Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32609 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 32609 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/12/2025
SENTENZA
sul ricorso 3533-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME in qualità di erede di COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2946/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018 R.G.N. 1878/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/10/2025 dal Consigliere AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Oggetto pensione
R.G.N. 3533/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/10/2025
PU
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Roma ha accolto il ricorso di NOME e – accertata la legittimazione della odierna ricorrente erede di NOME che era a sua volta erede dell’originaria ricorrente NOME ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di € 918,94, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, dovuta a titolo di ratei pensionistici maturati e non riscossi nell’anno 2001.
La Corte territoriale ha ritenuto, in primo luogo, corretta la procura rilasciata; infondata l’eccezione di decadenza ex art. 47 d.P.R. 639 del 1970 osservando che la decadenza poteva essere applicata al procedimento di riliquidazione della prestazione solo a far data dall’entrata in vigore dell’art. 38 comma 4 d.l. 98 2011 conv. con la legge n. 111 del 2011 (17.7.2011); infondata l’eccezione di prescrizione (decennale); non sussistente l’abusivo frazionamento denunciato sul rilievo che la sentenza che aveva già pronunciato su un ricorso proposto dalla stessa parte lo aveva ritenuto nullo per carenza dello ius postulandi sicché la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla domanda per la prima volta; ha escluso che fosse stato violato l’obbligo di astensione in difetto di istanza di ricusazione; nel merito, prendendo atto dell’esistenza di un giudicato sulla spettanza delle somme chieste a titolo di integrazione al minimo, ha accolto la domanda ed ha condannato, come detto, l’Istituto al pagamento della somma di € 918,94 per differenze oltre interessi legali dalla maturazione del credito oltre che al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (liquidate 844,00 e 915,00).
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidato ad un solo motivo al quale ha resistito COGNOME NOME con controricorso. Ritenuti insussistenti i presupposti per la trattazione della controversia in sede camerale la causa è stata discussa e decisa all’odierna pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 20 commi 7, 8 e 9 del d.l. 112 del 2008 conv. in legge n. 133 del 2008, degli artt. 1175 e 1375 c.c., dell’art. 88 c.p.c., e degli artt. 2 e 111 cost..
1.1. Ad avviso dell’Istituto ricorrente la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha condannato l’Istituto a pagare le spese sebbene fosse stato obiettato che il giudizio integrava una fattispecie di abuso del processo.
1.2. A tal fine richiama il precedente tra le stesse parti con il quale la Corte di Cassazione (Cass. 7698 del 2012), investita del regolamento di competenza a decidere proprio questa controversia, ha compensato tra le parti le spese del regolamento proprio in ragione di un ritenuto ingiustificato frazionamento delle domande e nell’ambito di un giudizio che non definiva il merito della controversia.
1.3. Sostiene perciò l’Istituto che questo la Corte di appello avrebbe errato nel valorizzare la circostanza che i precedenti giudizi erano stati dichiarati nulli per mancanza di ius postulandi del procuratore, cancellato dall’albo, e per la mancata nomina di altro difensore evidenziando che per tale ragione non aveva provveduto alla riunione imposta dall’art. 20 commi 7,8 e 9 della legge n. 133 del 2008. Nel richiamare quanto affermato anche
a sezioni unite da questa Corte di cassazione (cfr. Cass. s.u. n.23726 del 2007 e poi Cass n. 28286 2011) ha evidenziato che nello specifico i criteri identificativi della domanda erano gli stessi e che identico era il rapporto giuridico sotteso. Pertanto, la pretesa ben poteva essere fatta valere nei precedenti giudizi e sostiene che qualunque disarticolazione della tutela giurisdizionale costituirebbe una violazione dei precetti costituzionali ed integrerebbe un abuso del processo da sanzionare con l’inammissibilità o improcedibilità della domanda ovvero, quantomeno, in via subordinata con la riforma del capo di domanda sulle spese che avrebbero dovuto essere compensate.
Il ricorso non può essere accolto.
2.1. Ai sensi dell’art. 20 comma 7 della legge n. 133 del 2008 deve essere disposta ‘ d’ufficio dal giudice ai sensi dell’articolo 151 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 ‘ la riunificazione a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, frazionano un credito relativo al medesimo rapporto ivi comprese le somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio. Il comma 8 dello stesso articolo dispone poi che in mancanza della riunificazione di cui al comma 7, le domande successive alla prima siano dichiarate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Infine, al comma 9 dell’art. 20 citato, si dispone che ove il giudice abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata sospende il giudizio ed anche l’efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi fissando alle parti un termine
perentorio per la riunificazione pena l’ improcedibilità della domanda.
2.2. Orbene nel caso in esame deve essere in primo luogo rilevato che l’Istituto nel denunciare la violazione della citata norma si duole innanzi tutto del fatto che la Corte di merito non abbia rilevato l’ inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio conseguente all’«abuso dello strumento processuale consistente nell’indebito frazionamento dell’azione giudiziaria a tutela del medesimo rapporto, tra le stesse parti, avente il medesimo petitum nonché le stesse motivazioni addotte a sostegno della pretesa azionata» . Ad avviso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sarebbe infatti «pacifico in causa che la questione oggetto della presente controversia sia già stata sottoposta al vaglio di un precedente giudizio» e che il segmento temporale per il quale è stato introdotto l’odierno giudizio non presenti elementi di novità rispetto al passato a riguardi solo la pretesa di ratei pensionistici relativi ad una specifica annualità ( l’anno 2001). La stessa Corte di merito avrebbe dato atto del fatto che erano intervenute sue decisioni che avevano riguardato altre annualità della medesima prestazione di tal che ben avrebbe potuto e dovuto l’originario ricorrente dedurre l’attuale pretesa creditoria nel precedente giudizio basandosi su elementi di fatto e di diritto all’epoca già esistenti e a lui perfettamente noti. Identici erano i criteri identificativi della domanda e identico anche il rapporto giuridico ad essa sotteso nonché le ragioni addotte nei vari processi.
2.3. Rileva tuttavia il Collegio che al contrario il ricorso non individua con esattezza i diversi giudizi che avevano preceduto quello odierno e che avrebbero imposto al ricorrente di proporli contestualmente per non incorrere nell’abuso processuale denunciato sicché la Corte non è posta in condizione di verificare
in concreto l’identità di petitum e causa petendi né tanto meno di stabilire se il credito qui azionato fosse effettivamente azionabile in occasione dei precedenti giudizi nei quali non si era proceduto alla riunificazione.
2.4. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali, a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in € 1.100,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME