SENTENZA TRIBUNALE DI VENEZIA N. 4041 2025 – N. R.G. 00004162 2021 DEPOSITO MINUTA 18 08 2025 PUBBLICAZIONE 18 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa NOME COGNOME Presidente
dott.ssa NOME COGNOME, relatore, estensore
dott. NOME COGNOME
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 4162/2021 R.G.
promosso da:
in persona di legale rappresentante p.t., nonché il Sig. in proprio, quale socio del sodalizio, rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona, giusta procura alle liti allegata all’atto di citazione;
-attori –
contro
in persona di legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa in giudizio dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Verona, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-convenuta –
avente per oggetto: azione di risarcimento danno
CONCLUSIONI
Parte attrice così conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione d’udienza ex art. 127 ter c.p.c. inviate in via telematica:
‘ Preliminarmente lo scrivente patrocinio prende atto che in data 25/05/2023 controparte ha proceduto, su indicazione del Giudicante, a depositare in atti la sentenza n. 1501/2022 del Tribunale di Verona, resa in altro contenzioso tra le stesse parti, nonché l’appello per riforma della predetta sentenza, promosso dall’odierna deducente a mezzo di altro difensore mediante atto notificato il 27/02/2023.
Prende atto altresì del deposito eseguito in data 08/06/2023 e consistente: a) nella giustificazione del teste circa la mancata comparizione all’udienza per la quale era stato intimato, nonché b) nella stampa del profilo professionale del teste estratto dal sito Linkedin.
In particolare, in tale ultimo documento, controparte evidenzia la circostanza che il suddetto Sig. da ottobre 2002 a giugno 2005, abbia ricoperto la carica di Managing Director dello (con compiti specifici nel coordinamento dell’attività dei professionisti a cui erano affidare le varie aree di attività e nel rilascio della certificazione ISO 9001).
Orbene, non è dato intendere quale conclusione controparte intenda trarre dal documento in parola: premesso che trattasi di esperienza lavorativa del teste esauritasi ben diciotto anni prima, non vi è nemmeno ragione di porre in dubbio l’attendibilità del medesimo, atteso che l’art. 252 c.p.c. si preoccupa di verificare che il teste non abbia rapporti di varia natura (parentela, affinità, affiliazione o dipendenza) con ‘alcuna
delle parti’ (non con i rispettivi difensori) ed il teste, interrogato dal Giudice sul punto, ha risposto veridicamente.
Riservandosi di meglio replicare sul punto allorché parte avversa avrà esplicitato le finalità di tale produzione, lo scrivente precisa le proprie conclusioni chiedendo che l’On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e richiesta, voglia:
Nel merito, in via principale:
Accertare e dichiarare che il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 01/02/2016 tra le società e e le condotte ad esso conseguenti hanno comportato l’assunzione, da parte del primo sodalizio, della qualità di amministratore di fatto del secondo;
2)per l’effetto, accertare e dichiarare la responsabilità di ai sensi dell’art. 2476, primo comma, c.c. per avere tenuto condotte contrarie ai doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, nonché ai principi di corretta gestione imprenditoriale;
3)per ulteriore effetto, condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da e dal Sig. , nella misura che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di espletanda C.T.U. ed anche alla luce dei poteri esercitabili dal giudice adito, in sede di liquidazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge;
Nel merito, sempre in via principale:
4) accertare e dichiarare:
che il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato in data 1/02/2016 tra le società e ha integrato una forma di controllo esterno della prima società sulla seconda ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 3 c.c.;
che tale controllo esterno è stato esercitato in modo abusivo ed illecito, determinando l’assunzione da parte di di scelte imprenditoriali non ispirate ai principi di corretta e prudente gestione;
per l’effetto, condannare al risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non patrimoniali, da e dal Sig. nella misura che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di espletanda C.T.U. ed anche alla luce dei poteri esercitabili dal giudice adito, in sede di liquidazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge;
per ulteriore effetto, dichiarare responsabile per le ragioni di cui in premessa dei debiti contratti da nel periodo di vigenza del contratto di affitto di ramo d’azienda
dall’1/02/2016 all’1/10/2018, per un importo che ci si riserva di determinare in corso di causa anche a mezzo di C.T.U., e dunque condannarla a tenere indenne e manlevare di quanto questa sia costretta a pagare ai propri creditori;
Nel merito, ancora in via principale:
accertare e dichiarare che ha esercitato una abusiva attività di direzione e coordinamento nei confronti di in virtù del combinato disposto degli artt. 2359, 2497 e 2497 sexies c.c.;
per l’effetto, accertare e dichiarare che tale abusiva attività ha arrecato pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione sociale del socio Sig. , condannando al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da questi subiti nella misura che sarà determinata in corso di causa, a mezzo di espletanda C.T.U. ed anche alla luce dei poteri esercitabili dal giudice adito, in sede di liquidazione del danno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1226 e 2056 c.c., maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge;
Nel merito, in via subordinata:
9) accertare e dichiarare che in violazione dell’art. 9 della Legge n. 192/1998, nel periodo 1/02/2016 -1/10/2018 ha illecitamente abusato della dipendenza economica della società imponendole delle condizioni economiche e contrattuali inadeguate e vessatorie;
10) per l’effetto di cui al precedente punto, condannare per l’abusivo sfruttamento della dipendenza economica operata nei confronti della società al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dal sodalizio e dal Sig. , nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà eventualmente ritenuta equa e di giustizia
dall’On.le Tribunale adito ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge; Nel merito, in via di ulteriore subordine:
11)nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse ravvisata, nella descritta condotta di una fattispecie d’illecito abuso di dipendenza economica, accertare, in subordine, il ricorrere di una ipotesi di esercizio abusivo del diritto e, per l’effetto, condannare la convenuta al risarcimento -in favore di
e del Sig. -dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà accertata in corso di causa o che sarà eventualmente ritenuta equa e di giustizia dall’On.le Tribunale adito ex artt. 1226 e 2056 c.c., maggiorati di rivalutazione ed interessi come per legge; Nel merito, in via di estremo subordine:
12)nella denegata e remota ipotesi di mancato accoglimento dei punti che precedono, verificata la sussistenza dei presupposti, nel caso de quo, di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c., accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni di cui al presente atto nonché di quelle che emergeranno in corso di giudizio, l’arricchimento senza causa di quale soggetto arricchito, nei confronti della società nella veste di soggetto impoverito;
13)per l’effetto, condannare a rifondere alla società in relazione alla propria indebita locupletazione, la somma che emergerà in corso di causa, anche alla luce dei poteri equitativi del giudice ex art. 1226 c.c., maggiorato di rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso:
14)con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
In via istruttoria:
Si insiste per:
l’emissione di ordine esibitorio ai sensi dell’art. 210 c.p.c. in danno della società avente ad oggetto i dati e/o i tabulati, anche su idoneo supporto digitale, estratti dal database del programma ‘n -tree RAGIONE_SOCIALE‘ di proprietà della nominata ed installato sul server della società, relativi alle registrazioni degli incassi e/o degli storni dell’area ristorazione nel periodo 01/02/2016 -01/10/2016;
l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio che, in riferimento al contratto di affitto d’azienda stipulato tra le parti in data 01/02/2016 e risolto anticipatamente il 30/09/2018, analizzando la documentazione in atti, quella acquisita mediante ordine di esibizione e quella reperibile presso pubblici uffici e banche dati, voglia: i) rilevare e valutare le anomalie, rispetto ai principi di corretta gestione imprenditoriale, degli incassi del settore ristorazione registrati da a mezzo sistemi elettronici (braccialetto «tag rfid»), periodo per periodo, determinando l’entità degli scostamenti rispetto agli indicati principi; ii) accertare, occorrendo, la correttezza delle valutazioni dei cespiti e delle attrezzature relative al ramo d’azienda di cui all’accordo integrativo dd. 20/09/2020 e delle rimanenze di magazzino di cui al verbale di rilascio dd. 01/09/2018.
Si chiede che la causa venga rimessa sul ruolo istruttorio per l’ammissione dei mezzi richiesti o, in subordine, che venga trattenuta in decisione con la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Salvezze tutte’ .
Parte convenuta così conclude come da note di trattazione scritta in sostituzione d’udienza ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente:
‘Il procuratore della convenuta ribadisce ogni propria precedente difesa, istanza, eccezione e conclusione e si oppone, in particolare, all’ammissione delle ulteriori istanze istruttorie formulate da parte attrice per le ragioni già indicate in memoria ex art. 183 VI n. 3 c.p.c. e, nella denegata ipotesi di ammissione di circostanze di prova per testi, insiste per l’abilitazione alla prova contraria con i testi indicati.
Ove occorra, insiste, altresì, per l’ammissione di tutte le istanze istruttorie in memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c., incluse le circostanze di prova per interrogatorio formale e per testi formulate, e non ammesse, con i testi indicati.
Dichiarando di non accettare il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove eventualmente formulate dalla controparte, chiede, infine, la concessione dei termini di legge per il deposito delle difese conclusive e, tutto ciò premesso, precisa le seguenti
CONCLUSIONI
Nel merito
Per tutti i motivi indicati, dichiararsi l’inammissibilità e/o improcedibilità e/o improponibilità di tutte le domande proposte nei confronti di o respingersi le stesse perché infondate.
In ogni caso
Con vittoria di competenze e spese di patrocinio legale, oltre accessori di legge. In via istruttoria
La difesa di per scrupolo e senza che ciò comporti inversione dell’onere della prova incombente sulla controparte, insiste nell’istanza di ammissione della prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di e per testi sulle circostanze formulate in memoria ex art. 183 VI c. n. 2 c.p.c. e non ammesse, che di seguito si riportano (mantenendo la numerazione originaria).
“Vero che gestisce il più grande Centro Termale in Italia che ha inaugurato il 12/07/12 ed è sito in Pescantina (VR), INDIRIZZO comprendente piscine termali coperte e scoperte, servizi sanitari collegati all’utilizzo dell’acqua termale, oltre a massaggi e trattamenti estetici e cibi e bevande in alcuni punti vendita all’uopo dedicati”.
“Vero che nell’autunno 2015 il signor proponeva ad di affittare il ramo d’azienda ristorazione sito all’interno del Parco, all’epoca oggetto del rapporto d’affitto con la società RAGIONE_SOCIALE, sostituendosi a quest’ultima”.
“Vero che negli incontri preliminari avuti in tale periodo antecedente alla stipula del contratto di affitto proponeva di formalizzare il rapporto di affitto d’azienda del ramo ristorazione al signor sulla base delle clausole contrattuali già adottate con l’affittuaria RAGIONE_SOCIALE“.
“Vero che alla data di stipula del rapporto di affitto di ramo d’azienda con e per tutta la durata del rapporto le strutture del Parco addetta alla ristorazione erano costitute dal buffet nella struttura elevata nella zona delle vasche interne denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dal bar a livello vasche interne, denominato ‘Intermezzo’, dal bar in acqua nelle vasche interne, denominato ‘Sorgiva’, dal ristorante nella zona d’ingresso, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, dal bar estivo nella zona esterna, denominato ‘Chiosco INDIRIZZO‘ e dal bar in acqua a livello vasche esterne, denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
“Vero che i clienti del dal momento della sua apertura al pubblico nel mese di Luglio 2012 ad oggi, sono obbligati ad usufruire del servizio interno di ristorazione e devono astenersi dal consumare cibi e bevande portate dall’esterno”.
“Vero che durante il rapporto di affitto di ramo d’azienda tra e il “Bistrot” ed il “Restaurant” erano utilizzati sia dalla clientela interna del parco sia da quella esterna e cioè da quella che si apprestava ad accedervi, prima dell’entrata al Parco stesso, o vi accedeva dopo l’uscita, nonché dai dipendenti del Parco”.
“Vero che tale “Bistrot” e “RAGIONE_SOCIALE” erano serviti da casse collegate al registratore di cassa e relative stampanti di ed erano indipendenti dal sistema informatico centralizzato di e, quindi, non contabilizzavano gli acquisti sul braccialetto elettronico consegnato ai clienti al momento dell’entrata al Parco”.
“Vero che alla data di stipula del rapporto di affitto di ramo d’azienda con e per tutta la durata del rapporto le uniche casse presenti nella struttura erano quelle centrali all’entrata, ove viene registrato immediatamente il pagamento del biglietto di ingresso del cliente gestito da personale di e quelle nei punti di ristorazione gestite da personale del o ancora quelle del settore ” ” gestito dal personale di .
“Vero che ha provveduto al versamento a 2 di tutti i ratei di ferie, 13esima, 14esima, dei contributi sui ratei e premi inail sui ratei maturati al 31/01/2016 dai dipendenti dell’area ristorativa trasferitile da RAGIONE_SOCIALE per complessivi Euro 17.272,65, come da contabile di bonifico in data 27/04/2016 di pari importo che mi si rammostra (doc. 28), in conformità alla tabella concordata e trasmessa ai signori e allegata alla e-mail del 27/04/2016, tabella ed e-mail che pure mi si rammostrano (doc. 28)’.
‘Vero che durante l’affitto del ramo d’azienda ristorazione cessavano il loro rapporto lavorativo con
i signori , e ed ha versato a la quota di Tfr dei suddetti dipendenti maturata al 31/01/2016 al termine dei rapporti lavorativi, come da contabili dei bonifici in data 22/07/2016, 19/08/2016, 12/05/2017 e 13/07/2017 che mi si rammostrano (doc. 29) “.
‘Vero che organizzava un viaggio aziendale per visitare le terme di Erding (Germania) ed esaminare la loro struttura, che si svolgeva nel mese di maggio 2015 e uno successivo nel mese di giugno 2016, cui partecipavano i membri del C.d.A. e i funzionari e
“Vero che durante il rapporto d’affitto di ramo d’azienda ristorazione si è dotata di un proprio contatore del gas a servizio della cucina, mentre i consumi di acqua ed energia elettrica sono stati contabilizzati da dei subcontatori appositamente installati, le cui letture venivano utilizzate da per addebitare i costi di competenza dell’affittuaria in base ai consumi fatturati dagli enti somministrati”.
“Vero che gli istituti bancari con i quali intratteneva rapporti, alla fine del 2016 si lamentarono con dell’esistenza di rapporti in essere con ed affermavano che ciò, considerate le gravi notizie che erano circolate sul suo conto, circa la sua affermata “vicinanza ad ambienti malavitosi”, fosse di impedimento all’ottenimento delle richieste agevolazioni creditizie”.
“Vero che il negozio sito all’entrata del Parco Termale di vendita di prodotti di erboristeria gestito dalla signora , oggetto del contratto di locazione che mi si rammostra (doc. 30), era situato in locali contigui alla zona del Parco gestita durante il rapporto di con dalla società .
“Vero che nel mese di Febbraio 2016, a seguito della trattativa avviata già nel mese di Dicembre 2015, e concordarono che concorresse ai costi complessivi di telefonia fissa e di gestione del sistema informatico, utilizzati dall’affittuaria nel corso di tutto il rapporto di affitto, come da tabella che mi si rammostra (doc. 32)”;
“Vero che e nel mese di Aprile 2016 concordarono in Euro 4.000,00 la quota di competenza di di rimborso dei costi del servizio di pulizia delle aree del parco termale, incluse quelle del ramo ristorazione, cui aveva accesso la clientela, svolto dalla società RAGIONE_SOCIALE, e di fornitura da parte della stessa di prodotti di consumo messi a disposizione della clientela (sapone, asciugamani di carta, carta igienica, etc.) come da tabella che mi si rammostra, redatta dal signor (doc. 15)”;
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto dal 01/02/16 al 30/09/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 26) per addebito ad del servizio di pulizia svolto ogni giorno delle parti comuni del parco termale e dei costi dei prodotti di consumo forniti messi a disposizione della clientela nel medesimo periodo”;
“Vero che il Dott. su incarico di e d’intesa con ha provveduto a rilevare con una o due letture mensili, a partire dal 01/02/16 e fino al 30/09/18, i consumi di energia elettrica e di acqua calda e fredda del ramo d’azienda ristorazione con letture dei relativi sottocontatori accessibili alle parti da ogni punto di prelievo del ramo d’azienda affittato (cucina, bar, chioschi, etc.) registrandoli nella tabella che mi si rammostra (doc. 35) e a calcolarne il costo, in misura pari a quello addebitato a 2 nelle fatture periodicamente inviato ad da RAGIONE_SOCIALE ed e da RAGIONE_SOCIALE per l’acqua e gli scarichi fognari, che vedo addebitato nelle fatture di nn. 44/2016, 86/2016, 128/2016, 170/2016, 205/2016, 226/2016, 235/2016, 258/2016, 289/2016, 317/2016, 351/2016, 377/2016, 396/2016, 2/2017, 37/2017, 71/2017, 107/2017, 130/2017, 165/2017, 189/2017, 193/2017, 214/2017, 233/2017, 256/2017, 299/2017, 329/2017, 367/2017, 1/2018, 44/2018, 79/2018, 113/2018, 154/2018, 186/2018, 215/2018, 217/2018, 249/2018, 269/2018, 297/2018 (energia elettrica), 77/2016, 161/2016, 198/2016, 222/2016, 256/2016, 277/2016, 313/2016, 349/2016, 369/2016, 393/2016, 31/2017, 68/2017, 79/2017, 126/2017, 160/2017, 186/2017, 189/2017, 210/2017, 227/2017, 253/2017, 288/2017, 321/2017, 366/2017, 367/2017, 34/2018, 74/2018, 109/2018, 149/2018, 182/2018, 213/2018, 215/2018, 236/2018, 265/2018, 294/2018 (acqua) che mi si rammostrano (doc. 36)”;
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ed hanno emesso nel corso del rapporto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 37) per addebito ad dei costi e dei consumi delle utenze di energia elettrica del parco termale”;
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto dal 01/02/16 al 30/09/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 38) per addebito ad dei costi e dei consumi d’acqua e fognatura del parco “;
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 e, quindi, durante tutto il corso del rapporto ha usufruito dell’energia elettrica e dell’acqua e degli scarichi fognari utilizzando gli impianti collegati alle relative utenze intestate ad ;
“Vero che il Dott. a decorrere dal 01/02/16, su incarico di ha provveduto a calcolare la quota dell’imposta rifiuti (TARI) annuale 2016, 2017, 2018, sulla base dell’imposta applicata ad e dalla stessa pagata come da avvisi ed F24 quietanzati che mi si rammostrano (doc. 39), di competenza del ramo di ristorazione in base alla tabella superfici utilizzate dal ramo di azienda affittato che pure mi si rammostra (docc. 39-40), quota indicata nelle fatture di n. 222/2016, 393/2016, 186/2017, 375/2017, 213/2018, 281/2018 che ancora mi si rammostrano (doc. 36)”;
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto d’affitto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture e allegati che mi si rammostrano (doc. 42) per addebito ad dei costi delle analisi chimiche dell’acqua svolte anche relativamente a prelievi dagli impianti idrici del ramo d’azienda ristorazione oggetto del contratto d’affitto”;
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto d’affitto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 43) per addebito ad del servizio svolto di controllo e manutenzione estintori anche relative ai locali del ramo d’azienda ristorazione oggetto del contratto d’affitto”;
“Vero che RAGIONE_SOCIALE ha emesso nel corso del rapporto d’affitto dal 01/02/16 al 30/9/18 le fatture che mi si rammostrano (doc. 44) per addebito ad dei costi di manutenzione dell’ascensore dell’area ristorazione”;
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 nel corso del rapporto d’affitto SIAE ha emesso ad le fatture che mi si rammostrano (doc. 45) per diritti indicati nelle fatture nn. 198/16, 222/16, 256/16 che pure mi si rammostrano (doc. 36) per eventi musicali organizzati da nel settore ristorazione nelle date ivi indicate”;
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 nel corso del rapporto d’affitto ha acquistato e ricevuto da i biglietti di ingresso al parco termale che vedo elencati per i prezzi indicati nelle fatture di e relativi allegati che mi si rammostrano nn. 134/2016, 271/2016, 305/2016, 374/2016, 128/2017, 162/2017, 277/2017, 295/2017, 333/2017, 6/2018, 71/2018, 185/2018, 229/2018, 313/2018 (doc. 36)”;
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 ha richiesto ad ed ottenuto dalla stessa il materiale ed i servizi pubblicitari (biglietti, volantini, menù, spazi pubblicitari sul web e partecipazione ad iniziative pubblicitarie svolte tramite la società RAGIONE_SOCIALE etc.) indicati nelle fatture di e relativi allegati che mi si rammostrano nn. 198/2016, 256/2016, 349/2016, 369/2016, 393/2016, 31/2017, 68/2017, 79/2017, 126/2017, 160/2017, 186/2017, 227/2017, 288/2017, 213/2018, 236/2018 (doc. 36) per i corrispettivi ivi indicati”;
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18 ha emesso ad le fatture che mi si rammostrano (doc. 46) per lavori di manutenzione e di pulizia degli impianti idrici dei locali del ramo d’azienda ristorazione indicati nelle fatture di nn. 393/2016, 79/2017, 366/2017 che pure mi si rammostrano (doc. 36)”;
“Vero che alla data del 31/01/16 i lavoratori a tempo indeterminato indicati nell’allegato “C” al contratto di affitto di ramo d’azienda che mi si rammostra (doc. 33) avevano maturato il TFR, i ratei di tredicesima e quattordicesima, i contributi e premi INAIL e godevano dello stipendio che vedo indicato nella tabella che mi si rammostra (doc. 47)”;
“Vero che il Dott. consulente del lavoro di in data 11/10/18 inviava ad l’e-mail, con i relativi allegati, che mi rammostra (doc. 61)”;
“Vero che alla cessazione del contratto di affitto di ramo d’azienda il giorno 01/10/18 sono stati trasferiti a tempo indeterminato da alle dipendenze di i lavoratori ,
,
,
,
,
,
,
, NOME COGNOME,
, come da Libro Unico del Lavoro che mi si rammostra (doc. 48) ed ha inviato, tramite il consulente del lavoro alla Regione Veneto – Veneto Lavoro in data 12/10/18 mediante il portale “cliclavoroveneto.it”, la comunicazione di trasferimento protocollo n. NUMERO_DOCUMENTO che mi si rammostra (doc. 49) per i detti lavoratori”;
“Vero che ha emesso ad per i servizi di vigilanza del parco termale, incluso il ramo d’azienda affittato, svolto dal mese di Febbraio 2016 al mese di Gennaio 2018 compreso le fatture che mi si rammostrano (doc. 50)”;
“Vero che a decorrere dal mese di Febbraio 2018 cessava il rapporto di vigilanza con ed iniziava a svolgere detto servizio con il proprio personale interno ed e nel mese di Febbraio 2018, concordavano che da tale mese in poi avrebbe contribuito ai costi con la somma di Euro 110,00 mensili”;
“Vero che ha girato a unitamente agli altri versamenti periodici degli incassi dal 15/11/17 al 31/07/18 i corrispettivi versati dalla clientela per l’acquisto di buoni (“voucher”) per la prestazione dei servizi di ristorazione e che vedo elencati nell’allegato alla fattura n. 322/2018 che mi si rammostra (docc. 21 e 36) mentre i corrispettivi incassati successivamente al 31/07/18 e fino al 30/09/18
sono compresi nell’importo di Euro 260.531,79 di cui è stato ingiunto il pagamento con il decreto che mi si rammostra (doc. 58), e che tutti tali servizi erano ancora da usufruire dalla clientela alla data del 30/09/18, avendo tutti tali buoni data di scadenza successiva”;
“Vero che alla data del 01/10/18 alle ore 00,10 nei magazzini del ramo d’azienda ristorazione erano presenti le merci elencate nell’allegato al verbale di riconsegna in data 01/10/18 che mi si rammostra (doc. 18 di parte attrice) ed i cespiti elencati nell’allegato accordo integrativo in data 20/09/18 che pure mi si rammostra (doc. 19 di parte attrice), oltre agli ulteriori che vedo elencati nella ricevuta in data 23/10/18 che pure mi si rammostra (doc. 51)”;
“Vero che vedo raffigurati nelle fotografie che mi si rammostrano (doc. 62) i locali, gli impianti e gli arredi siti in detti locali del ramo ristorazione e del “corner commerciale” al momento della loro restituzione ad in data 01/10/18 e riconosco i preventivi raccolti nelle date indicate per la loro sistemazione e/o sostituzione che pure mi si rammostrano (doc. 62)”;
“Vero che alla data del 10/07/19, ha fatto eseguire alle date ivi indicate i lavori di ripristino dei locali, delle attrezzature e degli arredi dei detti locali del ramo ristorazione e del “corner commerciale” e acquistato i materiali utilizzati in opere in economia di cui alle fatture e allegati che mi si rammostrano (doc. 56)”;
“Vero che ha partecipato con i propri collaboratori e dipendenti alla cena aziendale di in data 16/01/18 presso la “RAGIONE_SOCIALE” di San Pietro in Cariano, nonché ha usufruito dei servizi e delle prestazioni da parte di in occasione del matrimonio organizzato presso il ramo ristorazione in data 28/07/18 per i corrispettivi indicati rispettivamente nelle fatture di nn. 36/18 e 239/18 e allegati che mi rammostrano (doc. 36)”;
“Vero che dal 01/02/16 al 30/09/18, nel corso del rapporto del ramo d’affitto, ha usufruito di tutti i servizi, delle utenze di acqua, energia elettrica e telefonia, degli interventi di riparazione e manutenzione e delle prestazioni che vedo elencati nella tabella sottoscritta dal signor che mi si rammostra (doc. 1)”.
Si indicano a testi, con riserva d’altri, su tutti i capitoli i signori di Soave, di Tregnago, di Verona, di Verona, di Verona, di Pescantina, di Brescia, di Sona e di San Giovanni Teatino.
Si insiste nell’ istanza di abilitazione alla prova contraria su tutte le circostanze di prova formulate da controparte e che verranno eventualmente ancora ammesse, indicando a testi i medesimi indicati a prova diretta.
resta disponibile all’esibizione di tutte le proprie scritture contabili che il Giudice vorrà ordinare ex art. 2711 c.c..
Ove ancora occorresse, si chiede venga ordinata a controparte l’esibizione delle registrazioni del proprio registro IVA vendite del periodo dal 01/02/2016 al 30/09/2018′ .
*
Il Tribunale
Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. NOME COGNOME udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa,
ha ritenuto:
MOTIVAZIONE
La società (d’ora in poi solo ) e il Sig. in proprio, quale socio del sodalizio, agivano in giudizio nei confronti di
(d’ora in poi solo
)
.
La vicenda in esame prende le mosse dalla stipula del contratto di affitto di ramo d ‘ azienda sottoscritto in data 1° febbraio 2016 tra la società in persona del Presidente del C.d.A. e i sig.ri e nella loro qualità di amministratori e legali rappresentanti di avente ad oggetto il servizio di ristorazione ‘ food & beverage ‘ di ‘ comprensivo di ogni attività connessa al bar, al ristorante, self service, chioschi di ristorazione collocati all ‘ aperto ‘ all’interno del parco termale denominato
La società veniva all’uopo costituita in data 26/01/2016 dal sig. unitamente al sig. dei consiglieri del C.d.A. di ossia il sig. .
I sig.ri e sociale e assumevano la carica di amministratori.
, il quale era già legato da consolidati rapporti personali con uno divenivano soci per una quota del 50% ciascuno del capitale
In precedenza, la gestione dell ‘ attività di ristorazione era stata affidata alla società RAGIONE_SOCIALE in forza di contratto di affitto di ramo d ‘ azienda, che veniva sciolto consensualmente con scrittura privata del 31/01/2016.
L ‘ accordo sottoscritto dalle odierne parti in causa prevedeva, per quanto quivi di interesse che:
anzitutto, la gestione del ramo d ‘ azienda ‘ da parte di sarebbe stata del tutto indipendente dalla gestione dello stabilimento termale (art. 2);
le attività che l ‘ affittuaria avrebbe dovuto svolgere potevano avere per destinatari sia gli utenti dell ‘area termale che avessero inteso utilizzare i servizi ‘ food & beverage ‘ , sia gli avventori esterni che si fossero recati ad ‘ per fruire della sola ristorazione senza l ‘ accesso alle terme in senso stretto ‘ (art. 3) ;
-si obbligava a garantire i servizi di ristorante, bar etc in favore dei clienti di dal lunedì alla domenica fatta eccezione di azioni concordate per l ‘ eventuale giorno di chiusura ed i periodi di manutenzione programmata che prevedono la chiusura dell ‘ impianto, pena la immediata risoluzione del contratto. riconosceva che ‘ dominus di scelte strategiche e di indirizzo aziendale ‘ relativamente a orari, gestione delle parti comuni, immagine aziendale coordinata, servizi che possano coinvolgere la struttura complessiva, etc. fosse e pertanto si impegnava ad accettare le linee generali impartite da (art. 18, ultimo comma);
-si obbligava, pertanto, ad accettare il controllo della propria gestione dell ‘attività ‘food & beverage’, tramite la misurazione della soddisfazione del cliente, attraverso le indagini effettuate di comune accordo con si impegnava conseguentemente a mantenere un grado di soddisfazione coerente con l ‘ immagine del centro termale. Ad ogni buon conto, le parti si obbligavano, nel corso del contratto, con cadenza periodica, a convocare delle riunioni per discutere dei parametri qualitativi diretti alla misurazione del grado di soddisfazione del cliente (art. 10);
la società affittuaria prendeva in carico, con la formula ‘visti e piaciuti’, gli arredi, le attrezzature ed i macchinari esistenti nel ramo d ‘ azienda e mediante la sottoscrizione di apposito inventario e ne riconosceva il buono stato di conservazione, il perfetto funzionamento, l ‘ idoneità all ‘ uso previsto e la conformità alla normativa vigente in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro;
l ‘ art. 11 prevedeva altresì che, nella eventualità fossero state riscontrate anomalie, inidoneità e/o inutilizzabilità delle attrezzature e degli impianti, nonché mancate e/o insufficienti e/o incomplete autorizzazioni previste dalla normativa sanitaria, in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, la società si obbligava ad eliminarle nel termine di trenta giorni dall ‘ 1/02/2016;
-si impegnava ‘a subentrare nei rapporti di lavoro in essere tra i lavoratori subordinati, addetti al ramo d ‘ azienda “food & beverage”, come previsto dall ‘ art. 2112 c.c., mantenendo agli stessi mansioni e qualifiche loro attribuite, il trattamento economico e le eventuali diverse condizioni contrattuali previste dal contratto individuale e/o da accordi diversi, nel rispetto del C.C.N.L. Federterme’ (art. 6) ;
-si impegnava a manlevare e tenere indenne da qualsiasi ‘ costo, onere, spesa e/o danno ‘ che quest’ ultima fosse stata chiamata a sostenere per i dipendenti fino al dies a quo di efficacia del contratto ( recte : 1/02/2016);
l ‘ affittuaria aveva facoltà di assumere ulteriori dipendenti, salvo che ‘ la professionalità e la qualifica del personale che andrà ad assumere sia consono, per qualifica, mansioni e professionalità, al livello di servizio richiesto dallo standard qualitativo attuale ‘ ( art. 6.4);
in previsione della cessazione del rapporto contrattuale, per qualsiasi causa, mentre era pattuito l ‘ impegno in capo a di ritrasferire ad tutti i dipendenti ad
essa trasferiti al momento della sottoscrizione del contratto con pari qualifiche e retribuzioni, vi era invece l ‘ obbligo a risolvere il rapporto lavorativo o altrimenti ricollocare all ‘ interno della propria struttura quelli assunti in costanza di rapporto e dunque in esubero (art. 6.5), fatta salva la possibilità per le parti di concordare ‘ eventuali assorbimenti incrementativi di dipendenti in maniera coerente con i corrispettivi alla data di cessazione del presente contratto ‘ ;
in ogni caso, avrebbe dovuto corrispondere al personale il e le spettanze maturati in costanza di contratto, obbligandosi altresì a tenere indenne e manlevare
da qualsiasi responsabilità per infortunio che fosse occorso ai dipendenti addetti allo svolgimento dei servizi ‘ food & beverage ‘ (art. 6.9) ;
-aveva l ‘obbligo di ‘ indossare, durante l ‘ orario di lavoro, una divisa concordata ed autorizzata da per il rispetto e la coerenza dell ‘ immagine dell ‘ azienda stessa ‘ (art. 6.10);
le parti comuni degli edifici potevano essere utilizzate da 2 solo dietro autorizzazione scritta da in concomitanza con particolari eventi o ricorrenze. Le parti con successivo accordo avrebbero pattuito la suddivisione delle spese relative alle parti comuni riferite alle aree estranee al ramo aziendale ristorativo oggetto del presente contratto (ad esempio, parcheggi, ingressi, etc.), di cui l ‘ affittuaria avrebbe avuto la limitata e temporanea disponibilità esclusivamente in funzione ed in concomitanza della gestione del ramo d ‘ azienda oggetto di affitto, secondo criteri di equa ed oggettiva ripartizione. 2 sarebbe stata responsabile, a tutti gli effetti di legge e di ogni e qualsiasi danno che potrà essere arrecato a persone o cose nell ‘ esercizio del ramo d ‘ azienda oggetto del presente contratto di affitto ed imputabile a proprio personale dipendente e/o comunque a persone dalla stessa incaricate, che accederanno per dette attività alle parti comuni, e avrebbe conseguentemente tenuto indenne e manlevata da ogni conseguenza o responsabilità per eventuali danni causati a terzi (art. 4);
quanto alle spese relative alle parti comuni, i criteri di suddivisione delle stesse sarebbero stati determinati con successivo accordo ‘ secondo criteri di equa ed oggettiva ripartizione ‘ ;
-l ‘ ultimo comma dell ‘ art. 19 del contratto prevedeva che avrebbe provveduto a tutti i servizi comuni (spese di pulizia, illuminazione e manutenzione delle parti comuni, etc.) chiedendo a una indennità a pattuirsi mediante successivo accordo ‘ e da ripartirsi su parametri convenzionali ‘ ;
-l ‘ art. 19, inoltre, prevedeva che avrebbe dovuto installare ‘ appositi subcontatori relativi ai servizi di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell ‘ aria per i locali adibiti al ramo d ‘azienda ‘ . Ove non sia realizzabile a seguito della centralizzazione dell ‘ impianto di riscaldamento,
produrrà attraverso apposito software presente nel proprio impianto ovvero mediante tecnici di reciproca fiducia, apposito conteggio della quota parte consumata ‘ dall ‘ area ristorazione.
-l ‘ art. 20, ultimo comma, demandava ad un successivo accordo tra le parti la determinazione ‘ su parametri convenzionali ‘ della ‘ indennità ‘ dovuta da per il concorso nelle spese relative ai servizi comuni affrontate da
quanto al sistema di determinazione del corrispettivo, per il primo triennio esso era stabilito nella misura del 24% del fatturato dell ‘ intera ristorazione al netto dell ‘ Iva, per salire poi al 25% nel secondo triennio;
quanto al sistema degli incassi dell ‘attività ‘ food & beverage ‘ , con riguardo agli utenti del parco termale -che avessero usufruito del servizio ‘ food & beverage ‘ (comprensivo di tutti i punti di ristoro e banqueting di -i rapporti tra e l ‘ affittuaria sarebbero stati regolati secondo la formula ” incasso conto terzi “; mentre per gli altri avventori esterni che avessero acceduto ai locali esterni alla zona termale (denominati ‘ Bistrò ‘ e ” RAGIONE_SOCIALE ‘) -avrebbe potuto operare gli incassi direttamente ed immediatamente;
per gli incassi conto terzi, l ‘ art. 8 stabiliva che le parti avrebbero regolato con accordo separato ‘ la gestione degli incassi dei clienti fruitori dei servizi resi da ‘ ;
-era poi obbligata a corrispondere a le somme introitate per il servizio di ristorazione con cadenza quindicinale ( cfr . art. 7, quinto comma);
quanto ai rapporti di dare-avere con il precedente affittuario RAGIONE_SOCIALE, all ‘ art. 26 dichiarava che il ramo d ‘ azienda era affittato privo di debiti e crediti;
secondo il criterio generale fissato ex contractu , i debiti ed i crediti maturati a far tempo dall ‘ 1/02/2016 sarebbero stati esclusivamente a carico ed a favore di .
Considerato il tenore delle disposizioni contrattuali sopra tratteggiate, venivano posti in evidenza gli estremi degli illeciti asseritamente commessi da nel corso dell ‘ esecuzione contrattuale afferente alla vicenda per cui è causa.
Gli attori lamentavano il perseguimento di finalità inconciliabili con quelle pattuite, adducendo -in particolare -che:
durante le riunioni per il controllo della qualità di gestione, a cui prendeva parte anche venivano impartite le direttive operative afferenti ai servizi da erogare ai clienti e venivano, altresì, imposti all ‘ affittuaria i fornitori da utilizzare;
-si trovava costretta a fornire ai propri dipendenti una divisa con il logo , a discapito della sua immagine commerciale presso la clientela del luogo;
nel corso di campagne promozionali relative a pacchetti esclusivamente afferenti all ‘ attività di ristorazione, si faceva carico dei relativi costi e doveva altresì corrispondere un supplemento ad senza alcun fondamento contrattuale;
-a fortiori, nell ‘ ipotesi di pubblicizzazione di eventi da parte di involgenti anche servizi resi da quest ‘ ultima non solo doveva partecipare ai costi della pubblicità, ma finanche erogare i propri servizi gratuitamente; inoltre si era dovuta fare carico dei costi relativi ai seguenti eventi: a) evento promozionale organizzato con l’ in data 01/06/2016; b) evento promozionale organizzato con la società cestistica veronese RAGIONE_SOCIALE in data 29/03/2017;
evento promozionale organizzato in data 04/04/2016 dal Presidente del C.d.A. di per l ‘ RAGIONE_SOCIALE Verona ; d) evento promozionale organizzato in data 04/02/2017 in occasione della Fiera degli Sposi; e) evento promozionale organizzato in data 14/05/2017 dal Presidente del C.d.A. di
per la RAGIONE_SOCIALE; f) cena organizzata nel 2017 dal socio per l ‘ associazione RAGIONE_SOCIALE; g) organizzazioni di pranzi e cene degli azionisti di in occasione delle più varie ricorrenze private; h) festeggiamento del compleanno del Vice Presidente in data 16/03/2016; i) festeggiamento del compleanno della Sig.na figlia dell
in data 28/10/2017; l) conclusione di un accordo tra e la società in data 30/12/2015, in forza del quale la seconda vendeva al parco termale degli spazi pubblicitari sulle reti Mediaset in cambio di prodotti/servizi da offrire gratuitamente; m) eventi promozionali per l ‘ anniversario di per la Festa della Donna e per la Festa di Ferragosto;
-veniva imposto da di curare a spese di i corsi di formazione del personale e di assumere uno chef di proprio gradimento, il Sig. , con uno stipendio di € 5.000,00 mensili ;
anche la scelta dei menu risentiva dei condizionamenti di
veniva, altresì, assunto un referente nella persona del Sig. allo scopo di creare un costante raccordo tra e alla cui retribuzione avrebbe dovuto concorrere tramite il versamento della quota di € 1.700,00 mensili ;
-in ambito di rapporti contabili tra la concedente e l’affittuaria, la regolazione dei pagamenti dei clienti del parco termale attraverso un sistema di braccialetti elettronici (su cui erano registrati gli acquisti), i quali venivano presentati per il download alle casse centrali, aveva dato luogo ad un’illecita pratica di storni delle consumazioni del comparto ristorazione, con indebita riduzione dei relativi incassi (per es. nel settembre 2018 gli storni erano stati superiori al venduto);
quanto al sistema di imputazione delle utenze a carico di non venivano installati come da obbligazioni assunte appositi contatori divisionali presso i locali aziendali adibiti al ‘ food & beverage ‘ e gli importi pro quota venivano attribuiti a 2 a totale discrezione della società concedente la quale, una volta al mese, ne chiedeva il pagamento.
Dopo aver lamentato le predette anomalie contrattuali, gli attori rappresentavano che a causa di alcuni dissidi sorti all ‘ interno dell ‘ amministrazione di il Sig. era stato di fatto escluso dalle decisioni di carattere gestorio e che l’amministrazione della società sarebbe stata assunta dal Sig. , il quale si sarebbe occupato al tempo dei rapporti con i dipendenti e con i fornitori con il supporto diretto dei vertici di evoluzione delle trattative
Adducevano, infine, una serie di eventi cardine caratterizzanti l ‘ di fine rapporto. In particolare, riferivano le seguenti circostanze fattuali:
la questione relativa al contratto di locazione ad uso parrucchiera di proprietà della sig.ra per il quale avrebbe effettuato ingenti investimenti, salvo poi scoprire che il locale non era idoneo, dal punto di vista igienico-sanitario, all ‘ esercizio dell ‘ attività per il quale era avvenuta la cessione di ramo d ‘ azienda;
a seguito delle tensioni insorte tra le parti, in data 19/09/2018 i sig.ri e in qualità di amministratori di concordavano il testo di una pec da inviare ad al fine di renderle nota l ‘ intenzione di chiedere il pagamento di una serie di voci di credito fino a quel momento maturate, per poi procedere alla riconsegna spontanea e concordata del ramo d ‘ azienda;
-medio tempore, il sig. avrebbe preso accordi con in totale autonomia, inasprendo i rapporti con il sig.
in data 20/09/2018 il sottoscriveva con un ‘ Accordo integrativo ‘ del contratto d’affitto di ramo d’azienda attraverso cui sarebbe stata di fatto svuotata di tutti gli asset attivi;
in data 26/09/2018 l ‘ assemblea convocata dal sig. deliberava la revoca per gravi motivi del sig. dall ‘ incarico di amministratore e, contestualmente, nominava il sig. come nuovo amministratore unico;
in data 27/09/2018 il sig. avrebbe appreso dell ‘ esistenza di un nuovo accordo firmato dal per conto di e da per il trasferimento di tutti i dipendenti, sottoscritto il giorno prima della revoca del da amministratore, ossia il 25/09/2018;
in data 01/10/2018 la restituzione dei locali veniva effettuata dal sig. all ‘ insaputa del sig.
-avrebbe completato le operazioni di inventario in pari data, impegnandosi a corrispondere l ‘ importo derivante dalla valorizzazione del medesimo inventario;
-al verbale risultava comunque già allegato un inventario, privo tuttavia della valutazione dei singoli cespiti.
Gli attori deducevano che la società aveva distorto il contratto di affitto di azienda dalle finalità sue proprie, utilizzando le risorse e la competenza di per gestire in modo solo formalmente indiretto il comparto ristorazione del parco termale: si dolevano del fatto che, per tale via, la convenuta si fosse resa amministratrice di fatto di
ovvero che ne avesse assunto il controllo esterno ex art. 2359, co. 1, n. 3 c.p.c. o che si fosse prodotta in un’abusiva attività di direzione e coordinamento, alla luce del combinato disposto degli artt. 2497, co. 1, e 2497-sexies c.c.
Lamentavano, in subordine, che si fosse resa contrattualmente responsabile di un abuso di dipendenza economica ovvero di esercizio abusivo del diritto ovvero, in via ulteriormente gradata, che si fosse ingiustificatamente arricchita in danno di essi attori, secondo quanto disposto dagli artt. 2041 e 2042 c.c.
Si costituiva parte convenuta con comparsa di costituzione datata 24 settembre 2021, con la quale negava la fondatezza delle domande proposte.
Nel merito, contestava la veridicità delle deduzioni avversarie asserendo che:
-avrebbe operato in totale autonomia gestionale;
le riunioni svolte sarebbero state finalizzate ad una gestione integrata del parco nel suo complesso, con l ‘ obiettivo di agevolare al fine della migliore offerta alla clientela nel comune interesse;
il sistema di incassi mediante braccialetto elettronico sarebbe stato trasparente e tracciabile;
non vi sarebbe stata alcuna manipolazione dei dati degli incassi o qualsivoglia imposizione di storni di somme non dovute;
nello specifico, non avrebbe mai avuto il controllo dei dati relativi agli incassi di tutti gli altri punti vendita, nonché la possibilità di procedere, tramite il proprio personale, allo storno di tali incassi o di modificarli;
-quanto alle disposizioni contrattuali in tema di personale, avrebbe provveduto al pagamento a di tutti i ratei maturati al 31/01/2016 dai dipendenti dell ‘ area ristorativa trasferiti da RAGIONE_SOCIALE, per complessivi Euro 17.272,65;
quanto alle disposizioni contrattuali in tema di uso di parti comuni, costi per utenze, manutenzione e servizi comuni, la suddivisione delle spese sarebbe stata rigorosamente effettuata in base a criteri condivisi e raccolti, per la quasi totalità, in una tabella sottoscritta dal rispetto alla quale l ‘ autenticità di detta sottoscrizione sarebbe stata giudizialmente accertata in altro giudizio;
Made 2 non sarebbe mai stata obbligata ad effettuare servizi o comunque corrispondere un supplemento (nemmeno previsto contrattualmente) ad nel corso degli eventi organizzati nell ‘ ambito del parco termale;
fosse pendente un giudizio innanzi al Tribunale di Verona avente ad oggetto l ‘ opposizione, ritualmente e tempestivamente proposta da avverso il d.i. n. 3802/18 con cui veniva ingiunto il pagamento, senza dilazione, in favore di dell ‘ importo di Euro 260.531,79 -oltre accessori come determinati in decreto -a titolo di incassi dell ‘ attività di ristorazione esercitata nel centro termale.
Con riferimento alla fase temporale che ha caratterizzato lo sciogliersi del rapporto fiduciario tra le due società, parte convenuta rappresentava che:
l ‘ avvio del procedimento di chiusura del negozio quale nuova attività all ‘ interno del era riconducibile alla sfera di responsabilità di e dei suoi professionisti incaricati di assisterla, stante la mancata valutazione circa
da parte del la necessità di dotare il negozio di un autonomo impianto di estrazione d ‘ aria;
non vi era stata alcuna opposizione dell ‘ organo amministrativo al trasferimento dei dipendenti -comunque avvenuto in conformità al disposto di cui all ‘ art. 2112 c.c. -e numerosi contratti a tempo determinato, scaduti il 30/09/2018, non erano stati rinnovati alla concedente e altri lavoratori a tempo indeterminato avevano preferito terminare la loro esperienza;
al verbale di riconsegna del ramo di ristorazione sarebbe stato allegato un inventario completo di magazzino, ma mancante della valorizzazione dei cespiti, che le parti concordemente decidevano di effettuare in contraddittorio in un secondo momento e a cui non è stato dato seguito per l ‘ indisponibilità di e per il contenzioso nel frattempo insorto;
l ‘ accordo integrativo stipulato fra le parti in data 20/09/2018 avrebbe risolto in via bonaria le questioni sollevate da con pec in data 19/05/18 sub all. 15 di parte attrice e in tal senso risultava suscettibile di essere qualificato nei termini di un accordo transattivo nel pieno rispetto dei requisiti di forma previsti dagli artt. 1967 e 2556 c.c. e con ogni conseguenza in punto di inammissibilità, improcedibilità, improponibilità dell ‘ azione avversaria;
– gli attori avrebbero travisato il contenuto del succitato accordo transattivo asserendo ipotetici inadempimenti rispetto all ‘ acquisto dei beni strumentali.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare la sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sub n. R.G. 9566/2018 pendente avanti il Tribunale di Verona, nonché insisteva per il rigetto in toto delle domande formulate dalle attrici.
Le domande di parte attrice non sono fondate per i motivi che si espongono.
In primo luogo, deve essere respinta l’eccezione formulata da parte convenuta di improponibilità, inammissibilità delle domande attoree in forza della scrittura privata del 20.9.2018.
L’accordo integrativo in parola, che espressamente disciplina solo gli aspetti ivi contemplati, senza alcuna efficacia novativa, concerneva le sole questioni inerenti al rilascio dell’azienda , alle sorti del personale e agli investimenti effettuati da
Nell’ultimo paragrafo i paciscenti confermano che ‘il presente accordo riguarda quanto sopra espressamente previsto e … non ha efficacia novativa’, laddove per la disciplina di ogni ‘rapporto economico ed obbligazione conseguente’ rimandano al contratto di affitto di ramo d’azienda ed alle sue modifiche, senza alcuna preclusione di ulteriori domande e/o contestazioni relative a quei profilo.
Tanto premesso, sostiene parte attrice che la gestione del ramo di azienda concesso in affitto doveva spettare in via esclusiva all’affittuario, che dispone dei beni costituenti dell’azienda al fine di conseguire utili e ass ume il rischio di impresa, sostenendo i relativi costi e che sarebbe incompatibile con tale schema contrattuale la collaborazione dell’affittante con l’affittuario e l’esercizio da parte del primo di un potere direttivo su ll’attività del secondo.
Orbene, nel caso di specie già le previsioni contrattuali si ponevano, secondo la difesa di parte attrice, in contrasto con l’assetto di interessi sopra divisato : bastava, infatti, far riferimento all’art. 18 che riconosceva ad il ruolo di ‘dominus di scelte strategiche e di indirizzo aziendale’ nonché imponeva a di accettare le linee generali impartite da
Tale prospettazione di parte non è condivisibile.
Innanzitutto, all’art. 2 veniva chiarito che la gestione del ramo di azienda food and beverage sarebbe stata del tutto indipendente dalla gestione del termale e ancora si evidenziava che le due gestioni sarebbero state tra loro estranee.
Se si guarda in concreto agli aspetti sui quali si esplicava tale potere direttivo, parte attrice estrapola dal contesto l’espressione ‘dominus di scelte strategiche e di indirizzo aziendale’ che invece riguardava specificamente gli orari di apertura del parco, la gestione delle parti comuni, il coordinamento dell’immagine aziendale e dei servizi che interessavano tutta la struttura (art. 18.6).
Si tratta insomm a di un’attività di coordinamento dettata dal fatto che operava in una struttura più ampia, ossia il parco termale, e risponde alla medesima logica anche il fatto che il personale delle due società indossasse la stessa uniforme con apposti gli stessi loghi.
Anche il contenuto delle riunioni periodiche, dove volte a verificare il gradimento in capo alla clientela del servizio offerto, compreso quello ristorativo, risponde alla medesima logica di coordinamento.
Il contenuto contrattuale del contratto non sancisce, in definitiva, alcun potere di ingerenza e direzione del rapporto in capo a
Guardando al concreto atteggiarsi del rapporto negoziale, evidenziava parte attrice che l’utilizzo indebito dello strumento negoziale avrebbe reso possibile il concretarsi da parte di
di un’ingerenza illecita nella gestione di
A titolo esemplificativo, gli attori adducevano: l’obbligo per di indire riunioni periodiche apparentemente intese alla disamina del grado di soddisfazione della clientela dell’area ristorazione, ma poi divenute strumento con cui la direzione di individuava degli obiettivi strategici, riguardanti anche e soprattutto nonché impartiva a quest’ultima direttive operative; né , secondo parte attrice, andava trascurato che, per rendere effettivo il collegamento tra le due società, assumeva il Sig. con l’assegnazione al medesimo del compito di facilitare la reciproca operatività, alla cui retribuzione concorreva con il pagamento di € 1.700,00 mensili; la richiesta di contributi in danaro o servizi per iniziative che non avevano alcuna ricaduta sull’attività del comparto ristorazione; l’opaca gestione del concorso alle spese per
i consumi e le attività manutentive delle aree comuni; la pratica degli storni dei ricavi contabilizzati dal sistema centralizzato.
Per i dipendenti, la stessa convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta ha ammesso che i dipendenti fruivano di un menu fisso, il cui prezzo era concordato in 5 euro per un primo e una bevanda e in 6 euro per un secondo piatto e una bibita, Made aveva emesso 1000 buoni che aveva diviso tra i propri dipendenti.
Orbene, le prove orali assunte smentiscono la ricostruzione fattuale e giuridica proposta da parte attrice.
CONTENUTO DELLE RIUNIONI PERIODICHE e DIRETTIVE IMPARTITE A MADE2
I testi ed hanno escluso che impartisse istruzioni a
La prima ha precisato che gli orari della ristorazione dovevano seguire quelli del parco tematico, mentre godeva di maggiore autonomia nell’unico punto di ristorazione con accesso dall’esterno, per il quale vi era una cert a flessibilità di orari.
Il secondo ha specificato che le riunioni erano su temi di interesse generale e che riguardavano interscambi sui comportamenti da tenere e il sig. fungeva da ponte tra le due società.
Il teste responsabile operativo dell’area termale, ha riferito che doveva adattarsi agli orari di ma nulla ha saputo dire su ingerenze sul menu proposto da
Quanto alle riunioni, aventi cadenza settimanale e che si tenevano con i dipendenti di 2 e spesso senza la partecipazione dei sig.ri e ha riferito che riguardavano problemat iche relative all’operatività ordinaria.
La teste che si occupava prevalentemente della parte termale, ha affermato che nel corso di queste riunioni venivano fornite alla referente di i dati richiesti, ad es. i prodotti venduti, le vendite effettuate etc anche a mezzo della stampa di appositi tabulati.
Quanto allo chef , i testi e hanno escluso che abbia imposto l’assunzione dello chef e l’importo del la
sua retribuzione; il cuoco era già dipendente del precedente affittuario e percepiva la retribuzione di € 5.000, in misura pari al suo precedente stipendio.
L’unico teste che ha fornito una versione dissonante è : egli ha invece dichiarato che imponeva il menù, la scelta dei fornitori nonché l’assunzione del teste .
Si tratta di teste che in quanto socio al 50% di risulta meno attendibile degli altri testi, pur se capace ai sensi dell’art. 246 cpc, avendo un chiaro interesse fattuale all’esito favorevole della lite in capo a
2) VIAGGI IN GERMANIA
La teste ha precisato che il viaggio in Germania al quale ha partecipato unitamente ad altri esponenti di secondo una consolidata tradizione di quest’ultima società, non aveva come mira il rinnovo della struttura ristorativa, che è rimasta invariata, quanto piuttosto della struttura termale.
3) SISTEMA DI INCASSI e
Il sistema di gestione dei pagamenti della clientela prevedeva la consegna al cliente al momento dell’ingresso di un braccialetto elettronico, sul quale venivano addebitati tutti gli acquisti, che il cliente saldava alla cassa centrale al momento dell’uscita.
In primo luogo, va precisato che il locale denominato ‘RAGIONE_SOCIALE‘, trovandosi all’esterno del parco centrale, aveva un sistema di incasso indipendente dal server centrale di che riceveva da un estratto del proprio registro dei corrispettivi.
Le casse centrali erano gestite da personale di mentre i punti vendita indicati nel doc. 14 fasc. conv., dove sono elencati tutti gli acquisti effettuati dai clienti e gli storni, erano gestiti solo da personale di come ammesso anche dal sig. in sede di interrogatorio formale.
La teste ha spiegato in modo convincente il sistema di funzionamento delle casse centrali e degli storni.
Ha riferito di aver estrapolato personalmente il doc. 14, che consiste in un tabulato tratto dal sistema gestionale delle casse centrali, che registra tutte le transazioni effettuate all’interno del parc o. Gli storni che le sono stati rammostrati erano relativi ai punti di ristorazione e sono stati effettuati da chi stava in cassa nel singolo punto vendita, ovvero da
dipendenti di Per gli storni alle casse centrali era richiesta l’autorizzazione dei sig.ri o o di loro delegati.
È stato inoltre chiarito che dopo l’ordine ma prima della consumazione potevano essere effettuati storni, che risultano tracciati nel sistema gestionale delle casse centrali.
Anche la teste
ha confermato questa versione.
Del resto, la stessa teste di parte attrice ha ammesso che, se si sbagliava a fare l’ordine, anche se si correggeva nell’immediatezza, ne rimaneva traccia nel gestionale.
4) RIMBORSO DEI COSTI DELL’UTENZA
Si tratta di domanda prettamente contrattuale, già proposta avanti al Tribunale di Verona che, con sentenza n. 1501 del 2022 (doc. 65 fasc. conv.) ha confermato l’esistenza di un accordo tra le parti sulla ripartizione delle spese e ha ritenuto infondate le contestazioni di
5)EVENTI PROMOZIONALI CON RAGIONE_SOCIALE CHIEVO VERONA e altri; accordo con CENE con i SOCI
L’evento organizzato con l’Associazione Calcio Chievo Verona nel 2016 è stato remunerato, a seguito di specifiche intese, con la consegna a di biglietti di ingresso al parco termale, come da quietanze prodotte da parte conv. sub doc. 2, recanti la sottoscrizione dell’ e del
Lo stesso è a dirsi per l’evento Scaligera Basket del 29.3.2017 (v. doc. 4 fasc. conv.) Conforme è risultata anche la testimonianza della teste ha
Quanto all’evento con ACI Verona del 4.4.2016, la teste dichiarato che i costi sono stati integralmente sostenuti da RAGIONE_SOCIALE.
Con riferimento alla fiera degli sposi tenutasi in data 4.2.20217, i testi hanno dichiarato che l’evento non si è svolto nel parco termale, che si è fatta carico dei costi per l’affitto degli spazi espositivi e che se ha partecipato e ha effettuato degli esborsi, li ha pattuiti con l’ente fiera (v. testimonianze e ).
Quanto al ricevimento per la società RAGIONE_SOCIALE, la teste ha dichiarato che era intervenuto un accordo tra le due società, che prevedeva il riaddebito con emissione di fattura da ad dei costi sostenuti dalla prima, e che la fattura (doc. 5 fasc. conv.) è stata pagata.
I partecipanti alla cena organizzata per l’ente RAGIONE_SOCIALE hanno pagato personalmente l’importo pattuito (cfr. testimonianza ).
Infine, la teste ha dichiarato di aver ricevuto a mani del sig. il pagamento per la festa per il compleanno della figlia, celebrato in data 16.3.2016. Pertanto, gli assunti di parte attrice non hanno trovato conferma nelle prove orali assunte.
In data 30/12/2015 concludeva con la società concessionaria pubblicitaria di Mediaset, un accordo in forza del quale la seconda vendeva al parco termale degli spazi pubblicitari sulle reti Mediaset in cambio di prodotti/servizi da offrire gratuitamente. Il contratto, il cui termine finale di efficacia era inizialmente previsto fino al 30/06/2016, veniva poi prorogato al 31 dicembre di quello stesso anno.
Sostiene parte attrice che e furono costrette a partecipare con prodotti e servizi per un controvalore di € 600.000.
Innanzitutto, non è parte del presente giudizio e i corrispettivi includono in prevalenza prestazioni termali.
Come si evince dalla tabella riportata a pag. 28 dell’atto di citazione, le prestazioni relative alla ristorazione avevano invece un valore limitato ad € 33.000.
Tali servizi sono stati compensati con biglietti omaggio da consegnare ai clienti di È evidente che la clientela che accedeva tramite biglietti omaggio doveva pagare servizi e beni acquistati all’interno del parco, compreso quelli ristorativi e ciò andava a vantaggio di
Così ricostruito il quadro fattuale, possono essere delibate come segue le domande proposte da parte attrice.
(I) ASSUNZIONE DA PARTE DI DELLA QUALITÀ DI AMMINISTRATORE DI FATTO DI MADE2
U na società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che: a) sia designato dalla persona giuridica amministrante un ‘rappresentante persona fisica’ che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata; b) la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e responsabilità dell’amministratore persona fisica, in solido con la società amministratrice designante.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, al quale il Tribunale intende dare continuità, l ‘amministratore di fatto viene positivamente individuato quando si realizza la compresenza dei seguenti elementi: (i) mancanza di un’efficace investitura assembleare; (ii) attività di gestione svolta in maniera continuativa, non episodica od occasionale; (iii) autonomia decisionale interna ed esterna, con funzioni operative e di rappresentanza. La prova della posizione di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria.’ Così anche ‘in tema di società, la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, si accerti essersi inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, va considerata amministratore di fatto ove tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza» (Cass. Sez. 5, Ord. 19/01/2022 n. 1546; Cass., 01/03/2016, n. 4045).
Orbene, nel caso di specie sarebbe stato il sig. che agiva su mandato del Consiglio di Amministrazione di a fornire le indicazioni vincolanti in ordine alle attività da svolgere, in tesi di parte attrice.
Orbene, il sig. che era responsabile delle casse centrali, fungeva da tramite tra le due società e si interfacciava con la quale, per accordo interno con sosteneva in parte il costo della sua retribuzione, pur essendo il dipendente di
la quale predisponeva la busta paga e corrispondeva la retribuzione (cfr. testimonianze il quale ha specificato che il svolgeva attività di controllo sulla contabilità e dava indicazioni).
Il teste della cui attendibilità non vi sono ragioni di dubitare poiché da anni non è più dipendente di ha dichiarato che si occupava dell’attività ristorativa, svolgeva attività di coordinamento e supervisione e si occupava di tutte le attività operative
conseguenti (ad es. pianificazioni presenze dipendenti, ordini fornitori). Inoltre, ha dichiarato che ogni mattina faceva il punto dei ricavi del giorno precedente e ne parlava tendenzialmente con il sig. che era presente di mattina o con il sig. se era presente.
Ha specificato, su precisa domanda, che assumeva le proprie determinazioni in autonomia e che egli si limitava talvolta a proporre migliorie o suggerimenti.
L’istruttoria svolta non ha consentito di individuare tramite quale persona fisica svolgesse l’attività di amministratore di fatto di dovendosi escludere che fosse il ad agire in nome e per conto di né tantomeno sussiste la prova che fossero impartite dal Cda di istruzioni vincolanti per la gestione ordinaria e straordinaria di Gli unici vincoli imposti, come sopra già illustrato, sostanzialmente riguardanti gli orari e gli spazi comuni, le divise e gli standard qualitativi, trovavano il loro fondamento nella necessità di coordinamento dell’attività d i ristorazione con quelle termale che si svolgevano entrambe all’interno dello stesso parco tematico.
(ii)ATTIVITà DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
Ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 2497 c.c. occorre la prova: a) dell’esercizio da parte di una società di attività di direzione e coordinamento nei confronti di altre; b) dell’antigiuridicità della condotta, cioè dell’esercizio di quell’attività nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, dunque estraneo a quello della società soggetta alla sua direzione e coordinamento e in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società sottoposte ad essa; c) dell’evento dannoso, ovvero del pregiudizio arrecato al valore o alla redditività della partecipazione; d) del nesso di causalità tra condotta ed evento.
L ‘attività di direzione e coordinamento è una attività di fatto, giuridicamente rilevante, che si esplica come influenza dominante sulle scelte e determinazioni gestorie degli amministratori della società eterodiretta che ne sono naturali referenti e destinatari. Tale attività, quindi, si distingue dall’amministrazione di fatto della società controllata, in quanto l’ente dirigente non agisce compiendo esso stesso atti di gestione della società eterodiretta rilevanti verso i terzi o spendendo il nome di lei. Invece, l’ente dirigente influenza o determina le scelte gestorie operate dagli amministratori della società diretta, che si
tradurranno in atti gestori rilevanti verso i terzi compiuti, in esecuzione delle direttive, dagli amministratori della società diretta (Trib. Roma 16.2.2022).
Per quanto sopra esposto nel paragrafo precedente e in quello relativo al concreto atteggiarsi del rapporto contrattuale, ove sono state analiticamente esaminate le risultanze istruttorie, non vi è prova che svolgesse attività di direzione e coordinamento nei confronti di ovvero che imponesse a o determinasse le scelte gestorie in capo all’attrice .
(iii) CONTROLLO ESTERNO DI
DELL’ART.
2359, PRIMO COMMA, N. 3 C.C
La configurabilità del controllo esterno di una società su di un’altra – quale disciplinata dal comma 1, n. 3, dell’art. 2359 c.c. consistente nella influenza dominante che la controllante esercita sulla controllata in virtù di particolari vincoli contrattuali e che non si fonda invece su partecipazioni al capitale (quindi su un potere di esercizio effettivo del diritto di voto in assemblea) -, postula la esistenza di determinati rapporti contrattuali la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata;
Tale carattere «esistenziale» del rapporto contrattuale deve desumersi non dal tipo di contratto in sé non esistendo nell’ordinamento italiano una specifica tipologia di contratti di dominio o di controllo di impresa – ma dal concreto atteggiarsi del suo contenuto, che lo renda, nel caso singolo, vitale per la società controllata (Cass. civ. 12094 del 2001).
Secondo consolidata giurisprudenza, i vincoli contrattuali rilevanti ai fini della sussistenza di tale controllo sono quelli la cui costituzione ed il cui perdurare rappresentino la condizione di esistenza e di sopravvivenza della capacità di impresa della società controllata. La società controllata deve trovarsi in uno stato di soggezione tale da condizionarne concretamente la gestione e l’indirizzo strategico. Accade, inoltre, in questi casi – e si tratta di fatto rilevante che il venir meno dell’accordo contrattuale abbia l’effetto di pregiudicare, anche in modo irreversibile, l’attività imprenditoriale della società controllata.
I tipi contrattuali suscettibili (in astratto) di radicare il c.d. controllo esterno sono, a titolo esemplificativo, i seguenti: i) contratti di agenzia; ii) i contratti di somministrazione di merci in esclusiva; iii) i contratti di concessione di vendita in esclusiva (così Trib. Palermo
3 giugno 2010, in Foro it., 2011, I, 931); iv) i contratti di licenza (Così Cass., Sez. I, 27 settembre 2001, n. 12094); v) i contratti di know how; vi) i contratti di franchising; vii) i contratti di subfornitura; viii) i contratti di somministrazione di prodotti fabbricati in regime di monopolio; ix) i contratti di commissione; x) i contratti di finanziamento.
Nel caso di specie, è pacifico in causa che la società fu costituita all’apposito scopo di condurre l’attività ristorativa nel parco termale di affiancandosi in tal modo all’altra società riferibile ai medesimi soci, che gestiva la zona termale.
Il contratto di affitto stipulato in data 1.2.2016 aveva una durata originariamente triennale, sino al 31.1.2019, tacitamente rinnovabile (cfr. art. 5) potendo comunque le parti risolvere d’accordo il contratto in qualunque momento; con atto del 11.9.2017, a modifica del contratto di affitto di ramo di azienda, le parti convenivano di ridurre la durata del rapporto d’affitto di ramo d’azienda al 30.9.2018 ed, altresì, una riduzione del canone dal 1.6.2018 al 30.9.2018 nella componente parametrata al fatturato al netto di IVA pari al 19% (anziché al 24%), salvo un meccanismo di adeguamento al raggiungimento di determinate soglie di fatturato ivi indicate, fermi e validi tutti gli altri patti originariamente previsti; infine, le parti stipulavano un ulteriore accordo integrativo in data 20.9.2018.
La cessazione anticipata del contratto, avente comunque una durata limitata a soli tre anni, è stata stabilita bilateralmente dalle parti e non a seguito di recesso unilaterale di e risente anche delle difficoltà incontrate dall’affittuaria nel raggiungere gli obiettivi di fatturato originariamente concordati, tanto che nella modifica è stato altresì ridotto il canone.
In ogni caso, ‘i particolari vincoli contrattuali, idonei a configurare l’influenza dominante esterna, devono rappresentare una vera e propria condizione di esistenza e di sopravvivenza, a loro volta, non della societ à in s é , intesa come semplice dato di realt à , bens ì della capacit à di impresa, ovvero delle risorse economico-produttive strutturalmente orientate rispetto ai vincoli contrattuali che la legano alla controllante e da questi, pertanto, funzionalmente dipendenti’ (così Trib. Monza 26.08.2004).
Tale situazione non sussiste quando ‘la società che si assume controllata possa sciogliersi dai vincoli contrattuali che la legano alla controllante ed instaurare identici rapporti contrattuali con altre societ à’ (così Corte App. Milano 28.04.1994).
non ha fornito neppure alcuna prova indiziaria sull’impossibilità di proseguire la propria attività caratteristica.
(iv) ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA
I presupposti dell’azione sono stati tratteggiati dalla giurisprudenza di legittimità come segue
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23 ottobre 2024, n. 27435: ‘ Il divieto di abuso di dipendenza economica, previsto dall’art. 9 della l. n. 192 del 1998, avendo il duplice scopo di riequilibrare la posizione di forza nel singolo contratto e di tutelare i meccanismi concorrenziali del mercato, presuppone la sussistenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un eccessivo squilibrio nelle rispettive prestazioni, di cui costituisce elemento sintomatico la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti, nonché l’abuso di tale situazione, che ricorre allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia volta, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui. Giova rammentare che l’art. 9 L. n. 192 del 1998 vieta l’abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice (primo comma), prevedendo che il patto attraverso il quale si realizzi l’abuso di dipendenza economica è nullo (terzo comma); la norma chiarisce che si considera dipendenza economica la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, imponendo che la valutazione di tale requisito tenga conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l’abuso di repe rire sul mercato alternative soddisfacenti; specifica, poi, che l’abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto (secondo comma); come condivisibilmente evidenziato in dottrina, la fattispecie assolve a una duplice funzione, di riequilibrio della posizione di forza nella singola relazione contrattuale e di tutela dei meccanismi concorrenziali del mercato; il divieto di abuso di dipendenza economica costituisce peculiare espressione di un principio generale finalizzato a caratterizzare l’intero sistema dei rapporti di mercato (così, Cass. 23 luglio 2014, n. 16787) e, in quanto tale, presenta una applicazione che può prescindere
dall’esistenza di uno specifico rapporto di subfornitura (cfr. Cass., Sez. Un., 25 novembre 2011, n. 24906); la situazione di dipendenza economica ricorre allorché si sia in presenza di una disparità di potere contrattuale tale da determinare un “eccessivo squilibrio” nelle rispettive prestazioni e, a tal fine, la mancanza di reali possibilità di reperire nel mercato alternative soddisfacenti ne costituisce elemento sintomatico, comportando sempre, almeno potenzialmente, la possibilità di determinare squilibri nelle prestazioni contrattuali; il requisito dell’abuso ricorre, invece, allorché la condotta arbitraria sia contraria a buona fede, ovvero sia finalizzata, in vista di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, ad appropriarsi del margine di profitto altrui (cfr. Cass. 20 gennaio 2020, n. 1184)’.
Orbene, posto che la presenza sul mercato di alternative commerciali concrete e soddisfacenti è uno dei fattori fondamentali per valutare l’esistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica ex art. 9 della L. n. 192 del 1998, non è stata fornita alcuna prova da parte di dell’impossibilità di trovare altri sbocchi di mercato (Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 13 settembre /2024, n. 24680).
(v) ESERCIZIO ABUSIVO DEL DIRITTO
Secondo consolidata giurisprudenza della S.C. Corte, gli articoli 1175 e 1375 c.c. impongono ai soggetti contraenti un obbligo di reciproca lealtà di condotta nella fase di esecuzione del dettato contrattuale e la violazione di tale obbligo costituisce di per sé inadempimento contrattuale, senza che sia necessario il proposito di recare pregiudizio alla controparte (ex multis, tra le più recenti Cass. n 16024 del 2024).
Orbene, la domanda è infondata, non essendo stata accertata alcuna violazione della regola di buona fede e correttezza da parte di
(vi) ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
Secondo S.U. 33954 del 2023, che ha attenuato il requisito della sussidiarietà in senso astratto, sarà sempre ammissibile la proposizione dell’azione di ingiustificato arricchimento qualora il rigetto della domanda risarcitoria sia ascrivibile a ragioni che consentano di affermare la carenza del titolo posto a fondamento della relativa domanda, come in caso di carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o in caso di elementi impeditivi.
Pertanto, l’azione è nel caso specifico ammissibile ma infondata.
Ed invero, sostiene parte attrice che essa avrebbe dovuto farsi carico di oneri e spese non dovuti e ciò avrebbe determinato un suo impoverimento, ma alcuna delle doglianze di parte attrice ha trovato positivo riscontro nelle prove raccolte.
In conclusione, essendo infondate tutte le domande proposte nell’an, rimane assorbita la trattazione delle domande risarcitorie, omessa ogni istruttoria al riguardo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo lo scaglione delle cause di valore indeterminabile di media complessità, con aumento per il numero di parti ex art. 4 comma 2 DM 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4162/2021 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:
-Rigetta integralmente le domande di parte attrice;
-Condanna gli attori e al pagamento, in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in € 13.737,00 per compenso, oltre spese generali, Iva se dovuta e Cpa come per legge.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025
Il Giudice est. Dott.ssa NOME COGNOME
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME