Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35750 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35750 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17313 R.G. anno 2020 proposto da:
Fallimento RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat o presso l’avvocato NOME COGNOME ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 78/2020 depositata il 24 febbraio 2020 della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’8 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE deducendo che con sentenza del 2013 il Tribunale di Taranto aveva definito l’opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato alla società in bonis il pagamento di alcune somme relative a saldi di conto corrente; dopo l’apertura della procedura concorsuale il giudizio era proseguito nei confronti della curatela e dei fideiussori di RAGIONE_SOCIALE, pure ingiunti: il Tribunale, con la nominata pronuncia, aveva accolto l’opposizione proposta dai detti fideiussori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società ingiunta, aveva condannato la banca allora convenuta – il Banco di Napoli -al risarcimento dei danni determinati dalla gestione dei rapporti bancari, da liquidarsi in separato giudizio. Nell’occasione il Tribunale di Taranto aveva rilevato che era stato concesso uno sconfinamento per ripianare lo scoperto di un conto mediante l’ammissione allo sconto di cambiali per 125 milioni di lire. La banca aveva aumentato l’affidamento concesso e successivamente revocato le linee di credito, proponendo azioni di recupero, suscitando così allarme nel ceto creditorio, il quale aveva da ultimo domandato la dichiarazione di fallimento della società.
Il successivo giudizio avente ad oggetto il quantum della pretesa è stato definito in primo grado da sentenza di rigetto.
Questo provvedimento è stato impugnato avanti alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, la quale ha reso sentenza con cui ha respinto il gravame.
La motivazione della sentenza impugnata esordisce assumendo che il fallimento appellante non era legittimato a proporre nei confronti della banca un’azione di danni vertente sull’ illecito aquiliano consistente nell ‘ abusiva concessione del credito. La Corte di appello rileva, di seguito, che, «ove si volesse considerare di natura contrattuale l’illecito prospettato» andrebbe considerato che, a fronte di una sentenza sull’ an debeatur , resta salvo, nel giudizio sul quantum, il potere di verificare
l’esistenza effettiva del pregiudizio, la sua consistenza e la sua derivazione causale dal fatto potenzialmente lesivo. Osserva ancora la Corte di appello che nella pronuncia del 2013 il Tribunale di Taranto si era limitato a constatare, in capo al Banco di Napoli, il mancato esercizio dei poteri contrattuali volti ad impedire l’aggravamento della situazione debitoria della società (avendo il nominato istituto concesso ulteriore credito, consentito sconfinamenti, accettato per lo sconto cambiali «a forte rischio») e la potenziale efficacia dannosa di tale condotta. Il Giudice del gravame rileva, quindi, che non risultava precluso l’accertamento quanto all’ insussistenza dei danni, alla dipendenza eziologica di essi da altra causa (l’ inettitudine manifestata dalla gestione aziendale nella produzione degli utili) e al concorso di comportamenti negligenti riconducibili alla stessa RAGIONE_SOCIALE, la quale aveva «cooperato all’abusiva concessione del credito».
Avverso detta sentenza, pubblicata il 24 febbraio 2020, ricorre per cassazione, con tre motivi, la curatela fallimentare di RAGIONE_SOCIALE. Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE San Paolo. La banca ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2909 c.c., 278 e 324 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 112, e 132, n. 4, c.p.c.. Si deduce anzitutto che la Corte di appello non avrebbe potuto mettere in discussione la legittimazione attiva del curatore con riferimento alla domanda risarcitoria. Si aggiunge che nello statuire sul punto della legittimazione, la Corte di merito non aveva operato alcun richiamo all ‘appello della curatela, il quale era stato travisato, dal momento che il tema del decidere non aveva ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni subiti dai creditori sociali, quanto, piuttosto, il ristoro del pregiudizio sofferto dalla società.
Il motivo è inammissibile.
Sez. I -RG 17313/2020
camera di consiglio 8.11.2023
Con riguardo alla legittimazione la Corte di appello ha adottato una duplice ratio decidendi ; essa, infatti, dopo aver spiegato che il fallimento non era legittimato a proporre nei confronti della banca un’azione per responsabilità extracontrattuale, ha implicitamente riconosciuto che tale legittimazione avrebbe dovuto ravvisarsi nella prospettiva della n atura contrattuale dell’illecito dedotto in lite : tant’è che, in tale alternativa chiave di lettura della responsabilità della banca, ha reputato decisiv a l’assenza di prova quanto al danno e al nesso di causa.
Va allora fatta applicazione del principio per cui qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).
2. Col secondo mezzo si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c. , oltre che degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.. La Corte di appello – deduce parte ricorrente aveva opinato che «in sede di liquidazione potrebbe venire in discussione la (pretesa) diversità dei danni della cui liquidazione si tratterebbe rispetto a quelli (genericamente) indicati in sede di giudizio sull ‘an debeatur ». Si osserva, in proposito, che la domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni cagionati da un determinato comportamento del convenuto si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. In conseguenza -secondo l’istante fallimento , non sarebbe corretto attribuire rilievo alla diversità dei danni che si originano dal medesimo illecito: «non si può scardinare il giudicato già incorso, per negare la quantificazione del danno pel tramite di una indebita parcellizzazione, a posteriori , delle possibili voci di danno».
Il motivo risulta estraneo all’impianto motivazionale de ll’impugnata pronuncia, la quale non contiene alcuna proposizione del tenore sopra indicato. La Corte di merito ha semmai evidenziato che nel giudizio di appello non assumevano rilievo danni derivanti da condotte diverse da quelle di cui si era occupata la sentenza sull’ an debeatur , e segnatamente l’attività di recupero delle somme dovute, e ha rilevato, nel merito, che, comunque, quest’ultima condotta non poteva aver inciso sul tracollo della società, trattandosi di attività legittima.
Ciò detto, la ravvisata mancata aderenza della censura al decisum destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (Cass. 3 luglio 2020, n. 13735; Cass. 7 settembre 2017, n. 20910; Cass. 7 novembre 2005, n. 21490).
3. -Il terzo motivo prospetta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1292, 2055, 2392 c.c., dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 24 l. fall., nonché l’omessa pronuncia e la mancata motivazione su un motivo di appello, con violazione degli artt. 112, 132, n. 4, c.p.c., 111, comma 6, Cost.. Anzitutto, si deduce che la cooperazione del legale rappresenta della società nella produzione del danno non poteva escludere la responsabilità della banca. Si contesta, in secondo luogo, che la preesistenza dell’insolvenza all’illecita erogazione del credito assumesse rilievo nell’eziologia del danno , posto che anche l’insolvente ha diritto a non veder aggravata la sua posizione debitoria: si richiamano, in proposito, plurimi elementi istruttori che, secondo il ricorrente, assumevano rilievo a tal fine.
Il motivo merita accoglimento.
Non si comprende, anzitutto, come il danno lamentato possa dipendere, al contempo, da una causa non imputabile alla banca -«l’inett itudine della gestione aziendale a produrre utili» – e dal concorso, col comportamento dell’ente finanziatore , di una condotta de ll’odierna controricorrente consistente nell’aver «cooperato
all’abusiva concessione del credito ». L’esistenza di un concorso del fatto colposo del creditore ex art. 1227 c.c. non è infatti compatibile con una causalità dipendente dalla sola condotta del creditore stesso (e tale da escludere in radice la responsabilità de l debitore, giusta l’art. 1223 c.c.). Peraltro, posto che effettivamente la responsabilità della banca, in caso di abusiva concessione del credito all’impresa in stato di difficoltà economico-finanziaria, può sussistere in concorso con quella degli organi sociali, in via di solidarietà passiva ai sensi dell’art. 2055 c.c. (Cass. 30 giugno 2021, n. 18610; cfr. pure Cass. 1 giugno 2010, n. 13413), non può sostenersi che una fattispecie siffatta porti ad escludere l’esistenza del danno risarcibile, il quale andrebbe semmai proporzionalmente ridotto a norma dell’art. 1227, comma 1 , c.c. (salvo la Corte distrettuale non abbia inteso evocare la fattispecie di cui al comma 2 dello stesso articolo: nel qual caso il pregiudizio andrebbe pur sempre ristorato, andando semplicemente esclusa la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza).
Ma l’argomentare del provvedimento impugnato sconta soprattutto il vizio motivazionale di cui all’art. 132, n. 4, c.p.c. . Se, infatti, come rammentato dalla Corte distrettuale, la pronuncia di condanna generica si basava sull’accertamento de l mancato esercizio dei poteri volti a impedire l’aggravamento della situazione debitoria della società, non è risolutivo che quest ‘ultima fosse incapace di produrre utili, in quanto il danno che doveva verificarsi -da correlarsi alla condotta illecita conclamata -era non quello consistente nel mancato conseguimento di profitti, ma quello che si identificava, piuttosto, nel netto peggioramento (concretamente occorso) dalla situazione economica e patrimoniale di RAGIONE_SOCIALE. In tal senso, andava preso in esame quanto dedotto nell’atto di appello della curatela, ove era spiegato come l’attività creditizia della banca avesse determinato un decadimento della situazione dell’impresa, sfociat a in una crisi di
liquidità e nella successiva dichiarazione di fallimento della stessa. La Corte di appello ha omesso di confrontarsi con tali argomentazioni, attestandosi, come si è detto, su di un dato ( l’inettitudine della gestione a produrre utili) che non è idoneo a dar ragione dell’inesistenza del danno: danno che, si ribadisce, avrebbe dovuto riconoscersi anche ove si fosse accertato il concorso della società nella sua causazione.
4. – In accoglimento d el terzo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che giudicherà in diversa composizione. Al Giudice del rinvio è rimessa la decisione circa le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo e dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che giudicherà in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione