Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7134 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21146-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, quale società incorporante la RAGIONE_SOCIALE, in persona della procuratrice RAGIONE_SOCIALE, difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOMEAVV_NOTAIOCOGNOME per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il DECRETO N. 1655/2024 del TRIBUNALE DI ROMA, depositato il 25/7/2024;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 25/2/2026;
FATTI DI CAUSA
1.1. RAGIONE_SOCIALE ha chiesto di essere ammessa al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in ragione, tra l ‘ altro, per quanto ancora rileva, del finanziamento chirografario n.
8325156/001/2497 di €. 25.000,00, stipulato il 6/5/2020, quale misura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020, per la somma di €. 25.099,21 , e del finanziamento chirografario n. 8325156/002/2497 di €. 35.000,00, stipulato il 6/8/2020, quale misura di sostegno per ripristino liquidità ex l. 40/2020, utilizzata per assorbire l ‘ esposizione del conto corrente n. 1900/80/2497 in data 7/8/2020, per la somma di €. 35.701,68.
1.2. Il curatore, nel progetto di stato passivo, ha proposto l ‘ esclusione del credito, deducendo, tra l ‘ altro, che: -‘ il finanziamento aveva aggravato sensibilmente il passivo ‘ consentendo, in un momento in cui la società era già esposta verso l ‘ Erario per importi considerevoli assistiti da privilegio, il pagamento integrale del credito chirografario vantato dalla stessa banca per scoperto di conto corrente; -ai fini dell ‘ applicazione della soluti retentio prevista dall ‘ art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non sono soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma sono anche quelle che non rispondono ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico; – si deve, pertanto, ritenere contraria al buon costume e come tale irripetibile l ‘ erogazione di somme di denaro in favore di un ‘ impresa già in stato di decozione, integrante un vero e proprio finanziamento, che consente all ‘ imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l ‘ esposizione debitoria dell ‘ impresa.
1.3. Il giudice delegato, tenuto conto di tali conclusioni, ha rigettato la domanda di ammissione del credito.
1.4. La banca, nel frattempo divenuta RAGIONE_SOCIALE, ha, quindi, proposto opposizione allo stato passivo, insistendo per l ‘ ammissione del credito azionato.
1.5. Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito in giudizio, resistendo all ‘ opposizione proposta.
1.6. Il RAGIONE_SOCIALE, in particolare, ha eccepito che: – la verifica dello stato passivo aveva evidenziato un debito pregresso di € . 200.404,31 (di cui € . 152.628,75 in privilegio), -la procedura concorsuale è del tutto priva di attivo -successivamente all ‘ erogazione dei finanziamenti in parola, il debito della società era cresciuto di ulteriori € . 48.273,04 ed erano maturati ulteriori interessi sul debito pregresso per € . 26.104,00; – la condotta della banca aveva violato il precetto penalistico dell ‘ art. 217, comma 1°, n. 4 l.fall.; – i contratti dovevano ritenersi, pertanto, nulli, con la conseguente irripetibilità, a norma dell ‘ art. 2035 c.c., delle somme erogate per contrarietà al buon costume.
2.1. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l ‘ opposizione.
2.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che: – l ‘ abusiva concessione del credito si configura quando un soggetto finanziatore, con dolo o colpa, concede o continua a concedere credito in favore di un imprenditore che versi in stato d ‘ insolvenza o comunque di crisi conclamata ed in assenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante , di superamento della crisi; – si tratta di un illecito che deriva dal mancato adempimento da parte del finanziatore ai doveri primari di sana e prudente gestione che gravano sullo stesso e presuppone l ‘ aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell ‘ attività; – in particolare, può ritenersi abusiva la concessione del credito, qualora dalla lettura degli indicici di bilancio ovvero dalle informazioni disponibili il soggetto finanziato presentava indici tali da evidenziare uno stato di insolvenza irreversibile; ha, in sostanza, ritenuto che: –
in caso di abusiva concessione del credito, la conclusione del contratto di finanziamento integra la condotta violativa del precetto penale dell ‘ art. 217, comma 4°, l.fall. e determina, pertanto, a norma dell ‘ art. 1418 c.c., la nullità del contratto, in quanto direttamente vietato dalla norma penale violata; – nel caso di abusiva concessione del credito, infatti, ‘ proprio l ‘ elemento soggettivo della consapevolezza da parte dell ‘ ente finanziatore della circostanza che la conclusione del contratto di finanziamento integra la condotta violativa del precetto penale dell ‘ art. 217, 4° comma, l.fall. rende di per sé il contratto illecito ‘; – c entrale è, sotto questo profilo, ‘ la verifica della correttezza dell ‘ istruttoria finalizzata alla concessione del credito e della sussistenza di un effettivo danno per la massa dei creditori conseguente al maggior debito accumulato per effetto della mancata tempestiva emersione della crisi ‘; – l ‘ abusiva concessione del credito, tanto più se inserita nel contesto del concorso nell ‘ illecito penale dell ‘ art. 217, comma 4°, l.fall., assume, infine, i profili della contrarietà all ‘ ordine pubblico economico ed al buon costume, rendendo, per l ‘ effetto, operante la disciplina dell ‘ art. 2035 c.c. e, di conseguenza, irripetibili le somme erogate.
2.3. Nel caso in esame, ha osservato il tribunale, l ‘ istruttoria documentale svolta dalla banca ha dimostrato, in fatto, che: – una parte dei finanziamenti erogati dalla banca ed assistiti da garanzia pubblica sono stati utilizzati per ripristinare l ‘ esposizione debitoria chirografaria della società fallita sul conto corrente n. 1900/80/2497, acceso presso il medesimo istituto; – la banca, dunque, per il tramite di tale operazione, ha sostanzialmente ristrutturato un credito pregresso chirografario con altro di pari importo ma assistito da garanzia pubblica; – ciò costituisce un indice particolarmente significativo della
consapevolezza da parte dell ‘ istituto di credito in questione dell ‘ incapacità della società debitrice di far fronte alle proprie obbligazioni se non generando ulteriore debito; – l ‘ ultimo bilancio depositato (relativo all ‘ esercizio 2018), e cioè il documento sulla base del quale la stessa banca ha dichiarato di aver svolto le proprie valutazioni, espone, inoltre, debiti per € . 630.306,00 , di cui €. 50.663,00 per debiti tributati ed € . 42.028,00 verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, indici pacificamente riconosciuti come sintomatici dello stato di insolvenza; – alla data di erogazione dei finanziamenti in parola, peraltro, non risultava rispettato neppure il requisito previsto dall ‘ art. 1, comma 2, lett. bbis ) del d.l. 23/2020, il quale prevede che i finanziamenti assistiti da garanzia pubblica non possano essere erogati a società che presentino un rapporto tra debito e patrimonio netto contabile superiore a 7,5; – ed, infatti, dal bilancio 2018, il debito della AS RAGIONE_SOCIALE era pari ad € . 630.306,00 ed il patrimonio ammontava ad € . 19.703,00, con rapporto pari a 31,99, mentre dal bilancio 2017 il debito era pari ad € . 649.893,00 ed il patrimonio risultava di € . 19.085,00, con rapporto pari al 34,05.
2.4. Secondo il tribunale, gli elementi esposti inducono ad affermare che: – la banca finanziatrice, al momento della concessione del credito nei confronti di un ‘ impresa caratterizzata già da evidenti elementi di insolvenza, non aveva, in realtà, effettuato alcuna effettiva verifica del merito creditizio, avendo inteso, piuttosto, soddisfare in via preferenziale un suo credito ristrutturandolo con altro assistito da garanzia pubblica; – tale condotta non solo ha aggravato il dissesto dell ‘ impresa, quantomeno dell ‘ importo pari al finanziamento concesso ma ne ha anche ritardato l ‘ emersione.
2.5. Il tribunale, quindi, in applicazione dei principi esposti ed in ossequio a quanto previsto dall ‘ art. 2035 c.c., ha ritenuto che le somme erogate dall ‘ opponente erano irripetibili ed ha, quindi, rigettato la domanda.
3.1. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato in data 23/9/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.
3.2. Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
3.3. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 217, comma 1°, n. 4, l.fall. e 218 l.fall. nonché degli artt. 1418 c.c. e 2035 c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza svolgere alcun accertamento in ordine allo scopo predatorio del finanziatore che, inducendo l ‘ aggravamento del dissesto del cliente, finisca per impadronirsi della sua attività tramite finanziamenti dissimulati, ha ritenuto che i finanziamenti dedotti in giudizio dalla banca istante fossero viziati da nullità e che le erogazioni concesse alla società poi fallita, a norma dell ‘ art. 2035 c.c., non erano ripetibili, omettendo, tuttavia, di considerare che: l ‘ inosservanza delle norme di ‘ sana e prudente gestione ‘ nell ‘ erogazione del credito non determina la nullità del contratto per contrarietà al buon costume economico; – tali norme, infatti, al pari di quelle sul limite di finanziabilità previsto per i mutui fondiari dall ‘ art. 38 TUB, sono poste a tutela delle banche, la cui violazione, pertanto, non comporta la nullità del contratto di finanziamento; – le regole sulla ‘ sana e prudente gestione ‘ sono, del resto, estranee alla struttura ed al contenuto del regolamento negoziale delineato dalle parti e non sono, dunque, configurabili come norme inderogabili concernenti la validità del contratto; – non si può, pertanto, affermare che sono nulli, tanto
meno per contrarietà al buon costume economico, i contratti di finanziamenti alle imprese in crisi qualora il finanziatore non abbia osservato i principi di sana e prudente gestione; – gli artt. 218 l.fall. e 217 n. 4 l.fall. non prevedono, del resto, alcuna ipotesi di nullità contrattuale, né dettano, per tabulas , norme prescrittive di un contenuto specifico e caratterizzante, inerente al sinallagma contrattuale, che possa definirsi essenziale, la mancanza del (o difformità dal) quale renderebbe nullo il contratto a norma degli artt. 1418, commi 1° e 2°, c.c., in relazione agli artt. 1343, 1345 e 1346 c.c.; – la violazione di norme penali, ai fini previsti dall ‘ art. 1418 c.c., si configura, infine, solo se il contratto è vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri il reato, non rilevando, invece, il divieto che colpisce soltanto il comportamento materiale delle parti e meno che mai di una sola di esse, come nel caso del reato di ricorso abusivo al credito, il cui autore è soltanto il fallito; – non esiste, infatti, alcuna norma penale che incrimini la stipulazione di contratti di finanziamento stipulati con soggetti in crisi od insolventi, poiché nulla del genere si legge, in modo evidente, né nell ‘ art. 218 l.fall., né nell ‘ art. 217 n. 4 l.fall.; – nella concessione di credito a un soggetto in crisi o insolvente, d ‘ altra parte, il contratto di finanziamento bancario, di per sé, non danneggia il finanziato né aggrava il dissesto dello stesso, che dipende, in realtà, da circostanze esterne al contratto, e cioè dall ‘ esito delle attività non conservative che quest ‘ ultimo, utilizzando il credito concessogli, abbia posto in essere a valle della sua stipulazione.
4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione dell ‘ art. 217, comma 1°, n. 4, l. fall., dell ‘ art. 1418 c.c. e dell ‘ art. 13 del d.l. 23/2020, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ravvisato la
concessione abusiva di credito, omettendo, tuttavia, di accertare tanto il fatto che la società finanziata, dopo la concessione dei due finanziamenti, abbia continuato l ‘ attività d ‘ impresa, ponendo in essere operazioni non conservative, quanto il fatto che tale prosecuzione abbia avuto conseguenze sul suo patrimonio tali da determinare l ‘ aggravamento del suo dissesto, neppure accertato al momento della stipulazione dei contratti, laddove, in realtà, la fattispecie dell ‘ abusiva concessione di credito, oltre allo stato d ‘ insolvenza del finanziato all ‘ atto della concessione del credito, presuppone: -l ‘esecuzione ‘ non conservativa ‘ dell’ attività d ‘ impresa; – il nesso causale fra la concessione del finanziamento e la prosecuzione dell ‘ attività che abbia ritardato la dichiarazione di fallimento; – l ‘ aggravamento del dissesto conseguente a tale prosecuzione, come tale non potendosi considerare né la mera assunzione del nuovo debito alla sua restituzione, a fronte della ricezione del finanziamento, né la pretesa volontà della banca, relativa solo ad uno dei due finanziamenti (quello di agosto 2020), di ripianare la propria esposizione chirografaria, come peraltro espressamente consentito dall ‘ art. 13, lett. e), del d.l. n. 23/2020, posto che il ripianamento di una pregressa esposizione non ha nulla a che vedere con l ‘ aggravamento del dissesto, mentre l ‘ ottica del soddisfacimento ‘ preferenziale ‘ in pregiudizio degli altri creditori non è causa di nullità negoziale, perché all ‘ uopo sono previsti i rimedi revocatori o risarcitori .
4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la motivazione omessa e/o apparente in violazione del ‘minimo costituzionale ‘ , in relazione all ‘ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale, senza motivazione e/o con motivazione apparente, ha ritenuto che sussistessero gli elementi fattuali che integrano la concessione
abusiva di credito, omettendo, per contro, di rilevare che, onde affermare la sussistenza di tale fattispecie, è necessario che il giudice accerti la condotta violativa delle regole che disciplinano l ‘ attività bancaria, caratterizzata da dolo o almeno da colpa, il danno-evento, costituito dalla prosecuzione dell ‘ attività d ‘ impresa in perdita, il danno-conseguenza, rappresentato dall ‘ aumento del dissesto, e il rapporto di causalità fra tali danni e la condotta tenuta.
4.4. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
4.5. Il decreto impugnato, invero, dopo aver accertato che: – la banca aveva stipulato i contratti di finanziamento dedotti in giudizio pur essendo a conoscenza dell ‘ incapacità della società finanziata, poi fallita, di far fronte alle proprie obbligazioni se non assumendo ulteriori debiti; – la società finanziata, come emergeva dai debiti insoluti esposti nell ‘ ultimo bilancio depositato, versava, al momento della stipulazione degli indicati contratti di finanziamento, in stato di insolvenza; – i contratti finanziamento hanno non solo aggravato il dissesto dell ‘ impresa, quantomeno dell ‘ importo pari al finanziamento concesso, ma ne hanno anche ritardato l ‘ emersione; ha ritenuto, sul fondamento di tali circostanze, che: a) i predetti finanziamenti erano, a norma dell ‘ art. 1418 c.c., viziati da nullità; b) le somme erogate dalla banca alla società poi fallita non erano, a norma dell ‘ art. 2035 c.c., suscettibili di ripetizione.
4.6. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato per ciò che riguarda gli accertamenti in fatto che (espressi con motivazione succinta ma esistente) ne costituiscono l’idoneo fondamento, sono, sul piano giuridico, senz ‘ altro corrette.
4.7. Non v ‘ è dubbio che, in linea di principio, il contratto lesivo dei diritti dei creditori, in assenza di una norma che vieti in via generale di porre in essere attività negoziali pregiudizievoli
per i terzi, non è, di per sé, illecito e che sua conclusione non è, pertanto, nulla per illiceità della causa, per frode alla legge o per motivo illecito determinante comune alle parti, apprestando l ‘ ordinamento, a tutela di chi risulti danneggiato da tale atto negoziale, dei rimedi speciali che comportano, in presenza di particolari condizioni, l ‘ applicazione della sola sanzione dell ‘ inefficacia (cfr. Cass. n. 23159 del 2014; Cass. n. 19196 del 2016; Cass. n. 15844 del 2022).
4.8. Il motivo illecito che, se comune e determinante, determina la nullità del contratto, s ‘ identifica, del resto, con una finalità vietata dall ‘ ordinamento perché contraria a norma imperativa, ai principi dell ‘ ordine pubblico o del buon costume, ovvero poiché diretta ad eludere, mediante detta stipulazione, una norma imperativa, sicché l ‘ intento delle parti di recare pregiudizio ad altri (come i creditori di una delle parti, vanificando o riducendo le loro aspettative satisfattorie sul patrimonio del debitore) non è illecito, ove non sia riconducibile ad una di tali fattispecie, non rinvenendosi nell ‘ ordinamento una norma che sancisca in via generale (come per il contratto in frode alla legge) l ‘ invalidità del contratto in frode dei terzi, per il quale, invece, l ‘ ordinamento accorda rimedi specifici, correlati alle varie ipotesi di pregiudizio che essi possano risentire dall ‘ altrui attività negoziale (cfr. Cass. n. 19196 del 2016, in motiv.; Cass. n. 20576 del 2010; Cass. SU n. 10603 del 1993).
4.9. Resta, nondimeno, il fatto che, se il contratto è stato stipulato dalle parti, oltre che in pregiudizio dei creditori (di una di esse), anche in violazione di una norma imperativa, come quella penale, l ‘ atto negoziale così compiuto è sanzionato, a norma dell ‘ art. 1418, comma 1°, c.c., con la sua nullità (Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), come accade, in particolare, nel caso in cui sia proprio la sua stipulazione a
realizzare, in ragione dell ‘ assetto degli interessi ivi contenuto, il risultato vietato dalla legge penale (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).
4.10. Si parla, in siffatte ipotesi, di ‘ reato-contratto ‘ , come la vendita di sostanze stupefacenti, la ricettazione prevista dall ‘ art. 648 c.p., il commercio di prodotti con segni falsi di cui all ‘ art. 474 c.p., il trasferimento di un bene in pagamento di un debito usuraio (cfr. Cass. n. 17568 del 2022; Cass. n. 1221 del 2022; Cass. n. 17959 del 2020, in motiv.; Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 18016 del 2018; Cass. n. 14234 del 2003), poiché il contratto collide così gravemente con interessi di indole generale da assurgere di per sé alla qualificazione di reato ed è, di conseguenza, nullo, per violazione di una norma imperativa, come quella penale, che, appunto, ne vieta la stipulazione (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv.).
4.11. L ‘ area delle norme inderogabili, la cui violazione può determinare la nullità del contratto in conformità al disposto dell ‘ art. 1418, comma 1°, c.c., è, in effetti, ‘più ampia di quanto parrebbe a prima vista suggerire il riferimento al solo contenuto del contratto medesimo ‘, essendovi ‘ ricomprese sicuramente anche le norme che, in assoluto, oppure in presenza o in difetto di determinate condizioni oggettive o soggettive, direttamente o indirettamente, vietano la stipulazione stessa del contratto ‘, come, appunto, le norme che incriminano proprio la sua conclusione , con la conseguenza che, ‘ se il legislatore vieta, in determinate circostanze, di stipulare il contratto e, nondimeno, il contratto (come nel caso in esame) viene stipulato, è la sua stessa esistenza a porsi in contrasto con la norma imperativa; e non par dubbio che ne discenda la nullità dell ‘ atto per ragioni -se così può dirsi – ancor più radicali di quelle dipendenti dalla
contrarietà a norma imperativa del contenuto dell ‘ atto medesimo ‘ (Cass. SU n. 26724 del 2007, in motiv.).
4.12. I relativi atti, di conseguenza, sono assoggettati, ai sensi dell ‘ art. 1418 c.c., alla sanzione della nullità per effetto della contrarietà, in ragione delle disposizioni penali violate, alle norme imperative ivi contenute (Cass. n. 21434 del 2023, in motiv., che arg. da Cass. n. 2860 del 2008; Cass. n. 14234 del 2003; Cass. n. 7998 del 1990).
4.13. Il delitto di bancarotta, peraltro, è, ai fini in esame, configurabile anche nel caso in cui gli amministratori della società poi fallita, violando gli obblighi ad essi imposti dalla legge, a partire dal dovere di richiedere senza indugio il fallimento della stessa (artt. 217, comma 1°, n. 4, e 224, n. 1 e 2, l.fall.), abbiano stipulato un contratto di finanziamento e, in tal modo, aggravato il dissesto dell ‘ impresa.
4.14. Nello stesso modo, il delitto di bancarotta è ravvisabile (a norma degli artt. 223, comma 2°, n. 2, l.fall.), nella condotta dell ‘ amministratore che si sia concretizzato nel doloso ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato con il creditore (che sia a conoscenza delle condizioni dell ‘ impresa), che sia causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento (Cass. n. 11218 del 2023, la quale ha ribadito che ‘ il ricorso abusivo al credito di cui all ‘ art. 218 l.fall. è reato di mera condotta e richiede che il credito sia stato ottenuto mediante dissimulazione ai danni dell ‘ ignaro creditore, che può quindi assumere il ruolo di persona offesa, laddove nella fattispecie di bancarotta impropria mediante operazioni dolose di cui all ‘ art. 223, comma secondo, n. 2, l.fall. l ‘ operazione dolosa deve concretarsi in un ricorso ad un credito ottenuto anche senza dissimulazione ovvero anche concordato
con il creditore, che però diventi causa o concausa del dissesto o del suo aggravamento ‘; Cass. n. 46689 del 2016) .
4.15. Il delitto di bancarotta dev ‘ essere, del resto, ravvisato anche nella condotta dell ‘ amministratore della società poi fallita che, in una situazione di grave e non fronteggiabile sofferenza debitoria, abbia assunto ulteriori obbligazioni prive di apprezzabile collegamento con l ‘ attività imprenditoriale svolta dalla stessa. Il pericolo per il soddisfacimento delle ragioni creditorie può, in effetti, apprezzarsi anche in ragione della concreta percentuale di realizzazione dei crediti, con la conseguenza che, in presenza di una situazione debitoria imponente, cui le attività esistenti non potrebbero far fronte integralmente, la creazione di obbligazioni slegate da un apprezzabile collegamento con l ‘ attività imprenditoriale, dev ‘ essere apprezzata in termini di distrattivi (Cass. pen. n. 141 del 2021, in motiv.; cfr. Cass. pen. n. 7277 del 2026, in motiv.).
4.16. Il contratto di finanziamento che sia stato stipulato dalle parti in violazione di norme imperative, come quelle che (in ragione delle circostanze del caso) ne incriminano la stipulazione, integrando ex se una fattispecie di reato (del quale è chiamato a rispondere a titolo di concorso anche il finanziatore), è, dunque, viziato, a norma dell ‘ art. 1418 c.c., da nullità (Cass. n. 16706 del 2020, per cui ‘è … principio consolidato che in tema di cause di nullità del negozio giuridico, per aversi contrarietà a norme penali ai sensi dell ‘ art. 1418 cod. civ., occorre che il contratto sia vietato direttamente dalla norma penale, nel senso che la sua stipulazione integri reato (Cass. 18016/2018, 14234/2003), regola applicabile ad ogni fattispecie contrattuale, come nel caso del finanziamento ad impresa in dissesto, che s ‘ inserisca, ritardandolo, nell ‘ iter organizzativo e di progressione delle proprie scelte, già ricadenti come doveri
giuridici specifici a carico dell ‘ imprenditore, di richiedere senza indugio il proprio fallimento o comunque di non espandere le dimensioni della propria insolvenza mediante operazioni dilatorie, versando in grave colpa ‘; Cass. n. 9332 del 2025, in motiv.).
4.17. Né in senso contrario può essere invocato, come ha fatto la ricorrente in memoria, il precedente costituito dall ‘ ordinanza di questa Corte n. 26248/2024, la quale, infatti, ha espressamente evidenziato che, in quel caso, non veniva in rilievo ‘ l ‘ orientamento ‘ della stessa Corte ‘ in base al quale l ‘ erogazione del credito che sia qualificabile come abusiva -in quanto effettuata, con dolo o colpa, ad un ‘ impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria ed in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi -integra un illecito del soggetto finanziatore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell ‘ attività di impresa (Cass. 29840/2023), quanto un profilo prettamente penalistico ‘ (‘ ridondante, sul piano negoziale, in un vizio di nullità ‘), del quale, tuttavia , il tribunale non aveva tratteggiato ‘ né l ‘ elemento oggettivo né quello soggettivo del reato ipotizzato, né tantomeno le modalità del concorso della banca, quale soggetto extraneus ‘, cassando, di conseguenza, la decisione impugnata per vizio di motivazione.
4.18. Quanto al resto, la Corte non può che ribadire quanto già condivisibilmente affermato da Cass. n. 16706 del 2020, in motiv., e cioè che: -‘ l ‘ improprio mantenimento in vita della impresa è stato … correlato dal tribunale al contributo causale assunto dal citato finanziamento e alla relativa consapevolezza compartecipativa rispetto al ritardo
nell ‘ apertura della vicenda concorsuale ovvero all ‘ intensificazione del dissesto, secondo un apprezzamento di fatto insindacabile sotto il profilo motivazionale e, sul piano della qualificazione antigiuridica della condotta e della prova dell ‘ elemento soggettivo, parimenti sorretto da una pluralità di indici … ‘ dai quali ‘ è derivato l ‘ accertamento – ai fini di causa di una compartecipazione negli stessi fatti di bancarotta semplice tratteggiati all ‘ art. 217, comma 1, n.4 l.f. per i quali occorre aver aggravata il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del propri fallimento o con altra grave colpa ‘; -‘ nella presente sede risulta poi non appropriatamente introdotta la questione della concessione abusiva del credito e dei correlati limiti cui è soggetta la legittimazione dell ‘ organo concorsuale che la invochi a beneficio di ristoro della massa dei creditori (Cass. s.u. 7029 e 7030 del 2006), posto che la illiceità della condotta di finanziamento discende, nella motivata ricostruzione del tribunale, non da siffatta figura bensì dalla coincidenza con la menzionata fattispecie penale di concorso, cui pianamente consegue la nullità civilistica ‘ ; -d ‘ altra parte, ‘ se è vero, ed anzi ovvio, che è ben possibile e lecito il finanziamento all ‘ impresa in crisi anche da parte di soggetti diversi da istituti che esercitino professionalmente il credito, nondimeno l ‘ invocazione … della apparente non speculatività dell ‘ apporto di provvista … non integra di per sé anche la sua immunità da una concorrente valutazione di illiceità ove inserito … in una vicenda di aggravamento riprovevole del dissesto dell ‘ impresa finanziata; così che il decreto, pur nella sua sinteticità (come, appunto, nel caso in esame) , permette di riferire il negozio vietato anche per la legge penale non al mero finanziamento ma al complesso dei contratti che, con quello, hanno portato ad ulteriore esposizione a rischio il patrimonio dell ‘ imprenditore ‘ e
‘ confliggenti con il primario dovere giuridico di non aggravare il dissesto ‘ ; -‘ il tribunale ha dunque correttamente indicato quali elementi contrattuali hanno assunto il ruolo di aggravare il dissesto, in una considerazione unitaria del contesto della sua sussistenza già all ‘ epoca della rispettiva confezione, non potendo costituire l ‘ insuccesso dell ‘ operazione – dal lato del finanziatore, non rimborsato – una circostanza idonea ad elidere in sé il pieno apprezzamento anche penalistico dei negozi impiegati ‘.
4.19. D ‘ altra parte, la stessa Corte ha avuto modo di rilevare che: -‘ la contrarietà ai principi dell ‘ ordine pubblico economico, … si palesa … come aggiuntiva ratio nella qualificazione di illiceità dei negozi, sotto il profilo causale, ai sensi degli artt. 1343 e 1418 c.c. e con esplicitazione della fattispecie quale esempio di violazione del buon costume, ai fini della irripetibilità della prestazione resa, come voluto dall ‘ art. 2035 c.c. ‘ ; -‘ ai fini dell ‘ applicabilità della soluti retentio prevista dall ‘ art. 2035 cod. civ. ‘, infatti, ‘ la nozione di buon costume non si identifica soltanto con le prestazioni contrarie alle regole della morale sessuale o della decenza, ma comprende anche quelle contrastanti con i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico ‘, come nel caso di ‘ chi abbia versato una somma di denaro per una finalità truffaldina o corruttiva ‘, che ‘ non è ammesso a ripetere la prestazione, perché tali finalità, certamente contrarie a norme imperative, sono da ritenere anche contrarie al buon costume (Cass. 9441/2010, 25631/2017) ‘ ; -‘ nella fattispecie, il tribunale ha giustapposto la ricognizione di contrarietà alla norma imperativa penale, laddove vieta di aggravare (e, quanto al terzo, di concorrere nella relativa condotta) il dissesto dell ‘ imprenditore
commerciale, alla illiceità della causa del complesso meccanismo negoziale adottato dalle parti, per contrarietà al buon costume ‘; -‘ tale seconda, concorrente, violazione promana dal riconoscimento al contempo del pregiudizio obiettivamente occorso alla massa dei creditori per effetto dell ‘ incremento delle dimensioni della decozione, causato -come unico scopo, ai fini qui ora in rilievo -da condotte consapevolmente compartecipative nel mantenere al di fuori della concorsualità l ‘ imprenditore che già versava in tutti i suoi presupposti oggettivi … , per poi fallire … in danno dei creditori e a detrimento finale della soggettività economica del finanziato, posto che l ‘ espansione dei relativi debiti non esprimeva alcuna utilità sociale ‘ ; -‘ in questo limitato senso può convenirsi … che effettivamente nella condotta preordinatamente volta ad alterare altresì la correttezza delle relazioni di mercato e a costituire fattori di disinvolta attitudine cd. predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto, vi sia violazione delle regole giuridiche del buon costume, secondo i principi e le esigenze etiche costituenti la morale sociale in un determinato ambiente e in un certo momento storico, allorché la prestazione sia stata eseguita per uno scopo costituente, anche per l ‘ autore che ora ne domandi la restituzione indiretta (id est, l ‘ ammissione al passivo del credito), offesa al buon costume ‘ ; -‘ il credito della ricorrente, frutto della sua iniziativa economica, esprime così – per come complessivamente ricostruito dal giudice di merito – una posizione soggettiva che, per essere in astratto costituzionalmente tutelata in misura condizionata all ‘ utilità sociale, finisce con il divenire in concreto cedevole rispetto ad altri valori omogenei parimenti protetti, quali i crediti di terzi e per i quali non solo l ‘ ordinamento giuridico appresta specifici istituti organizzativi del relativo conflitto (i sistemi concorsuali e
anche le figure di negoziazione della crisi preconcorsuali), ma indica, ad iniziare dalla previsione penalistica del divieto di aggravamento del dissesto, una convergente riprovazione verso condotte di occultamento o pratiche di egoistica ritrazione d ‘ interesse singolare a fronte di una insolvenza oramai coinvolgente in termini di rischio l ‘ adempimento verso una massa di soggetti creditori ‘ ; -‘ per questa chiave, la offesa al buon costume di cui all ‘ art. 2035 c.c., al pari della contrarietà al buon costume di cui all ‘ art. 1343 c.c., non esprime solo una proiezione già formalizzata nell ‘ ordinamento giuridico, ma mantiene il ruolo di termine di rinvio della legge permettendo … che la stessa giurisprudenza enunciativa assicuri l ‘ intermediazione aggiornata delle plurime clausole generali di corretta condotta commerciale e delle relazioni di mercato fra competitori da perseguirsi tra imprenditori e specie nelle relazioni con quelli in crisi ‘ ; -‘ in questo senso le pur stringate osservazioni finali del decreto impugnato colgono nel segno ove … danno conto di un soggetto che ha condotto un comportamento disdicevole alla luce del sentire comune, così valorizzando … le clausole generali volte ad imporre, a chi si immette nel traffico giuridico e nelle reti interimprenditoriali in particolare, prestazioni conformate secondo buona fede, secondo criteri non moralistici, si può aggiungere, ma di concorrente condivisa opportunità e utilità sociale nelle relazioni ordinate di mercato, che non sopportano la permanenza artificiale in esso di concorrenti decotti, la cui insolvenza sia resa occulta ovvero ingiustificatamente ritardata nella sua emersione e strumentalizzata per operazioni in danno dei creditori ‘ ; -‘ in questo ambito, la regola non assume una finalità educativa, ma pur sempre si riferisce a rapporti giuridici e non a soggetti in sé intesi, permettendo allora che il diritto – cui essa tuttora
appartiene – neghi le sue tutele a negozi giuridici compiuti in violazione di principi, come detto, immanenti nei contesti in cui vengono conclusi, come nel caso il principio del corretto e leale svolgimento della competizione economica ‘ ; -‘ va solo aggiunto che gli interrogativi sui margini di iniquità sottostanti all ‘ antica regola per cui in pari causa turpitudinis melior est condicio possidentis, appaiono nella fattispecie almeno parzialmente eludibili, considerando che la retentio si risolve in una inopponibilità immediata di vantaggio non tanto per il contraente che, al pari del solvens, versava in una situazione di immoralità, bensì – allo stato – per la massa dei creditori, stante il valore presidiato dall ‘ accertamento del credito che dev ‘ essere certo e, prima ancora, opponibile per la sua attitudine concorsuale secondo le regole degli artt. 92 e s. l.f. ‘ .
4.20. Ne consegue, in definitiva, che, ai fini dell ‘ applicazione della soluti retentio prevista dall ‘ art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l ‘ erogazione di somme di denaro in favore di un ‘ impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all ‘ imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l ‘ esposizione debitoria dell ‘ impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato (Cass. n. 16706 del 2020, in motiv.; Cass. n. 4376 del 2024; Cass. n. 15866 del 2024).
4.21. D ‘ altra parte, nulla vieta che un contratto giudicato illecito e, come tale, nullo ai sensi dell ‘ art. 1418 c.c., possa essere soggetto anche alla sanzione civilistica dell ‘ irripetibilità sancita dall ‘ art. 2035 c.c., ove si ravvisino (come ha accertato il tribunale) prestazioni dettate da finalità per l ‘ appunto immorali, posto che un atto negoziale giudicato in contrasto con una norma imperativa o con l ‘ ordine pubblico può senz ‘ altro essere, al contempo, suscettibile di una valutazione in termini di contrarietà al buon costume, proprio per gli effetti di cui all ‘ art. 2035 cit. (Cass. n. 4376 del 2024, in motiv.).
Il ricorso, per l ‘ infondatezza dei suoi motivi, dev ‘ essere, di conseguenza, respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in €. 6.200,00 , di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall ‘ art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 febbraio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME