Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4069 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4069 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8857/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME -ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME.
–
contro
ricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 2485/2020 depositata il 24/9/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME:
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, avverso la sentenza n. 2485 del 24 settembre 2020 con cui la Corte d’Appello di Venezia rigettava il suo appello avverso la sentenza n. 367/2018, con cui il Tribunale di Verona aveva rigettato le domande da essa proposte nei confronti di RAGIONE_SOCIALE di seguito per brevità VGI, ed invece, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, aveva dichiarato che i due contratti intercorsi tra le parti -la concessione di vendita di autovetture Audi ed il contratto di service partner – erano risolti per giusta causa, rispettivamente ai sensi dell’art. 19.a.1. della concessione di vendita e dell’art. 20.a.1. del contratto di service partner , dato che RAGIONE_SOCIALE non aveva raggiunto l’obiettivo stabilità per le vendite degli anni 2012 e 2013.
Resiste con controricorso VGI.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La società ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 112 c.p.c. e 342 c.c. in ordine alla interpretazione della domanda avanzata da RAGIONE_SOCIALE: omessa pronuncia su una domanda e su un motivo di appello’.
Lamenta che la corte d’appello, nel confermare la decisione di primo grado, ha trascurato completamente i motivi di gravame ed avrebbe omesso di pronunciarsi su uno di essi, ovvero sulla violazione da parte di VGI degli accordi contrattuali tra le parti, con particolare riferimento all’articolo 2.7.a.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all’art. 112 c.p.c. e 115 c.p.c. in ordine alla interpretazione della domanda e travisamento della stessa e dell’art. 132 per contraddittorietà della stessa’.
Sostiene che l’interpretazione della domanda offerta dalla corte territoriale contrasta con il tenore letterale della stessa, laddove imputa all’appellante RAGIONE_SOCIALE di aver invocato la violazione dell’esclusiva territoriale, mentre essa si era lamentata delle indebite interferenze di rivenditori paralleli, agevolate dalla tolleranza di VGI in violazione del citato articolo 2.7.a.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 115, primo comma, c.p.c. in ordine alla mancata valutazione dei fatti non contestati ed anzi ammessi dalla stessa controparte’.
Lamenta che la corte territoriale fonda la sua decisione sul rilievo che le vendite parallele di auto nuove avrebbero comportato una responsabilità di VIG solo in presenza di un’area esclusiva di vendita, senza considerare che la questione inerente all’esclusiva, mai contrattualmente pattuita dalle parti, non era mai stata invocata in causa da RAGIONE_SOCIALE
Lamenta inoltre che l’impugnata sentenza afferma la mancanza di prova delle vendite cd. ‘parallele’, senza considerare che in corso di causa, reputandole normalmente rientranti nel libero mercato, la stessa VGI ne aveva pacificamente riconosciuto l’esistenza.
Con il quarto motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza del procedimento ex art. 360, n. 4, cod. civ. in relazione agli artt. 132 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., per avere la Corte di merito ritenuta insussistente la prova delle vendite parallele senza esaminare la richiesta di ordine di esibizione a ciò finalizzato’.
Lamenta che la corte di merito avrebbe trascurato di esaminare la sua istanza istruttoria di ordine di esibizione, relativa alle vendite di autovetture nuove a marchio Audi operate nelle aree limitrofe alla sede di essa RAGIONE_SOCIALE per poi illogicamente ritenere mancante la prova delle indebite vendite parallele.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 2729 c.c., ed agli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver escluso la riconducibilità alla casa madre VGI della comunicazione di Volkswagen Financial RAGIONE_SOCIALE, nonostante indizi gravi precisi e concordanti’.
Adduce che la corte di merito non ha valorizzato, neppure in via presuntiva, la produzione da parte di RAGIONE_SOCIALE di una comunicazione inviata da una società del gruppo Volkswagen, ove veniva indicato quale rivenditore autorizzato un soggetto estraneo alla rete vendite.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 132 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. ed omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. per travisamento del materiale probatorio con riferimento alle dichiarazioni integrali del teste COGNOME e dalle due sentenze depositate da VGI’.
Afferma che il giudice d’appello non ha esaminato il fatto decisivo della riduzione della rete vendita da parte di VGI in
epoca ben antecedente alla stipula dei contratti con RAGIONE_SOCIALE ed ha pure travisato le prove sul punto.
Con il settimo motivo la ricorrente denuncia ‘Nullità della sentenza e del procedimento dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulla domanda avente ad oggetto l’abuso di dipendenza economica e la violazione dei doveri ex art. 1175 e 1375 cod. civ.’.
Adduce di avere specificamente prospettato, dapprima in primo grado e poi in apposito motivo di appello, che VGI aveva abusato della dipendenza economica creatasi in corso di rapporto con violazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., e che, tuttavia, l’impugnata sentenza aveva omesso di statuire su tale motivo di appello.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia ‘Violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. in ordine alla illegittimità del recesso e cioè in rapporto ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza’.
Lamenta che, nell’affermare la presunta legittimità del recesso di RAGIONE_SOCIALE dai rapporti contrattuali con essa RAGIONE_SOCIALE, il giudice di appello ha integralmente recepito gli assunti di controparte, senza invece considerare che il recesso era stato esercitato da RAGIONE_SOCIALE in violazione dei principi di proporzionalità, buona fede e correttezza, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e più volte richiamati nei propri atti da ll’attuale ricorrente.
Ragioni di ordine logico impongono di scrutinare prioritariamente e congiuntamente il primo, secondo, terzo e settimo motivo, stante la loro stretta connessione.
9.1. I suddetti motivi sono fondati.
Dalla lettura dell’impugnata sentenza emerge che la corte territoriale: a) ha ritenuto che RAGIONE_SOCIALE avesse domandato l’accertamento della violazione da parte di VGI di un patto di
esclusiva territoriale; b) ha affermato l’inesistenza dell’esclusiva; c) ha quindi rigettato l’appello.
In tal modo la corte di merito non si è pronunciata sul secondo motivo di appello – con cui RAGIONE_SOCIALE lamentava la vendita di autovetture nuove a marchio Audi da parte di soggetti non autorizzati, cd. rivenditori paralleli – pur correttamente riportandone il contenuto dal seguente tenore: ‘costituisce inadempimento della casa madre il fatto che rivenditori estranei alla rete Ufficiale Audi possano esporre e vendere auto nuove e soprattutto in zona ove opera ciascun concessionario ufficiale’ (p. 12, punto 9).
La corte territoriale ha infatti fondato la sua motivazione sul richiamo di numerose clausole del contratto di concessione di vendita, tra cui l’art. 1.2. e l’art. 1.5. lett. a), ma ha del tutto omesso di considerare il disposto -evidentemente protettivo della posizione della concessionaria dell’art. 2.7.a., che la società ricorrente trascrive nel ricorso, prevedente che, ‘così come espressamente statuito in tutti i contratti di concessione stipulati con VGI per la vendita dei prodotti, il concessionario non potrà fornire gli stessi … ad operatori commerciali diversi dagli appartenenti alla Rete europea che sono a loro volta autorizzati alla rivendita di autoveicoli contrassegnati con il marchio’.
Quindi, il giudice d’appello, nel ritenere dirimente l’inesistenza di una esclusiva territoriale, ha totalmente omesso di esaminare la succitata clausola 2.7.a. nello scrutinare la domanda, proposta sin dal primo grado e ribadita in uno specifico motivo di appello da RAGIONE_SOCIALE, di accertamento dell’inadempimento di VGI attribuito secondo un duplice ed evidente profilo, e cioè sia per aver consentito ad operatori non autorizzati di vendere comunque auto nuove a marchio Audi, sia per mancato intervento ad eliminare il fenomeno di queste ‘vendite parallele’, pur segnalatole da COGNOME che -nella sua prospettazione – si
era ritrovata così la concorrenza di rivenditori non ufficiali che pure offrivano prezzi di vendita più vantaggiosi, non avendo dovuto sostenere gli ingenti costi che invece gravavano sul rivenditore ufficiale.
Invero, il giudice d’appello ha osservato che secondo il primo giudice non vi sarebbe stata ‘rilevanza’ nell’attribuzione a Volkswagen dalla controparte, la concessionaria COGNOME, di ‘tre motivi di inadempimento’, cioè che Volkswagen ‘avrebbe omesso, nonostante le numerose richieste …, di intervenire al fine di contrastare le invasioni territoriali … da altre imprese non appartenenti alla rete di vendita ufficiale Audi (sentenza, p.12); e il giudice del gravame esamina la relativa doglianza come attinente alla clausola di esclusiva su una zona, negandone la sussistenza (sentenza, p.12ss.).
Però, nelle precisate conclusioni della società COGNOME -riportate pure nella sentenza d’appello a p.9 si era chiesto, ‘previo accertamento dell’inadempimento’ di Volkswagen ‘al contratto di concessione di vendita … nonché previo accertamento dell’abuso di dipendenza economica e/o abuso del diritto e/o violazione dei canoni di buona fede e correttezza’ di Volkswagen nei confronti della concessionaria COGNOME, di ‘dichiarare la risoluzione per inadempimento’ e risarcire i danni (il che naturalmente riguarda il periodo anteriore alla cessazione del rapporto disposta, previo biennio ulteriore contrattualmente previsto, dalla casa automobilistica): inadempimento che coinvolge proprio la clausola 2.7.a., clausola che la corte territoriale, invece, non ha neppure considerata alla luce della buona fede (che ovviamente significa, sul piano oggettivo, anche collaborazione: id est evitare, in adempimento di tale clausola, la vendita ‘libera’ delle Audi, vigilando non certo i terzi estranei a Volkswagen -questi sì liberi, perché non legati da alcun patto con la produttrice e con la concessionaria -ma il resto della rete,
cioè gli altri concessionari di Volkswagen; e per superare la clausola 2.7.a. allora -si osserva incidenter -l’unica via sarebbe la sua presenza esclusivamente nel contratto Volkswagen/COGNOME, e non quindi nei contratti di Volkswagen con gli altri suoi concessionari). Ciò non è stato affatto vagliato dalla corte territoriale, proprio per omessa considerazione proprio della clausola 2.7.a., che è regola ictu oculi diversa dall’esclusiva di zona e dagli articoli 1.2 e 1.5 (v. sentenza, p.12-13) in quanto riguarda la vigilanza sulla rete, non un diretto favore verso imprese ‘terze’.
Sulla domanda de qua , dunque, non vi è esame: è pertanto fondata la denunciata violazione dell’articolo 112 c.p.c. rinvenibile nel primo e nel secondo motivo, cui si lega anche il terzo pur se non lo invoca in rubrica.
9.2. Un secondo profilo del rispetto dell’articolo 112 c.p.c. si rinviene anche nel settimo motivo di ricorso: la corte territoriale, pur avendo riportato puntualmente le domande e le doglianze svolte in tal senso dall’appellante RAGIONE_SOCIALE (v. p. 9 della sentenza impugnata), ha completamente omesso di pronunciarsi in relazione al prospettato abuso di dipendenza economica ed alla violazione degli art. 1175 e 1375 cod. civ. da parte di RAGIONE_SOCIALE ai danni di RAGIONE_SOCIALE, ed è quindi incorsa in omessa pronuncia (v. tra le tante Cass., 20/09/2021, n. 25359; Cass., 11/01/2022, n. 651).
10. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il terzo ed il settimo motivo, mentre gli altri vanno dichiarati assorbiti.
L’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Venezia, in altra sezione e in diversa composizione, per nuovo esame in applicazione dei suindicati principi ed anche per provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
accoglie il primo, il secondo, il terzo ed il settimo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’Appello di Venezia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza