ha emesso ad le fatture che mi si rammostrano (doc. 45) per diritti indicati nelle fatture nn. 198/16, 222/16, 256/16 che pure mi si rammostrano (doc. 36) per eventi musicali organizzati da nel settore RAGIONE_SOCIALE nelle date ivi indicate”; NUMERO_DOCUMENTO3 CPNUMERO_DOCUMENTO1
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 nel corso del rapporto d’affitto ha acquistato e ricevuto da i biglietti di ingresso al parco termale che vedo elencati per i prezzi indicati nelle fatture di e relativi allegati che mi si rammostrano nn. 134/2016, 271/2016, 305/2016, 374/2016, 128/2017, 162/2017, 277/2017, 295/2017, 333/2017, 6/2018, 71/2018, 185/2018, 229/2018, 313/2018 (doc. 36)”; CP_1 CP_3 CP_3
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 ha richiesto ad ed ottenuto dalla stessa il materiale ed i servizi pubblicitari (biglietti, volantini, menù, spazi pubblicitari sul web e partecipazione ad iniziative pubblicitarie svolte tramite la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, etc.) indicati nelle fatture di e relativi allegati che mi si rammostrano nn. 198/2016, 256/2016, 349/2016, 369/2016, 393/2016, 31/2017, 68/2017, 79/2017, 126/2017, 160/2017, 186/2017, 227/2017, 288/2017, 213/2018, 236/2018 (doc. 36) per i corrispettivi ivi indicati”; CP_1 CP_3 CP_3
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 ha emesso ad le fatture che mi si rammostrano (doc. 46) per lavori di manutenzione e di pulizia degli impianti idrici dei locali del RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE indicati nelle fatture di nn. 393/2016, 79/2017, 366/2017 che pure mi si rammostrano (doc. 36)”; Parte_4 CP_3 CP_3
“Vero che alla data del 31/01/16 i lavoratori a tempo indeterminato indicati nell’allegato “C” al contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE che mi si rammostra (doc. 33) avevano maturato il TFR, i ratei di tredicesima e quattordicesima, i contributi e premi INAIL e godevano dello stipendio che vedo indicato nella tabella che mi si rammostra (doc. 47)”;
“Vero che il AVV_NOTAIO consulente del lavoro di in data 11/10/18 inviava ad l’e-mail, con i relativi allegati, che mi rammostra (doc. 61)”; Tes_6 CP_1 CP_3
“Vero che alla cessazione del contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE il giorno 01/10/18 sono stati trasferiti a tempo indeterminato da alle dipendenze di i lavoratori , CP_1 CP_3 CP_8 Per_7
[…]
,
,
,
Persona_8
Persona_9
Persona_10
Persona_11
Persona_12
[…]
,
,
Persona_13
Persona_14
Persona_15
Persona_16
Per_17
[…]
,
, NOME COGNOME,
Persona_18
Persona_19
Persona_20
Persona_21
, come da Libro Unico del Lavoro che mi si rammostra (doc. 48) ed ha inviato, tramite il consulente del lavoro alla Regione Veneto – Veneto Lavoro in data 12/10/18 mediante il portale “cliclavoroveneto.it”, la comunicazione di trasferimento protocollo n. 2100018201527900 che mi si rammostra (doc. 49) per i detti lavoratori”; Persona_22 CP_3 Testimone_7 Parte_5
“Vero che ha emesso ad per i servizi di vigilanza del parco termale, incluso il RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE affittato, svolto dal mese di Febbraio 2016 al mese di Gennaio 2018 compreso le fatture che mi si rammostrano (doc. 50)”; RAGIONE_SOCIALE_9 CP_3
“Vero che a decorrere dal mese di Febbraio 2018 cessava il rapporto di vigilanza con ed iniziava a svolgere detto servizio con il proprio personale interno ed e nel mese di Febbraio 2018, concordavano che da tale mese in poi avrebbe contribuito ai costi con la somma di Euro 110,00 mensili”; CP_3 […] CP_9 CP_3 CP_1 CP_1
“Vero che ha girato a unitamente agli altri versamenti periodici degli incassi dal 15/11/17 al 31/07/18 i corrispettivi versati dalla clientela per l’acquisto di buoni (“voucher”) per la prestazione dei servizi di RAGIONE_SOCIALE e che vedo elencati nell’allegato alla fattura n. 322/2018 che mi si rammostra (docc. 21 e 36) mentre i corrispettivi incassati successivamente al 31/07/18 e fino al 30/09/18 CP_3 CP_1
sono compresi nell’importo di Euro 260.531,79 di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto che mi si rammostra (doc. 58), e che tutti tali servizi erano ancora da usufruire dalla clientela alla data del 30/09/18, avendo tutti tali buoni data di scadenza successiva”;
“Vero che alla data del 01/10/18 alle ore 00,10 nei magazzini del RAGIONE_SOCIALE erano presenti le merci elencate nell’allegato al verbale di riconsegna in data 01/10/18 che mi si rammostra (doc. 18 di parte attrice) ed i cespiti elencati nell’allegato accordo integrativo in data 20/09/18 che pure mi si rammostra (doc. 19 di parte attrice), oltre agli ulteriori che vedo elencati nella ricevuta in data 23/10/18 che pure mi si rammostra (doc. 51)”;
“Vero che vedo raffigurati nelle fotografie che mi si rammostrano (doc. 62) i locali, gli impianti e gli arredi siti in detti locali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del “corner commerciale” al momento della loro restituzione ad in data 01/10/18 e riconosco i preventivi raccolti nelle date indicate per la loro sistemazione e/o sostituzione che pure mi si rammostrano (doc. 62)”; NUMERO_DOCUMENTO3
“Vero che alla data del 10/07/19, ha fatto eseguire alle date ivi indicate i lavori di ripristino dei locali, delle attrezzature e degli arredi dei detti locali del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del “corner commerciale” e acquistato i materiali utilizzati in opere in economia di cui alle fatture e allegati che mi si rammostrano (doc. 56)”; NUMERO_DOCUMENTO
“Vero che ha partecipato con i propri collaboratori e dipendenti alla cena RAGIONE_SOCIALEle di in data 16/01/18 presso la “RAGIONE_SOCIALE” di San Pietro in Cariano, nonché ha usufruito dei servizi e delle prestazioni da parte di in occasione del matrimonio organizzato presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in data 28/07/18 per i corrispettivi indicati rispettivamente nelle fatture di nn. 36/18 e 239/18 e allegati che mi rammostrano (doc. 36)”; CP_1 CP_3 CP_3 CP_3
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18, nel corso del rapporto del RAGIONE_SOCIALE d’affitto, ha usufruito di tutti i servizi, delle utenze di RAGIONE_SOCIALE, energia elettrica e telefonia, degli interventi di riparazione e manutenzione e delle prestazioni che vedo elencati nella tabella sottoscritta dal signor che mi si rammostra (doc. 1)”. CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2
Si indicano a testi, con riserva d’altri, su tutti i capitoli i signori di Soave, di Tregnago, di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE, di RAGIONE_SOCIALE, di Pescantina, di Brescia, di Sona e di San Giovanni Teatino. Testimone_4 Testimone_8 Persona_6 Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11 Testimone_5 Testimone_12 Testimone_13
Si insiste nell’ istanza di abilitazione alla prova contraria su tutte le circostanze di prova formulate da controparte e che verranno eventualmente ancora ammesse, indicando a testi i medesimi indicati a prova diretta.
resta disponibile all’esibizione di tutte le proprie scritture contabili che il AVV_NOTAIO vorrà ordinare ex art. 2711 c.c.. CP_3
Ove ancora occorresse, si chiede venga ordinata a controparte l’esibizione delle registrazioni del proprio registro IVA vendite del periodo dal 01/02/2016 al 30/09/2018′ .
*
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal AVV_NOTAIO, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
La RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi solo ) e il Sig. in proprio, quale socio del sodalizio, agivano in giudizio nei confronti di CP_1 CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2 CP_3
(d’ora in poi solo
)
.
[…]
CP_3
La vicenda in esame prende le mosse dalla stipula del contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE sottoscritto in data 1° febbraio 2016 tra la RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del C.d.A. e i sig.ri e nella loro qualità di amministratori e legali rappresentanti di avente ad oggetto il servizio di RAGIONE_SOCIALE ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ di ‘ comprensivo di ogni attività connessa al bar, al ristorante, self service, chioschi di RAGIONE_SOCIALE collocati all ‘ aperto ‘ all’interno del parco termale denominato CP_3 Persona_23 Testimone_3 RAGIONE_SOCIALE_2 CP_1 CP_3 CP_3
La RAGIONE_SOCIALE veniva all’uopo costituita in data 26/01/2016 dal sig. unitamente al sig. dei consiglieri del RAGIONE_SOCIALE.d.A. di ossia il sig. . CP_1 CP_2 Tes_3 CP_3 Testimone_9
I sig.ri e sociale e assumevano la carica di amministratori. CP_2 Tes_3
, il quale era già legato da consolidati rapporti personali con uno divenivano soci per una quota del 50% ciascuno del capitale
In precedenza, la gestione dell ‘ attività di RAGIONE_SOCIALE era stata affidata alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE, che veniva sciolto consensualmente con scrittura privata del 31/01/2016.
L ‘ accordo sottoscritto dalle odierne parti in causa prevedeva, per quanto quivi di interesse che:
anzitutto, la gestione del RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ da parte di sarebbe stata del tutto indipendente dalla gestione dello stabilimento termale (art. 2); Parte_6 CP_1
le attività che l ‘ affittuaria avrebbe dovuto svolgere potevano avere per destinatari sia gli utenti dell ‘area termale che avessero inteso utilizzare i servizi ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , sia gli avventori esterni che si fossero recati ad ‘ per fruire della sola RAGIONE_SOCIALE […] senza l ‘ accesso alle terme in senso stretto ‘ (art. 3) ; CP_3
-si obbligava a garantire i servizi di ristorante, bar etc in favore dei clienti di dal lunedì alla domenica fatta eccezione di azioni concordate per l ‘ eventuale giorno di chiusura ed i periodi di manutenzione programmata che prevedono la chiusura dell ‘ impianto, pena la immediata risoluzione del contratto. riconosceva che ‘ dominus di scelte strategiche e di indirizzo RAGIONE_SOCIALEle ‘ relativamente a orari, gestione delle parti comuni, immagine RAGIONE_SOCIALEle coordinata, servizi che possano coinvolgere la struttura complessiva, etc. fosse e pertanto si impegnava ad accettare le linee generali impartite da (art. 18, ultimo comma); CP_1 CP_3 CP_1 CP_3 CP_1 CP_3
-si obbligava, pertanto, ad accettare il controllo della propria gestione dell ‘attività ‘RAGIONE_SOCIALE‘, tramite la misurazione della soddisfazione del cliente, attraverso le indagini effettuate di comune accordo con si impegnava conseguentemente a mantenere un grado di soddisfazione coerente con l ‘ immagine del centro termale. Ad ogni buon conto, le parti si obbligavano, nel corso del contratto, con cadenza periodica, a convocare delle riunioni per discutere dei parametri qualitativi diretti alla misurazione del grado di soddisfazione del cliente (art. 10); CP_1 CP_3 CP_1
la RAGIONE_SOCIALE affittuaria prendeva in carico, con la formula ‘visti e piaciuti’, gli arredi, le attrezzature ed i macchinari esistenti nel RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE e mediante la sottoscrizione di apposito inventario e ne riconosceva il buono stato di conservazione, il perfetto funzionamento, l ‘ idoneità all ‘ uso previsto e la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
l ‘ art. 11 prevedeva altresì che, nella eventualità fossero state riscontrate anomalie, inidoneità e/o inutilizzabilità delle attrezzature e degli impianti, nonché mancate e/o insufficienti e/o incomplete autorizzazioni previste dalla normativa sanitaria, in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, la RAGIONE_SOCIALE si obbligava ad eliminarle nel termine di trenta giorni dall ‘ 1/02/2016; CP_3
-si impegnava ‘a subentrare nei rapporti di lavoro in essere tra i lavoratori subordinati, addetti al RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE “RAGIONE_SOCIALE“, come previsto dall ‘ art. 2112 c.c., mantenendo agli stessi mansioni e qualifiche loro attribuite, il trattamento economico e le eventuali diverse condizioni contrattuali previste dal contratto individuale e/o da accordi diversi, nel rispetto del RAGIONE_SOCIALE (art. 6) ; CP_1
-si impegnava a manlevare e tenere indenne da qualsiasi ‘ costo, onere, spesa e/o danno ‘ che quest’ ultima fosse stata chiamata a sostenere per i dipendenti fino al dies a quo di efficacia del contratto ( recte : 1/02/2016); CP_3 CP_1
l ‘ affittuaria aveva facoltà di assumere ulteriori dipendenti, salvo che ‘ la professionalità e la qualifica del personale che andrà ad assumere sia consono, per qualifica, mansioni e professionalità, al livello di servizio richiesto dallo standard qualitativo attuale ‘ ( art. 6.4);
in previsione della cessazione del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, mentre era pattuito l ‘ impegno in capo a di ritrasferire ad tutti i dipendenti ad CP_1 CP_3
essa trasferiti al momento della sottoscrizione del contratto con pari qualifiche e retribuzioni, vi era invece l ‘ obbligo a risolvere il rapporto lavorativo o altrimenti ricollocare all ‘ interno della propria struttura quelli assunti in costanza di rapporto e dunque in esubero (art. 6.5), fatta salva la possibilità per le parti di concordare ‘ eventuali assorbimenti incrementativi di dipendenti in maniera coerente con i corrispettivi alla data di cessazione del presente contratto ‘ ;
in ogni caso, avrebbe dovuto corrispondere al personale il e le spettanze maturati in costanza di contratto, obbligandosi altresì a tenere indenne e manlevare CP_1 Pt_7
da qualsiasi responsabilità per infortunio che fosse occorso ai dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ (art. 6.9) ; CP_3
-aveva l ‘obbligo di ‘ indossare, durante l ‘ orario di lavoro, una divisa concordata ed autorizzata da per il rispetto e la coerenza dell ‘ immagine dell ‘ RAGIONE_SOCIALE stessa ‘ (art. 6.10); CP_1 CP_3
le parti comuni degli edifici potevano essere utilizzate da 2 solo dietro autorizzazione scritta da in concomitanza con particolari eventi o ricorrenze. Le parti con successivo accordo avrebbero pattuito la suddivisione delle spese relative alle parti comuni riferite alle aree estranee al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEle ristorativo oggetto del presente contratto (ad esempio, parcheggi, ingressi, etc.), di cui l ‘ affittuaria avrebbe avuto la limitata e temporanea disponibilità esclusivamente in funzione ed in concomitanza della gestione del RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE oggetto di affitto, secondo criteri di equa ed oggettiva ripartizione. 2 sarebbe stata responsabile, a tutti gli effetti di legge e di ogni e qualsiasi danno che potrà essere arrecato a persone o cose nell ‘ esercizio del RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE oggetto del presente contratto di affitto ed imputabile a proprio personale dipendente e/o comunque a persone dalla stessa incaricate, che accederanno per dette attività alle parti comuni, e avrebbe conseguentemente tenuto indenne e manlevata da ogni conseguenza o responsabilità per eventuali danni causati a terzi (art. 4); CP_1 CP_3 CP_1 CP_3
quanto alle spese relative alle parti comuni, i criteri di suddivisione delle stesse sarebbero stati determinati con successivo accordo ‘ secondo criteri di equa ed oggettiva ripartizione ‘ ;
-l ‘ ultimo comma dell ‘ art. 19 del contratto prevedeva che avrebbe provveduto a tutti i servizi comuni (spese di pulizia, illuminazione e manutenzione delle parti comuni, etc.) chiedendo a una indennità a pattuirsi mediante successivo accordo ‘ e da ripartirsi su parametri convenzionali ‘ ; CP_3 CP_1
-l ‘ art. 19, inoltre, prevedeva che avrebbe dovuto installare ‘ appositi subcontatori relativi ai servizi di RAGIONE_SOCIALE, gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell ‘ aria per i locali adibiti al RAGIONE_SOCIALE d ‘RAGIONE_SOCIALE ‘ . Ove non sia realizzabile a seguito della centralizzazione dell ‘ impianto di riscaldamento, CP_3 Parte_6
produrrà attraverso apposito software presente nel proprio impianto ovvero mediante tecnici di reciproca fiducia, apposito conteggio della quota parte consumata ‘ dall ‘ area RAGIONE_SOCIALE. CP_3
-l ‘ art. 20, ultimo comma, demandava ad un successivo accordo tra le parti la determinazione ‘ su parametri convenzionali ‘ della ‘ indennità ‘ dovuta da per il concorso nelle spese relative ai servizi comuni affrontate da CP_1 CP_3
quanto al sistema di determinazione del corrispettivo, per il primo triennio esso era stabilito nella misura del 24% del fatturato dell ‘ intera RAGIONE_SOCIALE al netto dell ‘ Iva, per salire poi al 25% nel secondo triennio;
quanto al sistema degli incassi dell ‘attività ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ , con riguardo agli utenti del parco termale -che avessero usufruito del servizio ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ (comprensivo di tutti i punti di ristoro e banqueting di -i rapporti tra e l ‘ affittuaria sarebbero stati regolati secondo la formula ” incasso conto terzi “; mentre per gli altri avventori esterni che avessero acceduto ai locali esterni alla zona termale (denominati ‘ RAGIONE_SOCIALE ‘ e ” RAGIONE_SOCIALE ‘) -avrebbe potuto operare gli incassi direttamente ed immediatamente; CP_3 CP_3 CP_1
per gli incassi conto terzi, l ‘ art. 8 stabiliva che le parti avrebbero regolato con accordo separato ‘ la gestione degli incassi dei clienti fruitori dei servizi resi da ‘ ; CP_1
-era poi obbligata a corrispondere a le somme introitate per il servizio di RAGIONE_SOCIALE con cadenza quindicinale ( cfr . art. 7, quinto comma); CP_3 CP_1
quanto ai rapporti di dare-avere con il precedente affittuario RAGIONE_SOCIALE, all ‘ art. 26 dichiarava che il RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE era affittato privo di debiti e crediti; CP_3
secondo il criterio generale fissato ex contractu , i debiti ed i crediti maturati a far tempo dall ‘ 1/02/2016 sarebbero stati esclusivamente a carico ed a favore di . CP_1
Considerato il tenore delle disposizioni contrattuali sopra tratteggiate, venivano posti in evidenza gli estremi degli illeciti asseritamente commessi da nel corso dell ‘ esecuzione contrattuale afferente alla vicenda per cui è causa. CP_3
Gli attori lamentavano il perseguimento di finalità inconciliabili con quelle pattuite, adducendo -in particolare -che:
durante le riunioni per il controllo della qualità di gestione, a cui prendeva parte anche venivano impartite le direttive operative afferenti ai servizi da erogare ai clienti e venivano, altresì, imposti all ‘ affittuaria i fornitori da utilizzare; CP_1
-si trovava costretta a fornire ai propri dipendenti una divisa con il logo , a discapito della sua immagine commerciale presso la clientela del luogo; CP_1 CP_3
nel corso di campagne promozionali relative a pacchetti esclusivamente afferenti all ‘ attività di RAGIONE_SOCIALE, si faceva carico dei relativi costi e doveva altresì corrispondere un supplemento ad senza alcun fondamento contrattuale; CP_1 CP_3
-a fortiori, nell ‘ ipotesi di pubblicizzazione di eventi da parte di involgenti anche servizi resi da quest ‘ ultima non solo doveva partecipare ai costi della pubblicità, ma finanche erogare i propri servizi gratuitamente; inoltre si era dovuta fare carico dei costi relativi ai seguenti eventi: a) evento promozionale organizzato con l’ in data 01/06/2016; b) evento promozionale organizzato con la RAGIONE_SOCIALE in data 29/03/2017; CP_3 CP_1 CP_1 Parte_8
evento promozionale organizzato in data 04/04/2016 dal Presidente del C.d.A. di RAGIONE_SOCIALE ; d) evento promozionale organizzato in data 04/02/2017 in occasione della Fiera degli Sposi; e) evento promozionale organizzato in data 14/05/2017 dal Presidente del C.d.A. di RAGIONE_SOCIALE_10 […]
per la RAGIONE_SOCIALE; f) cena organizzata nel 2017 dal socio per l ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE; g) organizzazioni di pranzi e cene degli azionisti di in occasione delle più varie ricorrenze private; h) festeggiamento del compleanno del Vice Presidente in data 16/03/2016; i) festeggiamento del compleanno della Sig.na figlia dell CP_10 Tes_7 […] CP_3 Persona_24 Persona_25 Parte_9
[…]
in data 28/10/2017; l) conclusione di un accordo tra e la RAGIONE_SOCIALE in data 30/12/2015, in forza del quale la seconda vendeva al parco termale degli spazi pubblicitari sulle reti RAGIONE_SOCIALE in cambio di proAVV_NOTAIOi/servizi da offrire gratuitamente; m) eventi promozionali per l ‘ anniversario di per la Festa della Donna e per la Festa di Ferragosto; Per_24 CP_11 RAGIONE_SOCIALE_12 CP_3
-veniva imposto da di curare a spese di i corsi di formazione del personale e di assumere uno chef di proprio gradimento, il Sig. , con uno stipendio di € 5.000,00 mensili ; CP_3 CP_1 Persona_5
anche la scelta dei menu risentiva dei condizionamenti di CP_3
veniva, altresì, assunto un referente nella persona del Sig. allo scopo di creare un costante raccordo tra e alla cui retribuzione avrebbe dovuto concorrere tramite il versamento della quota di € 1.700,00 mensili ; Persona_6 CP_3 CP_1 CP_1
-in ambito di rapporti contabili tra la concedente e l’affittuaria, la regolazione dei pagamenti dei clienti del parco termale attraverso un sistema di braccialetti elettronici (su cui erano registrati gli acquisti), i quali venivano presentati per il download alle casse centrali, aveva dato luogo ad un’illecita pratica di storni delle consumazioni del comparto RAGIONE_SOCIALE, con indebita riduzione dei relativi incassi (per es. nel settembre 2018 gli storni erano stati superiori al venduto);
quanto al sistema di imputazione delle utenze a carico di non venivano installati come da obbligazioni assunte appositi contatori divisionali presso i locali RAGIONE_SOCIALEli adibiti al ‘ RAGIONE_SOCIALE &RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘ e gli importi pro quota venivano attribuiti a 2 a totale discrezione della RAGIONE_SOCIALE concedente la quale, una volta al mese, ne chiedeva il pagamento. CP_1 CP_1
Dopo aver lamentato le predette anomalie contrattuali, gli attori rappresentavano che a causa di alcuni dissidi sorti all ‘ interno dell ‘ amministrazione di il Sig. era stato di fatto escluso dalle decisioni di carattere gestorio e che l’amministrazione della RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata assunta dal Sig. , il quale si sarebbe occupato al tempo dei rapporti con i dipendenti e con i fornitori con il supporto diretto dei vertici di evoluzione delle trattative CP_1 CP_2 Tes_3 CP_3
Adducevano, infine, una serie di eventi cardine caratterizzanti l ‘ di fine rapporto. In particolare, riferivano le seguenti circostanze fattuali:
la questione relativa al contratto di locazione ad uso parrucchiera di proprietà della sig.ra per il quale avrebbe effettuato ingenti investimenti, salvo poi scoprire che il locale non era idoneo, dal punto di vista igienico-sanitario, all ‘ esercizio dell ‘ attività per il quale era avvenuta la cessione di RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE; Pt_3 CP_1
a seguito delle tensioni insorte tra le parti, in data 19/09/2018 i sig.ri e in qualità di amministratori di concordavano il testo di una pec da inviare ad al fine di renderle nota l ‘ intenzione di chiedere il pagamento di una serie di voci di credito fino a quel momento maturate, per poi procedere alla riconsegna spontanea e concordata del RAGIONE_SOCIALE d ‘ RAGIONE_SOCIALE; CP_2 Tes_3 CP_1 CP_3
-medio tempore, il sig. avrebbe preso accordi con in totale autonomia, inasprendo i rapporti con il sig. Tes_3 CP_3 CP_2
in data 20/09/2018 il sottoscriveva con un ‘ Accordo integrativo ‘ del contratto d’affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE attraverso cui sarebbe stata di fatto svuotata di tutti gli asset attivi; Tes_3 CP_13 CP_1
in data 26/09/2018 l ‘ assemblea convocata dal sig. deliberava la revoca per gravi motivi del sig. dall ‘ incarico di amministratore e, contestualmente, nominava il sig. come nuovo amministratore unico; CP_2 Tes_3 CP_2
in data 27/09/2018 il sig. avrebbe appreso dell ‘ esistenza di un nuovo accordo firmato dal per conto di RAGIONE_SOCIALE per il trasferimento di tutti i dipendenti, sottoscritto il giorno prima della revoca del da amministratore, ossia il 25/09/2018; CP_2 Tes_3 CP_1 CP_3 Tes_3
in data 01/10/2018 la restituzione dei locali veniva effettuata dal sig. all ‘ insaputa del sig. Tes_3 CP_2
-avrebbe completato le operazioni di inventario in pari data, impegnandosi a corrispondere l ‘ importo derivante dalla valorizzazione del medesimo inventario; CP_3
-al verbale risultava comunque già allegato un inventario, privo tuttavia della valutazione dei singoli cespiti.
Gli attori deducevano che la RAGIONE_SOCIALE aveva distorto il contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE dalle finalità sue proprie, utilizzando le risorse e la competenza di per gestire in modo solo formalmente indiretto il comparto RAGIONE_SOCIALE del parco termale: si dolevano del fatto che, per tale via, la convenuta si fosse resa amministratrice di fatto di CP_3 CP_1
ovvero che ne avesse assunto il controllo esterno ex art. 2359, co. 1, n. 3 c.p.c. o che si fosse proAVV_NOTAIOa in un’abusiva attività di direzione e coordinamento, alla luce del combinato disposto degli artt. 2497, co. 1, e 2497-sexies c.c. CP_1
Lamentavano, in subordine, che si fosse resa contrattualmente responsabile di un abuso di dipendenza economica ovvero di esercizio abusivo del diritto ovvero, in via ulteriormente gradata, che si fosse ingiustificatamente arricchita in danno di essi attori, secondo quanto disposto dagli artt. 2041 e 2042 c.c. CP_3
Si costituiva parte convenuta con comparsa di costituzione datata 24 settembre 2021, con la quale negava la fondatezza delle domande proposte.
Nel merito, contestava la veridicità delle deduzioni avversarie asserendo che: TARGA_VEICOLO_3
-avrebbe operato in totale autonomia gestionale; CP_1
le riunioni svolte sarebbero state finalizzate ad una gestione integrata del parco nel suo complesso, con l ‘ obiettivo di agevolare al fine della migliore offerta alla clientela nel comune interesse; NUMERO_DOCUMENTO
il sistema di incassi mediante braccialetto elettronico sarebbe stato trasparente e tracciabile;
non vi sarebbe stata alcuna manipolazione dei dati degli incassi o qualsivoglia imposizione di storni di somme non dovute;
nello specifico, non avrebbe mai avuto il controllo dei dati relativi agli incassi di tutti gli altri punti vendita, nonché la possibilità di procedere, tramite il proprio personale, allo storno di tali incassi o di modificarli; CP_3
-quanto alle disposizioni contrattuali in tema di personale, avrebbe provveduto al pagamento a di tutti i ratei maturati al 31/01/2016 dai dipendenti dell ‘ area ristorativa trasferiti da RAGIONE_SOCIALE, per complessivi Euro 17.272,65; CP_3 CP_1
quanto alle disposizioni contrattuali in tema di uso di parti comuni, costi per utenze, manutenzione e servizi comuni, la suddivisione delle spese sarebbe stata rigorosamente effettuata in base a criteri condivisi e raccolti, per la quasi totalità, in una tabella sottoscritta dal rispetto alla quale l ‘ autenticità di detta sottoscrizione sarebbe stata giudizialmente accertata in altro giudizio; RAGIONE_SOCIALE_2
NOME 2 non sarebbe mai stata obbligata ad effettuare servizi o comunque corrispondere un supplemento (nemmeno previsto contrattualmente) ad nel corso degli eventi organizzati nell ‘ ambito del parco termale; CP_3
fosse pendente un giudizio innanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l ‘ opposizione, ritualmente e tempestivamente proposta da avverso il d.i. n. 3802/18 con cui veniva ingiunto il pagamento, senza dilazione, in favore di dell ‘ importo di Euro 260.531,79 -oltre accessori come determinati in decreto -a titolo di incassi dell ‘ attività di RAGIONE_SOCIALE esercitata nel centro termale. Parte_10 CP_1
Con riferimento alla fase temporale che ha caratterizzato lo sciogliersi del rapporto fiduciario tra le due RAGIONE_SOCIALE, parte convenuta rappresentava che:
l ‘ avvio del procedimento di chiusura del negozio quale nuova attività all ‘ interno del era riconducibile alla sfera di responsabilità di e dei suoi professionisti incaricati di assisterla, stante la mancata valutazione circa […]
da parte del la necessità di dotare il negozio di un autonomo impianto di estrazione d ‘ aria; Pt_1 RAGIONE_SOCIALE_14 CP_1
non vi era stata alcuna opposizione dell ‘ organo amministrativo al trasferimento dei dipendenti -comunque avvenuto in conformità al disposto di cui all ‘ art. 2112 c.c. -e numerosi contratti a tempo determinato, scaduti il 30/09/2018, non erano stati rinnovati alla concedente e altri lavoratori a tempo indeterminato avevano preferito terminare la loro esperienza;
al verbale di riconsegna del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato allegato un inventario completo di magazzino, ma mancante della valorizzazione dei cespiti, che le parti concordemente decidevano di effettuare in contraddittorio in un secondo momento e a cui non è stato dato seguito per l ‘ indisponibilità di e per il contenzioso nel frattempo insorto; NUMERO_DOCUMENTO
l ‘ accordo integrativo stipulato fra le parti in data 20/09/2018 avrebbe risolto in via bonaria le questioni sollevate da con pec in data 19/05/18 sub all. 15 di parte attrice e in tal senso risultava suscettibile di essere qualificato nei termini di un accordo transattivo nel pieno rispetto dei requisiti di forma previsti dagli artt. 1967 e 2556 c.c. e con ogni conseguenza in punto di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità dell ‘ azione avversaria; CP_1
– gli attori avrebbero travisato il contenuto del succitato accordo transattivo asserendo ipotetici inadempimenti rispetto all ‘ acquisto dei beni strumentali.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sub n. R.G. 9566/2018 pendente avanti il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nonché insisteva per il rigetto in toto delle domande formulate dalle attrici.
Le domande di parte attrice non sono fondate per i motivi che si espongono.
In primo luogo, deve essere respinta l’eccezione formulata da parte convenuta di improponibilità, inammissibilità delle domande attoree in forza della scrittura privata del 20.9.2018.
L’accordo integrativo in parola, che espressamente disciplina solo gli aspetti ivi contemplati, senza alcuna efficacia novativa, concerneva le sole questioni inerenti al rilascio dell’RAGIONE_SOCIALE , alle sorti del personale e agli investimenti effettuati da CP_1
Nell’ultimo paragrafo i paciscenti confermano che ‘il presente accordo riguarda quanto sopra espressamente previsto e … non ha efficacia novativa’, laddove per la disciplina di ogni ‘rapporto economico ed obbligazione conseguente’ rimandano al contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE ed alle sue modifiche, senza alcuna preclusione di ulteriori domande e/o contestazioni relative a quei profilo.
Tanto premesso, sostiene parte attrice che la gestione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE concesso in affitto doveva spettare in via esclusiva all’affittuario, che dispone dei beni costituenti dell’RAGIONE_SOCIALE al fine di conseguire utili e ass ume il rischio di impresa, sostenendo i relativi costi e che sarebbe incompatibile con tale schema contrattuale la collaborazione dell’affittante con l’affittuario e l’esercizio da parte del primo di un potere direttivo su ll’attività del secondo.
Orbene, nel caso di specie già le previsioni contrattuali si ponevano, secondo la difesa di parte attrice, in contrasto con l’assetto di interessi sopra divisato : bastava, infatti, far riferimento all’art. 18 che riconosceva ad il ruolo di ‘dominus di scelte strategiche e di indirizzo RAGIONE_SOCIALEle’ nonché imponeva a di accettare le linee generali impartite da CP_3 CP_1 CP_3
Tale prospettazione di parte non è condivisibile.
Innanzitutto, all’art. 2 veniva chiarito che la gestione del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata del tutto indipendente dalla gestione del termale e ancora si evidenziava che le due gestioni sarebbero state tra loro estranee. Pt_1
Se si guarda in concreto agli aspetti sui quali si esplicava tale potere direttivo, parte attrice estrapola dal contesto l’espressione ‘dominus di scelte strategiche e di indirizzo RAGIONE_SOCIALEle’ che invece riguardava specificamente gli orari di apertura del parco, la gestione delle parti comuni, il coordinamento dell’immagine RAGIONE_SOCIALEle e dei servizi che interessavano tutta la struttura (art. 18.6).
Si tratta insomm a di un’attività di coordinamento dettata dal fatto che operava in una struttura più ampia, ossia il parco termale, e risponde alla medesima logica anche il fatto che il personale delle due RAGIONE_SOCIALE indossasse la stessa uniforme con apposti gli stessi loghi. NUMERO_DOCUMENTO_1
Anche il contenuto delle riunioni periodiche, dove volte a verificare il gradimento in capo alla clientela del servizio offerto, compreso quello ristorativo, risponde alla medesima logica di coordinamento.
Il contenuto contrattuale del contratto non sancisce, in definitiva, alcun potere di ingerenza e direzione del rapporto in capo a CP_3
Guardando al concreto atteggiarsi del rapporto negoziale, evidenziava parte attrice che l’utilizzo indebito dello strumento negoziale avrebbe reso possibile il concretarsi da parte di
di un’ingerenza illecita nella gestione di CP_3 CP_1
A titolo esemplificativo, gli attori adducevano: l’obbligo per di indire riunioni periodiche apparentemente intese alla disamina del grado di soddisfazione della clientela dell’area RAGIONE_SOCIALE, ma poi divenute strumento con cui la direzione di individuava degli obiettivi strategici, riguardanti anche e soprattutto nonché impartiva a quest’ultima direttive operative; né , secondo parte attrice, andava trascurato che, per rendere effettivo il collegamento tra le due RAGIONE_SOCIALE, assumeva il Sig. con l’assegnazione al medesimo del compito di facilitare la reciproca operatività, alla cui retribuzione concorreva con il pagamento di € 1.700,00 mensili; la richiesta di contributi in danaro o servizi per iniziative che non avevano alcuna ricaduta sull’attività del comparto RAGIONE_SOCIALE; l’opaca gestione del concorso alle spese per CP_1 CP_3 CP_1 CP_3 Persona_6 CP_1
[…]
i consumi e le attività manutentive delle aree comuni; la pratica degli storni dei ricavi contabilizzati dal sistema centralizzato.
Per i dipendenti, la stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha ammesso che i dipendenti fruivano di un menu fisso, il cui prezzo era concordato in 5 euro per un primo e una bevanda e in 6 euro per un secondo piatto e una bibita, NOME aveva emesso 1000 buoni che aveva diviso tra i propri dipendenti. CP_3
Orbene, le prove orali assunte smentiscono la ricostruzione fattuale e giuridica proposta da parte attrice.
CONTENUTO DELLE RIUNIONI PERIODICHE e DIRETTIVE IMPARTITE A MADE2
I testi ed hanno escluso che impartisse istruzioni a Testimone_4 Testimone_9 CP_3 CP_1
La prima ha precisato che gli orari della RAGIONE_SOCIALE dovevano seguire quelli del parco tematico, mentre godeva di maggiore autonomia nell’unico punto di RAGIONE_SOCIALE con accesso dall’esterno, per il quale vi era una cert a flessibilità di orari. CP_1
Il secondo ha specificato che le riunioni erano su temi di interesse generale e che riguardavano interscambi sui comportamenti da tenere e il sig. fungeva da ponte tra le due RAGIONE_SOCIALE. Tes_1
Il teste responsabile operativo dell’area termale, ha riferito che doveva adattarsi agli orari di ma nulla ha saputo dire su ingerenze sul menu proposto da Tes_11 CP_1 CP_3
Pt_11
Quanto alle riunioni, aventi cadenza settimanale e che si tenevano con i dipendenti di 2 e spesso senza la partecipazione dei sig.ri e ha riferito che riguardavano problemat iche relative all’operatività ordinaria. CP_1 CP_2 Pt_12
La teste che si occupava prevalentemente della parte termale, ha affermato che nel corso di queste riunioni venivano fornite alla referente di i dati richiesti, ad es. i proAVV_NOTAIOi venduti, le vendite effettuate etc anche a mezzo della stampa di appositi tabulati. Tes_14 CP_3
Quanto allo chef , i testi e hanno escluso che abbia imposto l’assunzione dello chef e l’importo del la Per_5 Tes_4 Testimone_15 Tes_9 CP_3 Per_5
sua retribuzione; il cuoco era già dipendente del precedente affittuario e percepiva la retribuzione di € 5.000, in misura pari al suo precedente stipendio.
L’unico teste che ha fornito una versione dissonante è : egli ha invece dichiarato che imponeva il menù, la scelta dei fornitori nonché l’assunzione del teste . Tes_3 CP_3 Per_5
Si tratta di teste che in quanto socio al 50% di risulta meno attendibile degli altri testi, pur se capace ai sensi dell’art. 246 cpc, avendo un chiaro interesse fattuale all’esito favorevole della lite in capo a Pt_11 CP_1
2) VIAGGI IN GERMANIA
La teste ha precisato che il viaggio in Germania al quale ha partecipato unitamente ad altri esponenti di secondo una consolidata tradizione di quest’ultima RAGIONE_SOCIALE, non aveva come mira il rinnovo della struttura ristorativa, che è rimasta invariata, quanto piuttosto della struttura termale. Tes_4 CP_3
3) SISTEMA DI INCASSI e CP_15
Il sistema di gestione dei pagamenti della clientela prevedeva la consegna al cliente al momento dell’ingresso di un braccialetto elettronico, sul quale venivano addebitati tutti gli acquisti, che il cliente saldava alla cassa centrale al momento dell’uscita.
In primo luogo, va precisato che il locale denominato ‘Bistrot’, trovandosi all’esterno del parco centrale, aveva un sistema di incasso indipendente dal server centrale di che riceveva da un estratto del proprio registro dei corrispettivi. CP_3 Pt_11
Le casse centrali erano gestite da personale di mentre i punti vendita indicati nel doc. 14 fasc. conv., dove sono elencati tutti gli acquisti effettuati dai clienti e gli storni, erano gestiti solo da personale di come ammesso anche dal sig. in sede di interrogatorio formale. CP_3 CP_1 CP_2
La teste ha spiegato in modo convincente il sistema di funzionamento delle casse centrali e degli storni. Testimone_8
Ha riferito di aver estrapolato personalmente il doc. 14, che consiste in un tabulato tratto dal sistema gestionale delle casse centrali, che registra tutte le transazioni effettuate all’interno del parc o. Gli storni che le sono stati rammostrati erano relativi ai punti di RAGIONE_SOCIALE e sono stati effettuati da chi stava in cassa nel singolo punto vendita, ovvero da
dipendenti di Per gli storni alle casse centrali era richiesta l’autorizzazione dei sig.ri o o di loro delegati. Pt_11 CP_2 Tes_3
È stato inoltre chiarito che dopo l’ordine ma prima della consumazione potevano essere effettuati storni, che risultano tracciati nel sistema gestionale delle casse centrali.
Anche la teste Testimone_16
ha confermato questa versione.
Del resto, la stessa teste di parte attrice ha ammesso che, se si sbagliava a fare l’ordine, anche se si correggeva nell’immediatezza, ne rimaneva traccia nel gestionale. Tes_17
4) RIMBORSO DEI COSTI DELL’UTENZA
Si tratta di domanda prettamente contrattuale, già proposta avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE che, con sentenza n. 1501 del 2022 (doc. 65 fasc. conv.) ha confermato l’esistenza di un accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese e ha ritenuto infondate le contestazioni di
5)EVENTI PROMOZIONALI CON RAGIONE_SOCIALE e altri; accordo con RAGIONE_SOCIALE con i SOCI Pt_11 Parte_8 RAGIONE_SOCIALE_16
L’evento organizzato con l’RAGIONE_SOCIALE nel 2016 è stato remunerato, a seguito di specifiche intese, con la consegna a di biglietti di ingresso al parco termale, come da quietanze proAVV_NOTAIOe da parte conv. sub doc. 2, recanti la sottoscrizione dell’ e del Pt_11 CP_2 Tes_3
Lo stesso è a dirsi per l’evento RAGIONE_SOCIALE del 29.3.2017 (v. doc. 4 fasc. conv.) Conforme è risultata anche la testimonianza della teste ha Testimone_8
Quanto all’evento con RAGIONE_SOCIALE del 4.4.2016, la teste dichiarato che i costi sono stati integralmente sostenuti da RAGIONE_SOCIALE. Testimone_18
Con riferimento alla fiera degli sposi tenutasi in data 4.2.20217, i testi hanno dichiarato che l’evento non si è svolto nel parco termale, che si è fatta carico dei costi per l’affitto degli spazi espositivi e che se ha partecipato e ha effettuato degli esborsi, li ha pattuiti con l’ente fiera (v. testimonianze e ). CP_3 CP_1 Tes_4 Tes_8 Testimone_18
Quanto al ricevimento per la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, la teste ha dichiarato che era intervenuto un accordo tra le due RAGIONE_SOCIALE, che prevedeva il riaddebito con emissione di fattura da ad dei costi sostenuti dalla prima, e che la fattura (doc. 5 fasc. conv.) è stata pagata. Tes_4 CP_1 CP_3
I partecipanti alla cena organizzata per l’ente RAGIONE_SOCIALE hanno pagato personalmente l’importo pattuito (cfr. testimonianza ). Tes_9
Infine, la teste ha dichiarato di aver ricevuto a mani del sig. il pagamento per la festa per il compleanno della figlia, celebrato in data 16.3.2016. Pertanto, gli assunti di parte attrice non hanno trovato conferma nelle prove orali assunte. Testimone_18 Per_24 […]
In data 30/12/2015 concludeva con la RAGIONE_SOCIALE concessionaria pubblicitaria di RAGIONE_SOCIALE, un accordo in forza del quale la seconda vendeva al parco termale degli spazi pubblicitari sulle reti RAGIONE_SOCIALE in cambio di proAVV_NOTAIOi/servizi da offrire gratuitamente. Il contratto, il cui termine finale di efficacia era inizialmente previsto fino al 30/06/2016, veniva poi prorogato al 31 dicembre di quello stesso anno. CP_3 RAGIONE_SOCIALE_12
Sostiene parte attrice che e furono costrette a partecipare con proAVV_NOTAIOi e servizi per un controvalore di € 600.000. CP_1 Pt_11
Innanzitutto, non è parte del presente giudizio e i corrispettivi includono in prevalenza prestazioni termali. CP_1
Come si evince dalla tabella riportata a pag. 28 dell’atto di citazione, le prestazioni relative alla RAGIONE_SOCIALE avevano invece un valore limitato ad € 33.000.
Tali servizi sono stati compensati con biglietti omaggio da consegnare ai clienti di È evidente che la clientela che accedeva tramite biglietti omaggio doveva pagare servizi e beni acquistati all’interno del parco, compreso quelli ristorativi e ciò andava a vantaggio di CP_1 Pt_11
Così ricostruito il quadro fattuale, possono essere delibate come segue le domande proposte da parte attrice.
(I) ASSUNZIONE DA PARTE DI DELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DI FATTO DI MADE2 CP_3
U na RAGIONE_SOCIALE può assumere la carica di amministratore di un’altra RAGIONE_SOCIALE a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un ‘rappresentante persona fisica’ che eserciti le funzioni di amministratore della RAGIONE_SOCIALE amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell’amministratore persona fisica, in solido con la RAGIONE_SOCIALE amministratrice designante.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Tribunale intende dare continuità, l ‘amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della RAGIONE_SOCIALE, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso RAGIONE_SOCIALEle, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.’ Così anche ‘in tema di RAGIONE_SOCIALE, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della RAGIONE_SOCIALE stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n. 4045).
Orbene, nel caso di specie sarebbe stato il sig. che agiva su mandato del RAGIONE_SOCIALE di a fornire le indicazioni vincolanti in ordine alle attività da svolgere, in tesi di parte attrice. Tes_1 CP_3
Orbene, il sig. che era responsabile delle casse centrali, fungeva da tramite tra le due RAGIONE_SOCIALE e si interfacciava con la quale, per accordo interno con sosteneva in parte il costo della sua retribuzione, pur essendo il dipendente di Tes_1 CP_1 CP_3 Tes_1
la quale predisponeva la busta paga e corrispondeva la retribuzione (cfr. testimonianze il quale ha specificato che il svolgeva attività di controllo sulla contabilità e dava indicazioni). CP_3 Tes_11 Testimone_15 Tes_1
Il teste della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare poiché da anni non è più dipendente di ha dichiarato che si occupava dell’attività ristorativa, svolgeva attività di coordinamento e supervisione e si occupava di tutte le attività operative Tes_1 CP_3
conseguenti (ad es. pianificazioni presenze dipendenti, ordini fornitori). Inoltre, ha dichiarato che ogni mattina faceva il punto dei ricavi del giorno precedente e ne parlava tendenzialmente con il sig. che era presente di mattina o con il sig. se era presente. Tes_3 Per_26
Ha specificato, su precisa domanda, che assumeva le proprie determinazioni in autonomia e che egli si limitava talvolta a proporre migliorie o suggerimenti. Pt_11
L’istruttoria svolta non ha consentito di individuare tramite quale persona fisica svolgesse l’attività di amministratore di fatto di dovendosi escludere che fosse il ad agire in nome e per conto di né tantomeno sussiste la prova che fossero impartite dal Cda di istruzioni vincolanti per la gestione ordinaria e straordinaria di Gli unici vincoli imposti, come sopra già illustrato, sostanzialmente riguardanti gli orari e gli spazi comuni, le divise e gli standard qualitativi, trovavano il loro fondamento nella necessità di coordinamento dell’attività d i RAGIONE_SOCIALE con quelle termale che si svolgevano entrambe all’interno dello stesso parco tematico. CP_3 CP_1 Tes_1 CP_3 CP_3 Pt_11
(ii)ATTIVITà DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell’esercizio da parte di una RAGIONE_SOCIALE di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell’antigiuridicità della conAVV_NOTAIOa, cioè dell’esercizio di quell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della RAGIONE_SOCIALE soggetta alla sua direzione e coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle RAGIONE_SOCIALE sottoposte ad essa; c) dell’evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra conAVV_NOTAIOa ed evento.
L ‘attività di direzione e coordinamento è una attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della RAGIONE_SOCIALE eterodiretta che ne sono naturali referenti e destinatari. Tale attività, quindi, si distingue dall’amministrazione di fatto della RAGIONE_SOCIALE controllata, in quanto l’ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della RAGIONE_SOCIALE eterodiretta rilevanti verso i terzi o spendendo il nome di lei. Invece, l’ente dirigente influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE diretta, che si
tradurranno in atti gestori rilevanti verso i terzi compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della RAGIONE_SOCIALE diretta (Trib. Roma 16.2.2022).
Per quanto sopra esposto nel paragrafo precedente e in quello relativo al concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale, ove sono state analiticamente esaminate le risultanze istruttorie, non vi è prova che svolgesse attività di direzione e coordinamento nei confronti di ovvero che imponesse a o determinasse le scelte gestorie in capo all’attrice . CP_3 Pt_11 Pt_11
(iii) CONTROLLO ESTERNO DI
DELL’ART.
RAGIONE_SOCIALE_17
2359, PRIMO COMMA, N. 3 C.C
La configurabilità del controllo esterno di una RAGIONE_SOCIALE su di un’altra – quale disciplinata dal comma 1, n. 3, dell’art. 2359 c.c. consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali e che non si fonda invece su partecipazioni al capitale (quindi su un potere di esercizio effettivo del diritto di voto in assemblea) -, postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della RAGIONE_SOCIALE controllata;
Tale carattere «esistenziale» del rapporto contrattuale deve desumersi non dal tipo di contratto in sé non esistendo nell’ordinamento italiano una specifica tipologia di contratti di dominio o di controllo di impresa – ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda, nel caso singolo, vitale per la RAGIONE_SOCIALE controllata (Cass. civ. 12094 del 2001).
Secondo consolidata giurisprudenza, i vincoli contrattuali rilevanti ai fini della sussistenza di tale controllo sono quelli la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della RAGIONE_SOCIALE controllata. La RAGIONE_SOCIALE controllata deve trovarsi in uno stato di soggezione tale da condizionarne concretamente la gestione e l’indirizzo strategico. Accade, inoltre, in questi casi – e si tratta di fatto rilevante che il venir meno dell’accordo contrattuale abbia l’effetto di pregiudicare, anche in modo irreversibile, l’attività imprenditoriale della RAGIONE_SOCIALE controllata.
I tipi contrattuali suscettibili (in astratto) di radicare il c.d. controllo esterno sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: i) contratti di agenzia; ii) i contratti di somministrazione di merci in esclusiva; iii) i contratti di concessione di vendita in esclusiva (così Trib. Palermo
3 giugno 2010, in RAGIONE_SOCIALE it., 2011, I, 931); iv) i contratti di licenza (Così Cass., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12094); v) i contratti di know how; vi) i contratti di franchising; vii) i contratti di subfornitura; viii) i contratti di somministrazione di proAVV_NOTAIOi fabbricati in regime di monopolio; ix) i contratti di commissione; x) i contratti di finanziamento.
Nel caso di specie, è pacifico in causa che la RAGIONE_SOCIALE fu costituita all’apposito scopo di condurre l’attività ristorativa nel parco termale di affiancandosi in tal modo all’altra RAGIONE_SOCIALE riferibile ai medesimi soci, che gestiva la zona termale. Pt_11 CP_3 CP_1
Il contratto di affitto stipulato in data 1.2.2016 aveva una durata originariamente triennale, sino al 31.1.2019, tacitamente rinnovabile (cfr. art. 5) potendo comunque le parti risolvere d’accordo il contratto in qualunque momento; con atto del 11.9.2017, a modifica del contratto di affitto di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, le parti convenivano di ridurre la durata del rapporto d’affitto di RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE al 30.9.2018 ed, altresì, una riduzione del canone dal 1.6.2018 al 30.9.2018 nella componente parametrata al fatturato al netto di IVA pari al 19% (anziché al 24%), salvo un meccanismo di adeguamento al raggiungimento di determinate soglie di fatturato ivi indicate, fermi e validi tutti gli altri patti originariamente previsti; infine, le parti stipulavano un ulteriore accordo integrativo in data 20.9.2018.
La cessazione anticipata del contratto, avente comunque una durata limitata a soli tre anni, è stata stabilita bilateralmente dalle parti e non a seguito di recesso unilaterale di e risente anche delle difficoltà incontrate dall’affittuaria nel raggiungere gli obiettivi di fatturato originariamente concordati, tanto che nella modifica è stato altresì riAVV_NOTAIOo il canone. CP_3
In ogni caso, ‘i particolari vincoli contrattuali, idonei a configurare l’influenza dominante esterna, devono rappresentare una vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza, a loro volta, non della societ à in s é , intesa come semplice dato di realt à , bens ì della capacit à di impresa, ovvero delle risorse economico-produttive strutturalmente orientate rispetto ai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e da questi, pertanto, funzionalmente dipendenti’ (così Trib. Monza 26.08.2004).
Tale situazione non sussiste quando ‘la RAGIONE_SOCIALE che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante ed instaurare identici rapporti contrattuali con altre societ à’ (così Corte App. Milano 28.04.1994).
non ha fornito neppure alcuna prova indiziaria sull’impossibilità di proseguire la propria attività caratteristica. Pt_11
(iv) ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA
I presupposti dell’azione sono stati tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità come segue
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23 ottobre 2024, n. 27435: ‘ Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall’art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre allorché la conAVV_NOTAIOa arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui. Giova rammentare che l’art. 9 L. n. 192 del 1998 vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice (primo comma), prevedendo che il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo (terzo comma); la norma chiarisce che si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, imponendo che la valutazione di tale requisito tenga conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di repe rire sul mercato alternative soddisfacenti; specifica, poi, che l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (secondo comma); come condivisibilmente evidenziato in AVV_NOTAIOrina, la fattispecie assolve a una duplice funzione, di riequilibrio della posizione di forza nella singola relazione contrattuale e di tutela dei meccanismi concorrenziali del mercato; il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l’intero sistema dei rapporti di mercato (così, Cass. 23 luglio 2014, n. 16787) e, in quanto tale, presenta una applicazione che può prescindere
dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906); la situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un “eccessivo squilibrio” nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali; il requisito dell’abuso ricorre, invece, allorché la conAVV_NOTAIOa arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia finalizzata, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. 20 gennaio 2020, n. 1184)’.
Orbene, posto che la presenza sul mercato di alternative commerciali concrete e soddisfacenti è uno dei fattori fondamentali per valutare l’esistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. n. 192 del 1998, non è stata fornita alcuna prova da parte di dell’impossibilità di trovare altri sbocchi di mercato (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13 settembre /2024, n. 24680). Pt_11
(v) ESERCIZIO ABUSIVO DEL DIRITTO
Secondo consolidata giurisprudenza della S.C. Corte, gli articoli 1175 e 1375 c.c. impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di conAVV_NOTAIOa nella fase di esecuzione del dettato contrattuale e la violazione di tale obbligo costituisce di per sé inadempimento contrattuale, senza che sia necessario il proposito di recare pregiudizio alla controparte (ex multis, tra le più recenti Cass. n 16024 del 2024).
Orbene, la domanda è infondata, non essendo stata accertata alcuna violazione della regola di buona fede e correttezza da parte di CP_RAGIONE_SOCIALE
(vi) ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Secondo S.U. 33954 del 2023, che ha attenuato il requisito della sussidiarietà in senso astratto, sarà sempre ammissibile la proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.
Pertanto, l’azione è nel caso specifico ammissibile ma infondata.
Ed invero, sostiene parte attrice che essa avrebbe dovuto farsi carico di oneri e spese non dovuti e ciò avrebbe determinato un suo impoverimento, ma alcuna delle doglianze di parte attrice ha trovato positivo riscontro nelle prove raccolte.
In conclusione, essendo infondate tutte le domande proposte nell’an, rimane assorbita la trattazione delle domande risarcitorie, omessa ogni istruttoria al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, con aumento per il numero di parti ex art. 4 comma 2 DM 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4162/2021 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-Rigetta integralmente le domande di parte attrice;
-Condanna gli attori e al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 13.737,00 per compenso, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge. CP_1 RAGIONE_SOCIALE_2 CP_3
Così deciso in Venezia nella Camera di RAGIONE_SOCIALE del 3 luglio 2025
Il AVV_NOTAIO est. AVV_NOTAIO COGNOME
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME