Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5244 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5244 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sui ricorsi riuniti 16678/2018 e 17114/2018 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t ., rappresentato e difeso per legge dall’RAGIONE_SOCIALE e domiciliat o presso di lei in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
nonché
NOME COGNOME;
-intimato-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentato e difeso per legge dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e domiciliato presso di lei in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso di loro in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma, n. 4631/2017, pubblicata il 4 dicembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, unitamente ad altri ricorrenti poi non appellanti, ha convenuto il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, deducendo di avere lavorato dal 4 luglio 2005 presso la Prefettura di Roma con mansioni di coadiutore amministrativo contabile per le esigenze RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo UTG, nonché degli uffici RAGIONE_SOCIALEe Questure, con 7 contratti di somministrazione, alcuni prorogati, e, in seguito, quale vincitore RAGIONE_SOCIALEa procedura selettiva per titoli ed esami, con un contratto a termine RAGIONE_SOCIALEa durata di 24 mesi stipulato il 1° gennaio 2008, prorogato fino al 31 dicembre 2010 e rinnovato fino al 31 dicembre 2011.
Egli ha dedotto l’illegittimità dei contratti di somministrazione, del contratto a termine e RAGIONE_SOCIALEe proroghe, chiedendone la trasformazione in un unico contratto a tempo indeterminato alle dipendenze del RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con decorrenza dalla stipula del primo contratto.
Ha domandato, in ogni caso, la condanna RAGIONE_SOCIALEa P.A. a riconoscere una somma pari alle venti mensilità percepite e risultanti dall’ultima busta paga o la diversa somma accertata in corso di causa.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALEe parti, con sentenza n. 4000/2013, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello, al quale ha resistito, con appello incidentale, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4631/2017, ha accolto l’appello del lavoratore in punto di risarcimento del danno.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto un primo ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME non ha svolto difese in tale giudizio.
Il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha presentato un secondo ricorso per cassazione sulla base sempre di due motivi contro la stessa sentenza.
In quest’ultimo procedimento, NOME COGNOME si è difeso con controricorso e ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che contro la stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma n. 4631/2017 sono stati proposti due ricorsi identici, entrambi chiamati alla stessa udienza del 24 gennaio 2024, il primo avente r.g. n. 16678/2018 e il secondo con r.g. n. 17114/2018.
Pertanto, va disposta la riunione di q uest’ultimo ricorso a quello più risalente ex art. 335 c.p.c.
Il ricorso con r.g. n. 16678/2018 è dichiarato improcedibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 369 c.p.c., in quanto con lo stesso non è stato depositato il provvedimento impugnato, ma una sentenza diversa.
Deve essere esaminato il ricorso n. 17114/2018, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sua tempestività e RAGIONE_SOCIALE ‘ improcedibilità, rilevata qui per la prima volta, del ricorso n. 16678/2018.
Infatti, in tema di ricorso per cassazione, una volta che la parte abbia già proposto un primo ricorso e abbia, quindi, esercitato il relativo potere di impugnazione in ordine al provvedimento censurato, essa ha esaurito la facoltà di critica RAGIONE_SOCIALEa decisione che assume a sé pregiudizievole, senza che possa proporre una successiva impugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stata ancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il termine di decadenza previsto dalla legge (Cass., Sez. 1, n. 8552 del 6 maggio 2020).
Con il primo motivo del ricorso n. 17114/2018 il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lamenta l’omessa decisione su un punto decisivo RAGIONE_SOCIALEa controversia che si traduce in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c. e degli artt. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010 e 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, per come interpretati dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEa S.C. n. 5072/2016, 22552/2016, 211/2017 e 16336/2017 in quanto la corte territoriale non avrebbe tenuto conto del processo di stabilizzazione, concernente la controparte, in corso durante il giudizio di appello e, quindi, perfezionatosi il 29 dicembre 2017.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, la giurisprudenza di questa Sezione è stata costante nell’affermare, in cause similari, che, nel giudizio di legittimità, non possono allegarsi fatti sopravvenuti e, a fortiori , neppure già verificatisi in pendenza dei gradi di merito, come la presente stabilizzazione, che il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE riconduce ad un decreto del 29 dicembre 2017, mentre la sentenza impugnata è del 4 dicembre 2017. Simili fatti, peraltro, non potrebbero neppure essere provati mediante
produzioni documentali (essendo queste ultime consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c. In particolare, è stato considerato un fatto sopravvenuto quello RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta stabilizzazione di lavoratori all’esito RAGIONE_SOCIALEe procedure previste dai vari testi normativi a tale scopo succedutisi nel tempo (Cass. 6 luglio 2022, n. 21355 e successive conformi).
A tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi di ‘ prospective overruling ‘ che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967).
Inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché, in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello, stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205).
5) Con il secondo motivo del ricorso n. 17114/2018 il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lamenta la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c., comma 2, c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 225 del 1992, RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, comma 6, del d.l. n. 225 del 2010 e degli artt. 20 e 21 del d.lgs. n. 276 del 2003, RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa Direttiva europea n. 1999/70 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 del CCNL Ministeri 2002 -2005.
La P.A., dopo un ampio riepilogo RAGIONE_SOCIALEe ordinanze emesse al fine di affrontare l’emergenza presso gli uffici immigrazione, sostiene, innanzitutto, che la corte territoriale avrebbe sottovalutato il rilievo sostanzialmente normativo di tali provvedimenti, sicché i contratti a termine non avrebbero potuto considerarsi stipulati sulla base RAGIONE_SOCIALEe leggi ordinarie che disciplinavano la somministrazione
di lavoro o i rapporti a tempo determinato, ma proprio in base alle ordinanze citate.
Aggiunge, poi, che, a sostegno RAGIONE_SOCIALEe proroghe dei contratti oggetto di causa potevano essere richiamati leggi ed atti aventi forza di legge, che avevano tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa necessità di un massiccio utilizzo di personale per fronteggiare un carico di lavoro ben più ampio di quello ordinario e le cui motivazioni costituivano ormai un fatto notorio indebitamente ignorato dal giudice di appello.
Inoltre, l’esposta difesa era stata accolta da vari giudici del merito.
Infine , rileva che doveva essere presa in esame l’alta probabilità di una stabilizzazione RAGIONE_SOCIALEa controparte con la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato, che avrebbe escluso l’esistenza di un illecito.
La doglianza è inammissibile, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 bis , n. 1, c.p.c., in quanto il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme all’orientamento che questa RAGIONE_SOCIALE ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021, n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355; Cass. 13 gennaio 2023, n. 881).
Si è precisato, in proposito, che l’eccezionalità RAGIONE_SOCIALEo strumento – tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori RAGIONE_SOCIALEe ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.), di derogare a norme di legge per ragioni di emergenza – impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice RAGIONE_SOCIALEa Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. 1° ottobre 2019, n. 24490; Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 7 novembre 2017, n. 26372) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria RAGIONE_SOCIALEa disciplina di legge (v., ancora, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482).
Pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le OORAGIONE_SOCIALE prevedessero, come nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in
somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristici e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione.
Costituisce poi dato acquisito alla giurisprudenza di questa S.C. (in ordine di tempo, Cass. 16 gennaio 2019, n. 992; Cass. 13 gennaio 2021, n. 446; Cass. 15 febbraio 2021, n. 3815) quello per cui, in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima o abusiva successione anche di contratti di somministrazione di lavoro a termine, pur essendo esclusa, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 86, comma 9, del d. lgs. n. 276 del 2003, la trasformazione in un rapporto a tempo indeterminato, si verifica in ogni caso la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione-utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno parametrato alla fattispecie di portata RAGIONE_SOCIALE di c ui all’art. 32, comma 5, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come ‘danno comunitario’, determinato tra un minimo e un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto.
Nel caso di specie, l’illegittima reiterazione si era già avuta, secondo l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale che resiste al motivo di ricorso, ai tempi RAGIONE_SOCIALEe somministrazioni a termine (almeno dal 26 aprile 2005) e, dunque, la parimenti accertata illegittimità del termine apposto al successivo contratto (o contratti) stipulato direttamente con i lavoratori nulla aggiunge, se non sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALEa precarizzazione indebitamente cagionata.
Nel motivo si fa riferimento, peraltro, all’assunto per cui anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria RAGIONE_SOCIALE‘illecito.
Sul primo punto va ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze RAGIONE_SOCIALEa immissione in ruolo ad opera RAGIONE_SOCIALEa c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabili zzazione sia misura idonea ad impedire l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe regole delineate da Cass., SU, 15 marzo 2016, n. 5072 sul c.d. danno euro unitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di
una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021, n. 14815).
Va escluso, quindi, che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea RAGIONE_SOCIALE, un qualche effetto sanante.
Previa riunione, il ricorso n. 16678/2018 è dichiarato improcedibile e quello n. 17114/2018 è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Non sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di amministrazione statale difesa dall ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e non tenuta al versamento del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte,
decidendo sui ricorsi riuniti, dichiara improcedibile il ricorso n. 16678/2018 e inammissibile quello n. 17114/2018;
-condanna il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 3.500,00 per compenso, oltre esborsi pari ad € 200,00, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 24