Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15838 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 15838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 24764-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, INDIRIZZO;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME;
– intimata –
avverso la sentenza n. 86/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 13/4/2022 R.G.N. 94/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Ancona ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME
Oggetto
Impiego pubblico
abilitazione
insegnamento – titoli equivalenti
– supplenze temporanee
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 06/03/2024
PU
nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE (oggi RAGIONE_SOCIALE) e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE , con riferimento alla sentenza del Tribunale di Fermo che aveva disconosciuto il diritto RAGIONE_SOCIALEa docente, in possesso di laurea in giurisprudenza nonché di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU), ad essere inserita nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto RAGIONE_SOCIALEe province di Fermo.
2. La Corte distrettuale, premesso che erano incontestate le circostanze fattuali rilevanti in causa, ha evidenziato come era immanente al nostro sistema giuridico il principio RAGIONE_SOCIALEa uniformità dei titoli di accesso alla professione di docente, che trova la sua ratio nell’intento di assicurare la medesima professionalità dei titolari di ruolo o di cattedra e dei supplenti e che è stato esplicitato dal d.m. n. 201 del 2000 e dal d.m. n. 131 del 2007, contenenti norme regolamentari di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 124 del 1999, con i quali si è previsto che « i titoli di studio e di abilitazione per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto sono quelli stabiliti dal vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo ».
2.1 Il giudice d’appello ha quindi valorizzato , per affermare la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dalla COGNOME, l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 che, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dall’art. 1, comma 792 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 145 del 2018, prevede che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa partecipazione al concorso per i posti di docente, al possesso RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione specifica è equiparato il possesso congiunto RAGIONE_SOCIALEa laurea magistrale (o di titolo equipollente) e di 24 CFU acquisiti « in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche… » ed aggiunge, ai commi 4 bis e 4 ter, che quest’ultimo requisito non è richiesto per i docenti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o altro grado di istruzione ed inoltre che il superamento RAGIONE_SOCIALEe prove concorsuali costituisce abilitazione all’insegnamento limitatamente alla classe in relazione alla quale le operazioni concorsuali sono state espletate.
2.2 Ha poi richiamato la disciplina dettata dall’art. 44 del d.l. n. 36 del 2022 e ne ha tratto la conclusione che il legislatore, dettando le disposizioni normative sopra richiamate, ha inteso equiparare a tutti gli effetti il possesso congiunto del titolo di laurea e di 24 CFU all’abilitazione, sicché ha ritenuto il d.m. 374 del 2017, e i
provvedimenti amministrativi successivamente adottati, in contrasto con le norme di legge sovraordinate, nella parte in cui escludono l’inserimento nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto dei laureati in possesso degli anzidetti crediti formativi.
2.3 La Corte d’Appello ha , quindi, in accoglimento del gravame, dichiarato il diritto RAGIONE_SOCIALEa docente ad « essere inserita nella II fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto RAGIONE_SOCIALEa Provincia di Fermo per le classi di concorso A046 valide per il triennio 2017/2020 ».
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza hanno proposto ricorso il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico articolato motivo, non contrastato da NOME COGNOME che ha solo depositato il 25.5.2023 e poi di nuovo il 22.1.2024 atti contenenti ciascuno l’« istanza per l’autorizzazione alla visibilità telematica del fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO ». La Procura AVV_NOTAIO ha depositato memoria ed ha concluso per l’accoglimento
del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il ricorso denuncia, con un unico motivo formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la « violazione e falsa applicazione del d.lgs. 59/2019 –RAGIONE_SOCIALEa l. 124/1999 -del d.m. 240/2010 -del d.m. 384/2017 » e addebita alla Corte distrettuale di avere erroneamente confuso i requisiti di accesso ai concorsi per il reclutamento del personale docente con quelli richiesti per l’iscrizione nelle diverse fasce RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto. Il RAGIONE_SOCIALE ripercorre l’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa normativa e richiama le pronunce RAGIONE_SOCIALEa Corte Costituzionale e RAGIONE_SOCIALE‘Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato , per sostenere che da tempo il legislatore ha richiesto per l’insegnamento , oltre al titolo di studio, attestante la conoscenza RAGIONE_SOCIALEa disciplina specifica, anche il titolo abilitante che comprova l’idoneità all’insegnamento. Aggiunge che l’art. 5 del d.lgs. n. 59 del 2017 non ha inte so affermare in via generale l’equipollenza alla abilitazione dei requisiti alternativi che consentono la partecipazione al concorso perché, al contrario, ha ribadito la ontologica diversità fra titolo di studio e abilitazione e, come già
accaduto in passato, ha inteso unicamente derogare, in via transitoria ed ai limitati fini previsti dalla norma derogatoria, al principio secondo cui nella normalità l’assunzione a tempo indeterminato del docente postula il possesso di entrambi i requisiti.
In via preliminare occorre rilevare che il contraddittorio nel giudizio di cassazione risulta correttamente instaurato, giacché il ricorso, proposto avverso la sentenza pubblicata il 13 aprile 2022, è stato tempestivamente notificato il 13 ottobre 2022 alla casella di posta elettronica certificata RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata aveva rappresentato e difeso la COGNOME nel giudizio di appello.
L’intimata non si è costituita in giudizio ed ha solo depositato una duplice istanza per sentir « autorizzare l’accesso telematico RAGIONE_SOCIALE‘intimato al fascicolo » iscritto al NUMERO_DOCUMENTO, con allegata procura.
L’atto in parola non può essere ritenuto equipollente alla costituzione in giudizio mediante deposito di procura (alla quale consegue il diritto RAGIONE_SOCIALEa parte a partecipare all’udienza di discussione ed a ricevere l’avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza stessa), perché il conferimento al difensore del potere di rappresentare e difendere rispetto al giudizio di cassazione è in allegato ad un atto -ovverosia un ‘ istanza di visibilità che ha il mero fine di consentire alla parte di consultare il fascicolo telematico – diverso da quelli tassativamente indicati nel comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 83 c.p.c. (Cass. 26 luglio 2022, n. 23352).
3. Sul piano giuridico sostanziale il ricorso è fondato, per le ragioni illustrate da Cass. 15 marzo 2024 n. 7084, deliberata nella stessa camera di consiglio di cui alla presente decisione, con la quale, all’esito RAGIONE_SOCIALEa ricostruzione del quadro normativo cui si fa rinvio ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., è stato affermato che « In tema di supplenze temporanee, nella II fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto di cui all’art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto RAGIONE_SOCIALEa laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono
trovare posto nella III fascia RAGIONE_SOCIALEe menzionate graduatorie ».
Il principio di diritto enunciato, che va ribadito anche in questa sede, si fonda sulla ontologica diversità fra ‘titolo di abilitazione’, che si consegue solo all’esito dei diversi percorsi abilitativi che il legislatore, nel corso degli anni, ha previsto e disciplinato, e ‘titolo di studio’, nonché fra il primo ed i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, il cui superamento è stato equiparato dal legislatore all’abilitazione all’insegnamento.
Si tratta di una distinzione sempre sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. in motivazione Cass. 11 maggio 2021 n. 12424) e dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. C.d.S. n. 2166/2023; C.d.S. n. 8983/2022; C.d.S. n. 2264/2018) e che nella fattispecie trova specifico riscontro nell’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, erroneamente valorizzato dalla Corte territoriale per trarne argomenti a favore RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorrente.
Infatti la norma in parola, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis , risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 145/2018, è chiara nel prevedere, al comma 1, che il possesso congiunto del diploma di laurea magistrale o a ciclo unico e di 24 crediti formativi universitari costituisce solo titolo per la partecipazione al concorso, disciplinato dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALEo stesso d.lgs. n. 59/2017 e finalizzato alla selezione dei candidati a posti comuni e di sostegno RAGIONE_SOCIALEa scuola secondaria ( Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all’articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso RAGIONE_SOCIALE‘abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di :a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello RAGIONE_SOCIALE‘alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica RAGIONE_SOCIALE‘inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche .), perché, come chiarisce e precisa il comma 4ter RAGIONE_SOCIALEa stessa disposizione, è unicamente con il superamento
RAGIONE_SOCIALEe prove concorsuali che l’abilitazione si acquisisce ( Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6, costituisce abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso ).
Come chiarito da Cass. n. 7084/2024 la disposizione, in parte qua , si armonizza con quelle che nel corso degli anni hanno disciplinato l’accesso all’insegnamento, in relazione al quale il legislatore, ferma restando la necessità di un titolo diverso ed ulteriore abilitante all’insegnamento medesimo, ha nella sostanza a tal fine equiparato ai titoli abilitanti specifici, conseguiti al termine di percorsi regolati normativamente, quali le SSIS e i TFA, l’idoneità ottenuta con l’esito positivo RAGIONE_SOCIALEe prove scritte e orali del concorso per divenire docente di ruolo (chiaramente, non seguite da assunzione perché il candidato non si era trovato in posizione utile nella graduatoria ed aveva acquisito la qualità che si è soliti definire di ‘idoneo non vincitore’), giammai il solo possesso dei titoli necessari per la partecipazione alle operazioni concorsuali.
Risulta allora evidente che destituita di fondamento è la tesi, fatta propria dalla Corte territoriale, secondo cui i requisiti menzionati dall’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017 per la partecipazione al concorso sarebbero sufficienti per l’inclusione nella seconda fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di istituto e nella prima fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie provinciali (alla quale anche si riferiva la statuizione di primo grado confermata dal giudice d’appello), a prescindere dal positivo superamento del concorso medesimo.
Nel richiamare le ampie argomentazioni espresse sul punto dalla più volte citata Cass. n. 7084/2024, quanto alle graduatorie di istituto va detto che il d.m. n. 131/2007 chiaramente include nella seconda fascia i docenti non iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, ma in possesso dei titoli che avrebbero consentito l’iscrizione in quelle graduatorie e, quindi, oltre al titolo di studio, RAGIONE_SOCIALEa «specifica» abilitazione o di quella che all’epoca era ritenuta alla stessa assimilabile, ossia l’idoneità conseguita all’esito di procedure concorsuali (ed in tal senso va interpretato l’art. 5, comma 3, nella parte in cui si riferisce alla «specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto»).
Ha, pertanto, errato la Corte territoriale nel ritenere equipollente al titolo
abilitante il conseguimento RAGIONE_SOCIALEa laurea e di 24 crediti formativi, sicché la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda accolta dalla Corte territoriale (v. punto 2.3 RAGIONE_SOCIALEo storico di lite).
5. La complessità e la novità RAGIONE_SOCIALEa questione giuridica, in relazione alla quale i giudici del merito hanno espresso orientamenti difformi, giustifica la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese di entrambi i gradi del giudizio di merito e del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di inserimento nella II fascia RAGIONE_SOCIALEe graduatorie di circolo e di istituto. Compensa integralmente fra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2024