Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32563 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32563 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13951/2025 R.G. proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘ avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D ‘ APPELLO CATANIA n. 274/2025 depositata il 22/04/2025.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte di Appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello, da essa riqualificato reclamo, proposto
il 15/12/2023 da NOME COGNOME avverso la sentenza del 19/6/2023, con la quale il Tribunale di Catania aveva respinto l’opposizione ex art. 1, co. 51, della legge n. 92/2012 che il medesimo COGNOME aveva proposto avverso l’ordinanza ex art. 1, co. 49 della medesima legge, con la quale il medesimo Tribunale, il 27/3/2019, aveva respinto la domanda da questi proposta il 14/1/2017 di impugnazione del licenziamento disciplinare intimatogli ex art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 dal Comune di Acireale il 13/6/2016.
A fondamento della pronuncia, la Corte di Appello poneva la fondatezza dell’eccezione di tardività dell’impugnazione sollevata dal Comune, determinata dal fatto che, essendosi il procedimento svolto secondo il rito cd. Fornero di cui all’art. 1, commi 47 e segg., della legge n. 92/2012, malgrado tale rito fosse stato soppresso nel corso del procedimento di opposizione dall’art. 37, lett. e), del d.lgs. n.149/2022, trovava applicazione la disciplina transitoria posta dall’art. 35, comma 1, del medesimo decreto, secondo la quale, salvo che fosse diversamente disposto, le disposizioni del medesimo decreto trovavano applicazione solo ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023, con la conseguenza che la sentenza che aveva definito il giudizio di opposizione andava impugnata con reclamo ex art. 1, co. 58, legge n.92/2012, il quale, secondo tale disposizione, andava proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dalla sentenza, nella specie avvenuta il 19/6/2023.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre con atto notificato il 20/6/2025 il COGNOME.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Acireale ha presentato controricorso, e, quindi, memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 37 del d.lgs. n.
149/22 ed art. 12 della preleggi. Sostiene che nella specie doveva trovare applicazione per specialità il quarto comma dell’art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, che diversamente, in materia di impugnazioni in generale (capi I e II del titolo secondo del c.p.c.) ed altri articoli in materia, tra i quali l’art. 434 c.p.c., prevedeva che le disposizioni quali modificate dal decreto n. 149 cit. trovassero applicazione alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023; sicché correttamente egli aveva impugnato la sentenza con atto di appello secondo l’art. 434 c.p.c., disposizione secondo la quale per il decorso del cd. termine breve occorreva la notificazione della sentenza, non avvenuta.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. La sentenza impugnata si fonda invero su un principio di diritto che questa Corte ha poi giudicato corretto almeno in Cass. nn. 11344/2025 (pubblicata il 30/4) e 12275/2025 (pubblicata il 9/5), secondo il quale ai sensi dell ‘ art. 35, co. 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, l ‘ abrogazione delle norme del rito cd. Fornero opera solo per i procedimenti instaurati successivamente al 28 febbraio 2023, sicché, per i procedimenti instaurati anteriormente a tale data, quale quello di specie, il gravame è assoggettato alle forme ed alle regole del reclamo anziché a quelle dell ‘ appello.
2.2. In estrema sintesi, il giudizio secondo il quale la disciplina transitoria applicabile alle impugnazioni proposte avverso le sentenze di primo grado cd. Fornero va individuata nel primo e non nel quarto comma dell ‘ art. 35 del d.lgs. n. 149/2022 come modificato dall ‘ art.1, comma 380, della legge n.197/2022 si fonda: sull ‘ attitudine del primo comma ad esprimere una regola di persistente vigenza del rito soppresso dall ‘ art. 37 a tutti i procedimenti iniziati prima del 1° marzo 2023 (nel senso del momento dell ‘ instaurazione iniziale della controversia giudiziaria); sulla coerenza del primo comma con la regola di decorrenza dei nuovi ricorsi ex art. 441 bis c.p.c. quale introdotto dall ‘ art. 3, comma 32, del medesimo
decreto n.149/2022; sulla coerenza di tale conclusione col principio secondo il quale il principio ‘ tempus regit actum ‘ vigente in linea generale di principio in materia processuale non trova applicazione, in quanto riferibile a singoli atti, nel caso lo ‘ ius superveniens ‘ investa un intero rito (l ‘ insieme delle regole sistemicamente organizzate in vita della statuizione giudiziale), entrando diversamente in conflitto coi canoni generali di irretroattività ex art. 11 preleggi e ‘ perpetuatio ‘ ex art. 5 c.p.c. (Cass.n.32365/2024); per converso, sull ‘ inequivoco riferimento letterale del quarto comma alle impugnazioni regolate dal rito ordinario civile (e non al reclamo).
2.3. L ‘ assunto trova peraltro conferma nei lavori preparatori dell ‘ originario disegno di legge nei quali si era indicato che la precisazione contenuta nel primo comma secondo la quale ai procedimenti pendenti continuavano ad applicarsi le disposizioni anteriormente vigenti mirava specificamente a fugare dubbi interpretativi e ad agevolare un avvio consapevole da parte degli operatori delle novità normative; e che il primo comma era posto anche allo scopo di assicurare contestualità tra la cessazione di efficacia delle disposizioni abrogate e le nuove introdotte dal medesimo decreto.
La reiterazione in tempi brevi dell ‘ errore interpretativo rivela una obiettiva problematicità esegetica dei rapporti tra il primo ed il quarto comma, superata da questa Corte ad incidente processuale ormai verificatosi, ed in epoca assai prossima, ancorché precedente, alla proposizione dell ‘ impugnazione. Tanto legittima, secondo l ‘ art. 92 c.p.c. come inciso da Cort. Cost. n. 77/2018, la compensazione delle spese del presente giudizio.
Deve tuttavia darsi atto, ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il Presidente
NOME COGNOME