Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17838 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17838 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21061 – 2022 proposto da:
TARANTO RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa con l’abogado NOME COGNOME giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
avv. COGNOME elettivamente domiciliato presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazione dell’indirizzo pec ;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 215/2022 della CORTE D’APPELLO di LECCE, sez. di TARANTO, pubblicata il 15/6/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/9/2024 dal consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del controricorrente.
Rilevato che :
RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza n. 515/2019 con cui il Tribunale di Taranto ha rigettato l’opposizione da lei proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2013, ottenuto dall’avv. COGNOME nei suoi confronti per la somma di Euro 14.377,51, oltre accessori di legge ed interessi legali, a titolo di competenze professionali per l’attività difensiva prestata in tre giudizi;
con la sentenza n. 215/2022, qui impugnata, la Corte d’appello ha confermato che, come rilevato dal Tribunale, le competenze sono state richieste dal professionista in misura conforme alla legge professionale (oltre che al parere allegato del consiglio dell’ordine) e i compensi risultano di poco superiori ai medi e tanto trova giustificazione nell’attività svolta , peraltro in tre giudizi, come documentata;
avverso questa sentenza la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, a cui l’avv. COGNOME ha resistito con controricorso, depositando successiva memoria;
in data 17/7/2023, il Consigliere delegato ha depositato proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità del ricorso perché la copia della sentenza depositata risulta priva degli elementi grafici idonei a consentire l’individuazione del numero e della data di pubblicazione e, in ogni caso, l’infondatezza dell’impugnazione perché, diversamente da quanto prospettato con il primo motivo, « la Corte d’Appello, lungi dall’attestarsi sulle risultanze del parere di congruità, ha vagliato in
concreto le attività professionali svolte, per come documentate dall’opposto, procedendo alla liquidazione sulla base dei valori medi lievemente incrementati, ma pur sempre nei limiti tariffari» e per essere il secondo motivo inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cod. proc. civ., ricorrendo un’ipotesi di c .d. doppia conforme;
la Taranto RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la decisione con istanza del 31/8/2023.
Considerato che :
-la questione della procedibilità può essere accantonata, risultando agli atti che il controricorrente ha depositato copia della sentenza autenticata;
con il primo motivo di ricorso la società ha lamentato, in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la violazione della tariffa professionale per non avere la Corte considerato che il parere di congruità dell’Ordine non vincola il Giudice;
il motivo è evidentemente infondato atteso che -come rilevato nella proposta di definizione accelerata la Corte d’appello non si è affatto limitata a confermare l’ammontare vistato, ma ha sul punto della liquidazione richiamato la motivazione del Tribunale, rimarcando che il primo giudice ha riconosciuto le competenze richieste dal professionista in misura conforme alla legge professionale, riconoscendo i compensi in misura di poco superiore ai parametri medi in considerazione de ll’attività svolta e do cumentata, non contestata dalla società, non sproporzionata rispetto al valore della cartella esattoriale, oggetto dei giudizi, in considerazione dell’avere il difensore svolto la sua attività in tre procedimenti (pag. 3 della sentenza); in particolare, il Tribunale -come riportata dalla stessa ricorrente a pag. 4 del ricorso -aveva reso un’ampia e dettagliata motivazione sulle singole attività espletate e sulla loro prova documentale, sul numero
delle udienze a cui il difensore aveva partecipato, sulla partecipazione all’attività istruttoria e sulla durata del giudizio;
con il secondo motivo la ricorrente ha lamentato, in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., l’omesso esame del fatto decisivo consistente nella querela sporta dall’avv. COGNOME nei confronti del commercialista, suo legale rappresentante e del suo difensore in primo grado;
-il motivo è inammissibile perché precluso dall’intervenuta pronuncia in appello in senso conforme alla sentenza di primo grado, ex art. 348 ter V comma cod. proc. civ., nella formulazione precedente l’abrogazione disposta dall’ art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis perché pendente alla data del 28 febbraio 2023;
il ricorso è perciò, respinto, con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’avv. COGNOME, liquidate in dispositivo in relazione al valore della causa;
in disparte la questione della procedibilità, il ricorso è deciso comunque in conformità alla proposta formulata ex art. 380 bis cod. proc. civ. perché il Consigliere delegato aveva rilevato, con motivazione ulteriore e sufficiente per sé sola a fondare la proposta di definizione accelerata, la palese infondatezza del primo motivo e l’inammissibilità del secondo;
in applicazione, pertanto, secondo la previsione del comma terzo dello stesso art. 380 bis cod. proc. civ., del terzo e del quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., la ricorrente dev’ essere condannata al pagamento a favore dei controricorrenti di una somma equitativamente determinata nella misura di cui in dispositivo, nonché al pagamento di un’ulteriore somma, pure equitativamente determinata, a favore della Cassa delle ammende; come evidenziato da Cass. Sez. U 27-9-2023 n. 27433 e Cass. Sez. U 13-10-2023 n.
28540, l’art. 380 bis comma III cod. proc. civ., richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96 comma III e IV cod. proc. civ., codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore, un’ipotesi di abu so del processo, giacché non attenersi alla delibazione del proponente che trovi conferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilità aggravata;
infine, in considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co. 1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del co. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente RAGIONE_SOCIALE al rimborso, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge;
condanna RAGIONE_SOCIALE, ex art. 96 comma III cod. proc. civ., al pagamento di Euro 2.000 in favore di NOME COGNOME e, ex art. 96 comma IV cod. proc. civ., di ulteriori Euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazione del 18 settembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME