Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 8066 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 8066 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 3820/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 1884/2020 depositata il 20/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.- Due società, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, vengono costituite per scissione della originaria società RAGIONE_SOCIALE, e subentrano nel rapporto di somministrazione di gas vapore che la società madre aveva in essere da tempo con la società RAGIONE_SOCIALE, poi RAGIONE_SOCIALE.
Quest’ultima acquista il vapore da terzi (RAGIONE_SOCIALE ed altri) e lo rivende ai clienti finali, come nel caso delle due società qui ricorrenti.
Nel 2008 il contratto di somministrazione si rinnova, ma la RAGIONE_SOCIALE pretende un notevole aumento del prezzo del gas, di circa l’80% rispetto all’anno precedente.
Le due società clienti stipulano il rinnovo, ma poi, dopo avere pagato la fornitura, agiscono in giudizio per la ripetizione di indebito, chiedendo che si accerti la nullità del contratto per abuso di dipendenza economica.
2.- Il Tribunale di Milano espleta una consulenza tecnica, che accerta l’aumento del prezzo, lasciando, per certi versi, incerte le cause di quel rialzo: il che induce il Tribunale a ritenere che la RAGIONE_SOCIALE abbia abusato di una dipendenza economica per imporre quell’aumento, e di conseguenza accoglie la domanda.
3.- La Corte di Appello di Milano invece riforma la decisione escludendo l’abuso di dipendenza economica, e questa decisione è qui impugnata da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE con due motivi di
ricorso, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE si è costituita ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato che
Il collegio rileva che il ricorso è di competenza tabellare della prima sezione: si fa questione di abuso di dipendenza economica, la cui cognizione spetta alla prima sezione, quale che sia il rapporto contrattuale in cui l’abuso si realizza. Qui l’abuso è imputato in un contratto di somministrazione, che è di ‘competenza’ di questa sezione, ma non si discute di alcun aspetto della somministrazione, bensì, per l’appunto, solo dell’abuso di posizione dominante.
Anche ad ammettere che l’azione nasce come ripetizione di indebito, è evidente che la ripetizione è il petitum che ha la sua causa petendi nell’abuso di posizione dominante e conseguente nullità del contratto.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso alla 1^ Sezione, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, il 20/02/2024.