Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4246 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4246 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso n. 24428/2024 r.g. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e COGNOME NOME, rappresentati e difesi, giusta procura speciale unita al ricorso, dall’ AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.
–
ricorrenti –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO, il quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento siano effettuate a ll’ indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, INDIRIZZO
– controricorrente-
E
Liquidazione Giudiziale RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti, dall’AVV_NOTAIO, la quale chiede che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento le siano effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2670/2024, depositata in data 11/10/2024;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/2/2026 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE in data 15/11/2023 chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE.
La società debitrice presentava domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII in data 12/12/2023.
Successivamente depositava anche la proposta e la documentazione, in data 12/2/2024, presentando, dunque, un concordato «pieno» o «ordinario».
A seguito di critiche sollevate dal commissario giudiziale, il tribunale di Monza, con provvedimento del 1/3/2024, chiedeva integrazioni della proposta.
Sopraggiungeva l’8/4/2024 l’atto di desistenza della creditrice RAGIONE_SOCIALE.
La società debitrice RAGIONE_SOCIALE rinunciava alla domanda di concordato preventivo e il tribunale, con provvedimento del 19/4/2024, dichiarava l’improcedibilità dei due procedimenti: sia quello volto all’apertura della dichiarazione giudiziale, sia quello di concordato preventivo.
In data 6/5/2024 il fallimento RAGIONE_SOCIALE, creditore della RAGIONE_SOCIALE, presentava istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di quest’ultima.
Il 7/6/2024 la società debitrice, RAGIONE_SOCIALE presentava nuovo ricorso di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII.
Il tribunale di Monza, con ordinanza del 17/7/2024, dichiarava inammissibile il ricorso per concordato preventivo ex art. 44 CCII e con sentenza, sempre del 17/7/2024, dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Avverso i due provvedimenti proponeva reclamo la società debitrice, unitamente a NOME COGNOME.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2670/2024, depositata l’11/10/2024, rigettava il reclamo.
10.1. In particolare, i reclamanti deducevano che, nelle more tra la prima e la seconda domanda di concordato preventivo, avevano riallacciato i rapporti con i propri creditori e debitori, al fine di riappropriarsi delle risorse necessarie per far fronte alla temporanea difficoltà finanziaria; in particolare, era stata raggiunta un’intesa con la creditrice RAGIONE_SOCIALE, per la definizione del suo credito; si era provveduto alla liberazione del compendio immobiliare di Milano, la cui locazione, pari ad euro 280.000,00, annui, avrebbe dovuto consentire l’adempimento delle obbligazioni; inoltre, la RAGIONE_SOCIALE, quale conduttrice dell’immobile, non aveva provveduto al pagamento
dei canoni scaduti; la disponibilità del bene, valutato in euro 5.000.000,00, era stata conseguita il 19/6/2024, come da verbale di consegna; quanto al recupero dei canoni non pagati, era incorso dinanzi al tribunale di Milano la controversia giudiziale; erano state riprese le trattative con RAGIONE_SOCIALE, promissario acquirente del compendio immobiliare in Carate Brianza; l’atto di compravendita doveva essere sottoscritto entro il 31/12/2023.
In definitiva, ad avviso dei reclamanti, la precedente proposta di piano doveva essere completamente rivista e non semplicemente integrata, «essendovi state significative modifiche sia nell’attivo che nel passivo patrimoniale».
Per la Corte territoriale, però, nel periodo intercorrente dal 12/2/2024 al 7/6/2024, ossia tra le due date di presentazione delle proposte di concordato preventivo, la debitrice «non aveva inteso integrare la prima proposta concordataria al fine di superare le criticità rilevate dal commissario giudiziale (preferendo rinunciare alla domanda concordataria ben sapendo che la definizione col creditore RAGIONE_SOCIALE, in presenza di altri creditori, non avrebbe consentito di rimuovere lo stato di insolvenza)- anziché adoperarsi per proporre una domanda c.d. piena ai sensi dell’art. 40 CCII facendo tesoro di quelle indicazioni».
La società debitrice si era invece limitata a presentare una domanda di concordato in bianco ex art. 44 CCII, «pur in mancanza di significative modifiche sia nell’attivo nel passivo patrimoniale».
Le marginali variazioni intervenute «ben avrebbero dovuto semmai essere recepite nel piano originario».
10.2. Inoltre, quanto alla dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la Corte d’appello evidenziava la rilevante esposizione debitoria, pari ad euro 3.550.867,00, rilevabile
dal bilancio chiuso al 31/12/2022, incrementatasi fino ad euro 3.955.419,63 al 31/5/2024.
Veniva sottolineata l’assenza di dismissioni patrimoniali o di finanziamenti di terzi, a conferma che l’astratta eccedenza di attivo derivante dalla stima (peraltro risultante da una perizia di parte) del valore dei beni patrimoniali immobiliare, non era in ogni caso decisiva «trattandosi di beni (capannoni) non agevolmente (e nel breve tempo) liquidabili, così come da valutarsi in una fattispecie in cui, come accennato, lo stato o meno di insolvenza non può essere desunto dal solo rapporto tra attività e passività», in quanto la società debitrice non è in liquidazione.
Non potevano essere trascurate «le perdite di esercizio, la rilevante situazione debitoria, i mancati pagamenti di debiti, nonché l’impossibilità di ricorrere al credito, in uno all’inesistenza di liquidità e alla conclamata difficoltà recuperarla col solo attivo costituito da possidenti immobiliare di non facile, certa e tempestiva dismissione».
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società debitrice RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, titolare dell’intero capitale sociale, depositando anche memoria.
Hanno resistito con controricorso sia il fallimento RAGIONE_SOCIALE, quale creditore, sia la liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE, depositando entrambi memoria.
É stata proposta la definizione anticipata ex art.380-bis c.p.c. RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazione rilevante (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell’art. 7, comma 2, CCII; anche in relazione all’art. 44 CCII – rapporto tra ricorso per
l’apertura della liquidazione giudiziale ed altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza – violazione – mancato esame in via prioritaria del ricorso presentato ex art. 44 CCII rispetto alla domanda di liquidazione giudiziale».
In particolare, ad avviso della ricorrente, la presentazione di una domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII, con successivo provvedimento di improcedibilità per avvenuta rinuncia alla stessa, non impedisce alla società debitrice di presentare una nuova domanda di concordato preventivo con riserva.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la prima procedura concordataria non era stata dichiarata inammissibile, ma la debitrice aveva rinunciato, con conseguente pronuncia di non luogo a provvedere da parte del tribunale, che ne aveva disposto l’improcedibilità.
La seconda domanda di concordato preventivo, invece, con riserva, non poteva essere dichiarata inammissibile, non potendo in questa fase il giudice «esprimere un giudizio di merito in difetto degli elementi relativi», ma potendo solo «vagliare la ritualità formale del ricorso».
L’art. 7, comma 2, CCII, afferma il principio di prevalenza, o di priorità, della domanda di concordato preventivo con riserva, rispetto alla domanda tesa alla declaratoria della liquidazione giudiziale o di quella controllata. Non vi sarebbe alcuna discrezionalità sul punto per il tribunale.
L’RAGIONE_SOCIALE modo per scendere all’esame della domanda di apertura della liquidazione giudiziale sarebbe quello di reputare la domanda di regolazione della crisi, attraverso il concordato preventivo con riserva, «manifestamente inammissibile oppure manifestamente inadeguato ovvero non di maggior convenienza per i creditori rispetto alla soluzione liquidatoria».
Tuttavia – ad avviso della ricorrente – nessuna di tali cause di esclusione sarebbe stata evidenziata dalla Corte d’appello che, invece, si è limitata ad evidenziare l’intervenuto «abuso del processo», con conseguente inammissibilità «dello strumento utilizzato».
Per la ricorrente, dunque, i limiti imposti dall’art. 7, comma 2, CCII, rispetto alla trattazione preliminare della domanda di soluzione della crisi, presuppongono «una valutazione – seppur prima facie e non approfondita – che non può prescindere da un esame, sommario, della proposta e del piano di concordato».
2. Il motivo è inammissibile e, anche sul punto e nel complesso, va condiviso il tenore della proposta definizione anticipata della controversia.
Infatti, il primo motivo risulta inammissibile ai sensi dell’art. 360bis , n. 1, c.p.c., risultando la sentenza impugnata conforme al consolidato orientamento di questa Corte, incentrato sul divieto generale di abuso del processo e, in particolare, dello strumento concordatario.
Si è più volte affermato che «la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell’impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile, in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle» predisposte dall’ordinamento (Cass., sez. 1, 22/5/2023, n. 13997, i riferimenti ivi contenuti: Cass., Sez.U., n. 9935 del 2015; Cass. n. 12066 del 2017; Cass. n. 7177 del 2020 e n. 8992 del 2021).
Tale orientamento, pur formatosi in relazione alla previgente legge fallimentare, risulta espressione di un postulato immanente in generale all’ordinamento processuale (Cass., Sez.U., n. 7299 del 2025) e, in particolare, a quello concorsuale, per come enucleato dalla giurisprudenza prima dell’entrata in vigore del CCII e con recepimento nello stesso, attraverso una serie di disposizioni – quali gli articoli 4,7,40 e 47 CCII – appositamente richiamate nel provvedimento impugnato.
La Corte d’appello, con piena valutazione meritale, ha evidenziato che la società debitrice ben avrebbe potuto, anziché presentare una nuova domanda di concordato preventivo con riserva ex art. 44 CCII – dopo la pronuncia di non luogo a provvedere, a seguito di rinuncia, sulla precedente domanda di concordato preventivo con riserva, poi integrata dal tempestivo deposito della proposta e della documentazione – procedere alle integrazioni della prima proposta richiesta dal tribunale con provvedimento del 1/3/2024.
Al contrario, la società debitrice «ha presentato domanda di concordato in bianco ex art. 44 CCII, pur in mancanza di significative modifiche sia nell’attivo che nel passivo patrimoniale, posto che dai bilanci e dalla situazione al 31 maggio 2024 di RAGIONE_SOCIALE si riscontra, una non sostanziale variazione sia nelle poste dell’attivo (immobili) che in quella del passivo».
Sempre con intangibile valutazione meritale, la Corte territoriale ha osservato che le marginali variazioni derivanti dalle nuove circostanze invocate, costituite dalla liberazione dell’immobile di Cusago, dall’avvio di nuove trattative con il precedente contraente (già resosi inadempiente in relazione all’acquisto dell’immobile di Carate Brianza), dall’azione giudiziale diretta al recupero dei canoni insoluti, «ben avrebbero dovuto semmai essere recepite nel piano
originario, il cui impianto, nella sostanza, era quello della dismissione di gran parte del patrimonio immobiliare».
Pertanto, come chiaramente esposto nella proposta di definizione anticipata, si è in presenza di un abuso del diritto, ben potendo la società debitrice recepire nell’ambito del piano di concordato originario tutte le attività sopra indicate, senza necessità di depositare un nuovo concordato prenotativo (Cass., n. 8982 del 2021).
Peraltro, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, si configura l’abuso del diritto, sia quando il debitore, nonostante la possibilità concessagli di integrare e modificare la proposta concordataria iniziale, abbia depositato una seconda domanda di concordato (Cass., n. 30539 del 2018), sia quando il proponente ha rinunciato ad una prima proposta di concordato per presentarne un’altra in presenza di talune istanze di fallimento (Cass., n. 5677 del 2017).
Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «violazione rilevante (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) dell’art. 2 CCII anche in relazione all’art. 115 c.p.c., laddove la Corte ha ritenuto sussistere lo stato di insolvenza a fronte di una ‘situazione di temporanea difficoltà finanziaria’».
La sentenza appellata – ad avviso dei ricorrenti – entrando solo apparentemente nel merito della questione, ha ritenuto insussistente lo stato di insolvenza, mentre sarebbe stato «documentato e provato» che la società versava in una situazione di temporanea difficoltà finanziaria.
La Corte d’appello avrebbe ignorato le attività compiute dalla società nel periodo tra la presentazione della prima e della seconda domanda di concordato preventivo.
Per la ricorrente, dunque, la Corte di merito non avrebbe considerato che la società, non solo aveva al suo attivo un ingente patrimonio immobiliare, ma non era rimasta inerte tra le due domande di concordato, promuovendo attività tali da modificare la propria situazione di temporanea carenza di liquidità per far fronte ai propri impegni.
Ad avviso dei ricorrenti il valore degli immobili della società debitrice, di importo multiplo rispetto ai debiti, escludeva l’insolvenza della società.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile, per le ragioni espresse nella proposta di definizione anticipata.
Anche in questo caso, il motivo contrasta con il pacifico orientamento di questa Corte, ex art. 360bis , n. 1, c.p.c., per cui lo stato di insolvenza delle società, che non siano in liquidazione – come nella specie la società ricorrente – deve essere desunto non già dal rapporto tra attività e passività, caratteristica questa propria delle società in liquidazione volontaria, ma «dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato» (Cass. n. 7087 del 2022; Cass. n. 32280 del 2022, Cass. n. 29913 del 2018).
La Corte territoriale si è attenuta coerentemente a tali principi, affermando, anche qui con pieno e intangibile giudizio meritale, che «l’astratta eccedenza di attivo derivante dalla stima (peraltro risultante da una perizia di parte) del valore dei beni patrimoniali immobiliari, non sia in ogni caso decisiva, trattandosi di beni (capannoni) non agevolmente (e nel breve tempo) liquidabili, così come da valutarsi in una fattispecie in cui, come accennato, lo stato o meno di insolvenza non può essere desunto dal suo rapporto tra attività e passività».
Inoltre, la ricorrente, pur deducendo la violazione dell’art. 2 CCII, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., in realtà chiede un riesame delle
valutazioni compiutamente effettuate dai giudici di merito, non consentito in questa sede, essendo esse riservate al prudente apprezzamento degli stessi (Cass., n. 29267 del 2024).
Va poi osservato che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380bis , comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un’ipotesi di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (Cass., Sez.U., 27/9/2023, n. 27433; Cass., Sez.U., 13/10/2023, n. 28540; Cass., n. 11346/2024); l’applicazione delle sanzioni ivi previste resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un’interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (Cass., Sez.U., 27/12/2023, n. 36069).
Nella specie non si rinvengono ragioni (stante la correttezza della citata proposta rispetto alla motivazione necessaria per esplicitare qui gli elementi del rigetto del ricorso) per discostarsi dalla suddetta previsione legale. Le spese sono regolate in base al principio della soccombenza e come meglio fissato in dispositivo, al pari della misura del pagamento in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del fallimento RAGIONE_SOCIALE controricorrente della somma di euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della liquidazione giudiziale RAGIONE_SOCIALE controricorrente della somma di euro 8.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento della ulteriore somma di euro 8.000,00 a favore di ciascun controricorrente, nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 2.500,00.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026
Il Presidente NOME COGNOME