Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20174 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 20174 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/07/2024
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
Avverso la sentenza n. 85/2021 della CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA, depositata il giorno 24 marzo 2021.
LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL’ABITAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24995/2021 R.G. proposto da
COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo EMAIL de l proprio difensore
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore
-controricorrente –
nonché contro
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con atto del marzo 2019, la RAGIONE_SOCIALE intimò a NOME COGNOME (quale conduttore) ed alla RAGIONE_SOCIALE (quale detentrice) sfrattò per morosità in relazione ad un immobile in Rimini, oggetto di locazione ad uso diverso dall’abitazione;
nel resistere alla lite e per quanto ancora qui d’interesse, NOME COGNOME eccepì la natura simulata del contratto di locazione, siccome a suo avviso dissimulante un contratto di comodato;
all’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Rimini dichiarò risolto il contratto di locazione per inadempimento del conduttore e condannò NOME COGNOME al rilascio dell’immobile ed al pagamento in favore della parte attrice della somma di euro 107.250, a titolo di canoni maturati dal dicembre 2007;
avverso la pronuncia dispiegarono impugnazione: in via principale la RAGIONE_SOCIALE, dolendosi della mancata considerazione dell’aggiornamento ISTAT dei canoni locatizi; in via incidentale, NOME COGNOME, lamentandosi della reiezione della eccepita simulazione del contratto di locazione;
la decisione in epigrafe indicata ha, in accoglimento dell’appello principale, condannato NOME COGNOME al pagamento della (maggior) somma di euro 133.817,23, per pigioni da dicembre 2007, rigettando invece l’appello incidentale;
ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi ad un motivo; resiste, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente intimata, RAGIONE_SOCIALE;
Considerato che
l’unico motivo di ricorso denuncia « violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello omesso di rilevare l’abuso del diritto insito nella pretesa della creditrice »;
richiamato il principio di diritto enunciato da Cass. 14/06/2021, n. 16743, il ricorrente assume la natura ritorsiva dell’azione promossa dalla locatrice, caratterizzata da una prolungata inerzia nella richiesta di pagamento dei canoni, formulata soltanto dopo il recesso del conduttore dalla compagine della società attrice;
il motivo è inammissibile, per plurime ragioni, tra di loro concorrenti e ciascuna autonomamente idonea a fondare il dictum ;
in primo luogo, perché pone per la prima volta in sede di legittimità una questione nuova ed involgente accertamenti di fatto, estranea al thema decidendum dei precedenti gradi e non esaminata nella pronuncia gravata, quindi inammissibile, non avendo parte ricorrente specificato l’avvenuta deduzione davanti al giudice di merito della questione ed indicato in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 31/01/2024, n. 2887; Cass. 17/11/2022, n. 33925; Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 06/06/2018, n. 14477);
i contenuti della comparsa di risposta in primo grado e della comparsa di costituzione in appello riprodotti nel ricorso introduttivo, con la evidenziata sottolineatura (amplificata con l’uso del carattere grassetto) della natura « ritorsiva » e « rivendicatoria » dell’azione ex adverso esperita non danno infatti conto né della introduzione nel thema decidedum della lite di prime cure né della formulazione di uno specifico motivo di appello incidentale della circostanza (e degli effetti) della (asserita) inerzia del locatore nella escussione dei canoni e, quindi, della prospettazione di un abuso del relativo diritto;
ancora, ed in secondo luogo, per la genericità della doglianza, nella quale non sono nemmeno menzionati quali sarebbero, nella concreta vicenda in esame, « gli elementi circostanziali oggettivamente idonei a ingenerare nel conduttore un affidamento nella remissione del credito da parte del locatore per facta concludentia», ovvero gli elementi che -pur volendo dare seguito all’indirizzo inaugurato da Cass. n. 16743 del 2021, invocato dal ricorrente – « colorano » l’inerzia del locatore ed ad essa attribuiscono il significato, univoco e concludente, di volontà abdicativa del credito vantato nei confronti del conduttore;
in ogni caso -e non da ultimo -per la inconferenza della censura rispetto all’oggetto della gravata decisione ed alla ratio fondativa;
in grado di appello, il thema decidendum è stato circoscritto -come già riferito in narrativa -all’accertamento del carattere reale o simulato del negozio di locazione ed alla spettanza dell’aggiornamento ISTAT sul relativo canone: per mancata impugnazione, si era già formato il giudicato interno in ordine alla risoluzione del contratto di locazione ed alla debenza dei canoni, cioè a dire in ordine alle domande sulle quali soltanto poteva assumere incidenza l’esercizio abusivo del diritto qui assertivamente postulato dal ricorrente, del tutto ininfluente sulla (ed anzi invero inconciliabile con la) simulazione del negozio posta a base del motivo di appello interposto dallo stesso odierno ricorrente;
il ricorso è dichiarato inammissibile;
il regolamento delle spese del giudizio di legittimità segue il principio della soccombenza;
a tteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della le gge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in
misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.
1-bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 (seimila) per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione