Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 6594 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 6594 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6623/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-ricorrente-
contro
Fallimento RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME,
-controricorrente-
nonché contro
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, Procura Generale presso la Corte d’ Appello Di Lecce, NOME COGNOME, NOME COGNOME, Tribunale di Lecce, RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE, società RAGIONE_SOCIALE, NOME NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, NOME COGNOME NOME, NOME, RAGIONE_SOCIALE e NOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME, NOME COGNOME,
-intimati- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 2/2024 depositata il 05/02/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 4/10/2019 il Tribunale di Lecce dichiarò aperta la procedura di concordato preventivo della società RAGIONE_SOCIALE (procedura n.11/2018); a seguito di informativa dei Commissari Giudiziali con la quale si rappresentava che, all’esito di accertamenti peritali fatti effettuare dagli organi della procedura, il valore del compendio mobiliare ed immobiliare risultava essere inferiore del 37% rispetto a quello indicato nel piano concordatario, con conseguente venir meno dei requisiti di ammissibilità del concordato, il Tribunale dispose l’apertura del subprocedimento ex art. 173 l.fall., definito il quale il Tribunale, con decreto del 5/2/2021, fu revocata l’ammissione al concordato preventivo.
Successivamente, in data 12/2/2021, RAGIONE_SOCIALE propose domanda di ammissione ex art. 161, comma 6, l.fall. riservandosi di depositare la domanda, il piano e la documentazione nel termine fissato dall’autorità giudiziaria (proc. n. 2/2021); il Tribunale, all’esito dell’udienza ex art 15. l.fall. del 23/3/2021, fissata in quanto era stata richiesta la dichiarazione di fallimento dall’ufficio del pubblico ministero (proc. n. 28/2021), riuniti i procedimenti, dichiarò con decreto l’inammissibilità
della domanda ‘prenotativa’ di ammissione al concordato e, con coeva sentenza, pronunciò il fallimento di RAGIONE_SOCIALE.
Sul reclamo avverso i l decreto di revoca dell’ammissione del concordato, il provvedimento di declaratoria di inammissibilità della domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. e la sentenza dichiarativa di fallimento la Corte d’Appello di Lecce, con l’impugnata sentenza, rigettava i gravami.
3.1 Rilevava la Corte, per quanto qui di interesse, che non vi era stata alcuna violazione del contraddittorio, in quanto il Tribunale, investito contemporaneamente dell’istanza di fallimento , depositata dal Pubblico Ministero, e della nuova proposta di concordato prenotativo, aveva fissato – per entrambe le procedure l’udienza del 23.3.2021 (nel corso della quale i due giudizi erano stati riuniti), specificando che in tale sede sarebbe stata valutata anche l’ammissibilità o meno della seconda domanda di concordato con riserva.
3.2 Evidenziavano i giudici di seconde cure che la decisione del Tribunale, che aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda prenotativa di ammissione, successiva al decreto di revoca del concordato preventivo, oltre che sul dato temporale si fondava soprattutto su una valutazione di sussistenza di abuso dello strumento processuale in esame, circostanza che assorbiva la questione interpretativa sulla portata dell’espressione , contenuta nell’art. 161, comma 9, l.fall , ‘ nei due anni precedenti ‘. Tale condotta, non improntata al rispetto dei principi correttezza, buona fede e lealtà, si evinceva da plurimi elementi, costituiti dalla tempistica di deposito della nuova proposta concordataria e dal fatto che il creditore aveva avuto tutto il tempo per tentare di sanare le criticità segnalate dai commissari e dai periti estimatori nella procedura n. 11/2018 R.C.P e di apportare idonee modifiche al piano, ovvero di riproporlo ex novo .
3.3 La Corte rigettava il motivo di reclamo che faceva leva sulla inattendibilità delle stime dei beni aziendali, degli impianti, dei crediti e
delle partecipazioni societarie eseguite dai CTU, poste a fondamento del provvedimento di revoca dell’ammissione ex art 173 l.fall., con particolare riferimento l’incommerciabilità dei beni sprovvisti di marcatura CE o di certificato di conformità e agli oneri per la bonifica dei terreni siti in agro di Modugno e di Manduria invasi da rifiuti.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, illustrati da memoria ex art 380, comma 1bis c.p.c.; il Fallimento ha svolto difese con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I mezzi di impugnazione possono così riassumersi:
primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 n.3 e 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello rigettato il motivo di reclamo con cui era stat o censurato il decreto del Tribunale che aveva dichiarato l’inammissibilità della seconda domanda di preconcordato di RAGIONE_SOCIALE, costituendo lo stesso un provvedimento della ‘terza via’ o ‘a sorpresa’ , poiché la relativa motivazione si basava su circostanze che il Tribunale di Lecce aveva rilevato d’ufficio e rispetto alle quali non era stato sollecitato e consentito al debitore di esercitare il proprio diritto di difesa;
secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 161, comma 9, l.fall., per avere la Corte d’Appello reputato irrilevante il motivo di reclamo della ricorrente con il quale era stato contestato il provvedimento del Tribunale di Lecce nella parte in cui era stata dichiarata l’inammissibilità della seconda domanda di preconcordato, avendo ravvisato la violazione dell’art 161 l.fall., comma 9, sulla base di una erronea interpretazione di tale previsione;
terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., 161 e 173 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per avere
i giudici di seconde cure disatteso il motivo di reclamo con il quale era stata censurata la ravvisata abusività della seconda iniziativa preconcordataria basando la propria decisione sulla mancata presentazione da parte di NOME, nelle more del subprocedimento ex art. 173 l.fall., di un piano che tenesse conto dei rilievi formulati dal commissario giudiziale, quasi a voler introdurre una inammissibile sorta di presunzione di abusività della domanda di concordato in bianco proposta dopo la revoca del concordato;
quarto motivo: violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 n.4 c.p.c., per avere la Corte reso una motivazione apparente per confermare l’ordinanza con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità della seconda domanda di preconcordato proposta di NOME. La ricorrente deduce che l’impugnata sentenza non abbia spiegato le ragioni per le quali aveva ravvisato l’inammissibilità della seconda iniziativa concordataria, ritenendo che la stessa non fosse idonea a superare i profili di inammissibilità rilevati nella precedente proposta concordataria in punto di soddisfacimento dei creditori chirografari con le percentuali del 20%;
quinto motivo: violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., per non avere la Corte di Appello motivato sulla contestata violazione, da parte del Tribunale di Lecce, dell’art. 161, comma 6 , l.fall., per come interpretato dalla giurisprudenza, che subordina la verifica dell’esistenza di un abuso dello strumento concordatario a una valutazione completa della proposta formulata dal debitore, che non può essere pertanto anticipata al momento del deposito da parte del debitore di una domanda di concordato preventivo con riserva;
sesto motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 161 l.fall., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3, c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Lecce omesso di conformarsi all’interpretazione dell’art .
161, comma 6, l.fall. maturata in seno alla giurisprudenza, per cui la verifica dell’esistenza di un abuso dello strumento concordatario può avere luogo solo a fronte dell’avvenuto deposito da parte del debitore del piano concordatario, non potendo tale verifica essere anticipata in occasione del deposito di una domanda di concordato preventivo con riserva;
settimo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., per avere la Corte d’Appello omesso di motivare rispetto al rigetto del motivo di reclamo con il quale l’esponente aveva censurato il decreto reso dal Tribunale di Lecce, ai sensi dell’art. 173 l.fall., per revocare l’ammissione alla prima procedura di concordato preventivo, nella parte in cui confermava la validità delle relazioni di stima degli assets di RAGIONE_SOCIALE, resa dai periti dei Commissari Giudiziali.
Il primo motivo è infondato.
2.1 L’impugnata sentenza ha accertato (ma la circostanza deve considerarsi pacifica) che il Tribunale, investito contemporaneamente dell’istanza di fallimento , depositata dal Pubblico Ministero, e della nuova proposta di concordato prenotativo, ebbe, con decreto, emesso nel giudizio n. 2/2021, a fissare l’udienza del 23.3.2021 « per le valutazioni anche in merito all’ammissibilità o meno di una seconda domanda di concordato con riserva, disponendo altresì la comparizione del legale rappresentante della società »; nel decreto si faceva espresso riferimento, in motivazione, alla revoca del precedente concordato disposta pochi giorni prima.
2.2 La Corte, quindi, ha correttamente ritenuto che il thema decidendum (‘ammissibilità o meno di una seconda domanda di concordato con riserva ‘ ) fosse stato sufficientemente indicato, con la conseguenza che è da escludere che il Tribunale nel dichiarare l’inammissibilità della domanda prenotativa abbia emesso una decisione ‘a sorpresa’ o ‘della terza via’ in assenza di un preventivo contraddittorio.
Del resto, il fatto che il debitore avesse ben compreso il profilo dell’inammissibilità della domanda ex art. 161, comma 6, l.fall. prospettata nel decreto di fissazione dell’udienza trova significativa conferma nel brano della memoria di RAGIONE_SOCIALE, riportato a pag. 28 del ricorso, che affrontava la questione dell’abuso dello strumento processuale, ‘rassicurando’ il Tribunale sul fatto che l’iniziativa non fosse dilatoria.
Il secondo motivo è inammissibile.
3.1 La Corte salentina ha espressamente affermato di non volersi soffermarsi sulla questione della interpretazione dell’art. 161, comma 9, l.fall. ritenendola irrilevante alla luce della condotta abusiva tenuta dal creditore accertata in concreto.
Si tratta quindi di un thema decidendum dichiarato assorbito; va, quindi, esclusa la sussistenza del denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. (cfr. Cass. 2334/2020).
Il terzo motivo è, all’evidenza, inammissibile.
4.1 Va premesso che questa Corte, a partire dalle sentenze delle sezioni unite n. 9935 e 9936 del 2015, ha costantemente affermato il principio secondo il quale la domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva ai sensi dell ‘ art. 161, comma 6, l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’RAGIONE_SOCIALE attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile, perché integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento li ha predisposti (cfr. Cass. 5677/2017, 25210/2018, 30539/2018, 7117/2020, 8982/2021 e 13997/2023).
4.2 La Corte d’Appello si è attenuta ai citati principi accertando che la presentazione (“in bianco”) della seconda domanda di concordato non
aveva avuto altro fine che quello di ritardare la pronuncia di fallimento, desumendo tale convincimento dal fatto che « nel lungo iter processuale che dall’ottobre 2018 al febbraio 2021 ha impegnato gli organi della procedura n. 11/2018 RCP, NOME ha avuto tutto il tempo per tentare di sanare le criticità segnalate dai commissari e dai periti estimatori, e di apportare idonee modifiche al piano, ovvero di riproporlo ex novo; ha atteso tuttavia l’esito infausto del sub -procedimento ex art. 173 legge fall. e la notifica dell’istanza di fallimento prima di depositare una nuova proposta di concordato ‘in bianco’. La scelta processuale, indiscutibile sul piano formale, non ha retto in prime cure al vaglio dei criteri di correttezza, buona fede e lealtà ».
4.3 La censura, formulata sotto l’egida formale della violazione di legge, si risolve in un chiaro tentativo di sovvertimento di un apprezzamento in fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione (v. Cass. n. 3836/17), nei limiti (ovviamente) in cui tale vizio è ancora deducibile come motivo di ricorso (Cass. S.U. 8053/14).
Il quarto motivo è inammissibile.
5.1 La ricorrente deduce, nella sostanza, il vizio di carenza di motivazione lamentandosi che la sentenza impugnata non avrebbe preso espressamente in considerazione le argomentazioni spese nel reclamo a dimostrazione del superamento delle criticità riscontrate dal Tribunale di Lecce relativamente alla prima proposta di concordato.
5.2 Ciò precisato, emerge dalla lettura della sentenza che la Corte abbia selezionato la ragione più liquida della decisione del giudice di primo grado costituita dalla natura abusiva dello strumento della domanda di ammissione con riserva, dando conto in maniera congrua logica ed esaustiva dell’intento del debitore di piegare l’istituto concordatario al perseguimento di finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l’ordinamento lo ha predisposto.
5.3 Al riguardo giova richiamare l’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo il quale «… il giudice del merito non è tenuto a dare conto del fatto di aver valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo averli vagliati nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter logico seguito, implicitamente disattendendo gli argomenti morfologicamente incompatibili con la decisione adottata …» (cfr. Cass. 3104/2021 e 16650/2011).
Il quinto e sesto motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono inammissibili in quanto non attingono la ratio decidendi.
6.1 La Corte di merito, infatti, uniformandosi all’indirizzo di cui sopra si è dato conto, ha illustrato gli elementi da cui ha tratto il convincimento che lo scopo perseguito nel concreto dal debitore, con la presentazione della domanda prenotativa, non era quello di regolare la crisi dell’RAGIONE_SOCIALE attraverso un accordo con i suoi creditori, ma quello di differire la dichiarazione di fallimento e non era tenuta a riservare la formulazione di tale giudizio all’esito del deposito del piano .
Anche il settimo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.
7.1 La doglianza infatti, sotto l’apparente vizio di motivazione, ripropone nella sostanza le contestazioni sulla tematica riguardante le stime dei beni aziendali, degli impianti, dei crediti e delle partecipazioni societarie eseguite dal consulente del commissario giudiziale e, dunque, si traduce in un ‘ inammissibile critica all’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice predetto individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; mentre alla
Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (cfr. tra le tante Cass., S.U. n. 23650/ 2022, 9351/2022, 4477/2021; 22397/2019 e 26305 /2018).
8. Il ricorso è, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 8.200 di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. del 30.05.2002 n. 115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
Il Presidente