Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15243 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15243 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 07/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3932/2024 R.G.
proposto da
CONSIGLIA COGNOME, rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
e contro
NOME DI NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME E NOME COGNOME
intimati –
per la revocazione dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 18839 del 4/7/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/4/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
-Consiglia COGNOME proponeva ricorso per revocazione, ex artt. 391bis e 395, n.4, c.p.c., dell ‘ ordinanza di questa Corte n. 18839 del 4/7/2023, che aveva dichiarato inammissibili le impugnazioni per cassazione della stessa COGNOME e di NOME COGNOME COGNOME
-resistevano con distinti controricorsi NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-non svolgevano difese nel giudizio di legittimità gli eredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1 c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 16/4/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE:
-preliminarmente, si può prescindere dalla verifica della regolarità delle notifiche agli intimati e dell ‘ integrità contraddittorio in base ai principî affermati da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 (e successive conformi) ed in considerazione della palese inammissibilità del ricorso;
-non occorre illustrare le censure, perché il ricorso è manifestamente inammissibile;
-infatti, nelle 46 pagine dell ‘ atto introduttivo la ricorrente omette in toto di considerare che la prima e principale ratio decidendi di Cass. Sez. 3,
4/7/2023, n. 18839, è costituita dall ‘ inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.;
-con la menzionata decisione, infatti, erano dichiarati inammissibili sia il ricorso principale della COGNOME, sia il ricorso incidentale di NOME COGNOME COGNOME: «Entrambi i ricorsi si espongono ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall ‘ art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.. Risulta, infatti, in entrambi, del tutto carente l ‘ esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata»;
-il ricorso per revocazione non attinge in alcun modo la predetta ratio e già questo è sufficiente per dichiarare inammissibile l ‘ iniziativa della COGNOME;
-a ciò si aggiunge che nessuno dei motivi formulati (primo motivo: «errore sulla qualità della prestazione professionale dell ‘ arch. COGNOME e sulla esatta qualificazione del ruolo dei professionisti coinvolti nella vicenda ed in particolare del ruolo del direttore dei lavori architettonici»; secondo motivo: «errore di fatto sull ‘ attribuzione di responsabilità all ‘ arch. COGNOME della mancata produzione dei fascicoli dei gradi precedenti») riguarda un errore percettivo o di fatto del Collegio (secondo la consolidata elaborazione della giurisprudenza di questa Corte, in ordine alla quale, tra le ultime, v. Cass. Sez. U., 19/07/2024, n. 20013, ove ulteriori e ampi richiami), sicché l ‘ impiego del rimedio della revocazione si risolve in un evidente abuso dello strumento processuale;
-proprio quest ‘ ultima considerazione giustifica la condanna della ricorrente -per responsabilità aggravata ai sensi dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c. –
a pagare a ciascuna delle controparti la somma, stimata equa, di Euro 5.000;
-l ‘ abuso del rimedio della revocazione -perpetrato mediante un ricorso pletorico, totalmente eccentrico rispetto alla decisione impugnata e incurante dei presupposti normativi ex artt. 391bis e 395, n.4, c.p.c. -giustifica altresì la condanna della ricorrente, a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma pari a Euro 5.000,00; la citata disposizione, infatti, consente di adottare un provvedimento sanzionatorio di una condotta che nuoce a interessi pubblicistici e, segnatamente, alla giurisdizione (risorsa statuale limitata) e che finisce con influire, stante la limitatezza delle risorse disponibili, sulla durata ragionevole dei giudizi, bene protetto dall ‘ art. 111 Cost. e dall ‘ art. 6 della CEDU (in proposito, v. Cass. Sez. 3, 03/03/2015, n. 4228);
-consegue altresì alla decisione la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute da ciascun controricorrente, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi e in favore dei difensori antistatari che ne hanno fatto istanza ex art. 93 c.p.c., nella misura indicata nel dispositivo in relazione alla diversa attività difensiva sviluppata in questa sede;
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente NOME COGNOME con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 5.500,00 per
compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore della medesima controricorrente, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente NOME COGNOME COGNOME con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario avv. NOME COGNOME le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché al pagamento, in favore del medesimo controricorrente, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di Euro 5.000,00 a norma dell ‘ art. 96, comma 4, c.p.c.;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile,