Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7247 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7247 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9225/2024 R.G. proposto da :
COGNOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME;
-controricorrente-
Avverso la sentenza del TRIBUNALE NAPOLI n. 3292/2024 depositato il 25/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2024 dalla Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel 2018 il sig. NOME COGNOME conveniva in giudizio la RAGIONE_SOCIALE per non aver adempiuto al contratto di abbonamento e per non aver tenuto un comportamento coerente con i principi di solidarietà e salvaguardia dell’altrui interesse negoziale e, infine, accertare dichiarare la malafede della convenuta sia nella fase precontrattuale che in quella esecutiva di formazione del contratto, oltre al risarcimento del danno.
Con sentenza n. 3286/2022 il Giudice di Pace di Napoli in parziale accoglimento della domanda, dichiarava l ‘ inadempimento contrattuale della Società Sportiva RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rapp.te p.t., e per l ‘ effetto, la condannava al pagamento in favore di COGNOME NOME, della somma di € 535,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Con sentenza n. 3292/2024 del 25 marzo 2024, il Tribunale di Napoli, accoglieva l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE
Avverso la suindicata pronunzia del Tribunale NOME COGNOME propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
3.1. La Società RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
3.2. Le parti hanno depositato rispettiva memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., adducendo che la sentenza impugnata conterrebbe una motivazione apparente, contraddittoria e, comunque, non rispettosa del c.d. ‘minimo costituzionale’ (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, c.p.c.).
Sostiene che il Tribunale di Napoli, nell’accogliere l’appello proposto dalla Società Sportiva Calcio Napoli: (i) avrebbe richiamato la sentenza n. 1576/2023, con cui tale Tribunale aveva respinto la richiesta risarcitoria di un abbonato, omettendo però di considerare una decisione opposta, la n. 349/2023 del Tribunale di Nola, che aveva riconosciuto tale diritto, sul presupposto che l’abbonamento fosse rivolto ad ottenere anche un vantaggio economico, in termini di risparmio rispetto all’acquisto dei biglietti delle singole partite; (ii) avrebbe omesso di motivare in ordine alla dedotta violazione degli artt. 1375 e 1440 c.c.
4.2. Con il secondo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La Corte d’appello, disattendendo una serie di circostanze costituite dalle modalità di promozione della campagna abbonamenti 2016/2017, dal prezzo del biglietto della prima giornata di campionato di € 90,00, nonché dal vantaggio economico ottenuto dagli abbonati nelle precedenti stagioni rispetto all’acquisto del singolo biglietto non avrebbe considerato il legittimo affidamento del ricorrente di ottenere un risparmio abbonandosi.
4.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 1375, 1440 e 1458 c.c. in relazione al mancato esercizio della facoltà di intervento correttivo del giudice del merito ex artt. 1384 c.c., 2 e 3, comma 2, Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.). Si duole che la statuizione del Tribunale secondo cui la Società calcistica non avrebbe agito in malafede rappresenterebbe ‘una evidente violazione ovvero, in ogni caso, una falsa applicazione’ dell’art. 1375 c.c., in quanto il ribasso del costo dei biglietti sarebbe stato compiuto in totale spregio degli interessi degli abbonati. In tale contesto, la loro mancata tutela configurerebbe la violazione dell’art. 1440 c.c., che sarebbe sufficiente a proporre una azione
risarcitoria, anche ai sensi dell’art. 1337 c.c., avendo l’abbonato pagato un maggior prezzo rispetto agli spettatori occasionali. Sotto tale profilo, il Tribunale avrebbe altresì omesso ‘qualsivoglia deduzione rispetto allo squilibrio del sinallagma contrattuale e rispetto alla facoltà di intervento correttivo del giudice adito in violazione dei richiamati principi di cui agli artt. 1375, 1440 e 1384 c.c.'(cfr. p. 24 ricorso)
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.
Le censure svolte dal ricorrente non corrispondono al denunciato vizio di cui all’art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c., in quanto aggrediscono non proprio la sentenza per difetto di motivazione -che, invero, in relazione a tale motivo è solamente enunciata -quanto piuttosto il risultato interpretativo cui è pervenuto il giudice di merito rispetto all’insussistenza di un diritto dell’abbonato ad ottenere il risarcimento dei danni per gli importi versati in surplus, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, nella stagione 2016/2017. Approdo che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, non può trovare ingresso in sede di legittimità, in quanto simili doglianze, ancor prima che una corretta applicazione delle norme processuali, sollecitano impropriamente una diversa ricostruzione dei fatti, preclusa in questa sede (v. tra le molte, Cass. civ., Sez. II, Ord., 24 agosto 2023, n. 25201; Cass. civ., Sez. II, Ord., 17 febbraio 2023, n. 5105; Cass. civ., Sez. II, Ord., 17 marzo 2022, n. 8699; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 23 novembre 2021, n. 36343). Sul punto si rileva come, in ogni caso, il sindacato di legittimità sulla motivazione sia circoscritto alla sola verifica della violazione del c.d. minimo costituzionale, richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., nei termini precisati dalla giurisprudenza di questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi (cfr. Cass. civ., SS.UU., 7 aprile 2014, n. 8053; tra le tante, da ultimo, v. Cass. civ., Sez. III, Ord., 18 ottobre 2024, n. 27091;
Cass. civ., Sez. I, Ord., 4 settembre 2024, n. 23710; Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2024, n. 5962).
Sulla base di ciò, quindi, è denunciabile in cassazione solo quell’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, ‘purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione’ (cfr. ex plurimis , da ultimo, Cass. civ., Sez. II, Ord., 19 novembre 2024, n. 29780; Cass. civ., Sez. III, Ord., 15 novembre 2024, n. 29486; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 21 ottobre 2024, n. 27225; Cass. civ., Sez. V, Ord., 7 ottobre 2024, n. 26218; Cass. civ., Sez. II, Ord., 20 giugno 2024, n. 16995, massimata; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 12 aprile 2024, n. 9943, massimata).
Nel caso in esame, il Tribunale di Napoli, all’esito degli accertamenti di fatto svolti anche nel giudizio d’appello, con adeguata motivazione e dando conto degli elementi fondanti il proprio convincimento, ha ritenuto che la società sportiva, nell’esercizio del suo diritto di iniziativa economica, poteva decidere il prezzo di acquisto dei biglietti delle singole partite, senza che ciò determinasse un inadempimento delle obbligazioni assunte rispetto alla conclusione dei contratti con gli abbonati. Invero, secondo la coerente e logica motivazione del giudice di seconde cure, la sottoscrizione dei contratti di abbonamento non faceva acquisire agli acquirenti né un diritto né, tantomeno, un legittimo affidamento a fruire di un prezzo preferenziale rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, dovendo gli stessi valutare la convenienza dell’affare al momento dell’acquisto dell’abbonamento.
Anche perché, gli abbonamenti garantivano ulteriori vantaggi, come l’accesso allo stadio e il posto a sedere per tutte le partite di campionato, oltre a quelli tipici di un qualunque abbonamento (v. p. 7 sentenza impugnata n. 3292/2024).
Nel decidere in tal modo, il Tribunale ha ritenuto di aderire a un orientamento già delineato dallo stesso ufficio con la sentenza n. 1576/2023 (seguita da altra sentenza n. 3075/2023), resa in diverso giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale a quello sottoposto al suo esame, a cui ha fatto espresso richiamo per relationem .
Anche sotto tale aspetto, quindi, la pronuncia è immune da censure, dal momento che una sentenza di merito ben può essere motivata dal giudice con rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto la dicitura ‘precedenti conformi’ contenuta nell’art. 118 disp. att. c.p.c., non va intesa in maniera restrittiva e, quindi, solo rispetto ai precedenti di legittimità, ‘ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell’ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile’ (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 26 settembre 2024, n. 25750; Cass. civ., Sez. I, Ord., 2 settembre 2024, n. 23465; Cass. civ., Sez. I, Ord., 4 aprile 2024, n. 8997).
Muovendo la disamina dal quadro giurisprudenza di riferimento, rimarca il Collegio la consolidata opinione secondo cui la motivazione per relationem si sottrae al sindacato di legittimità quando resta autosufficiente, ossia quando riproduce i contenuti mutuati e li rende ‘oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico -giuridica’ (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. V, Ord., 11 novembre 2024, n. 29044; Cass. civ., Sez. III, Ord., 29 ottobre 2024, n. 27904; Cass. civ.,
Sez. V, Ord., 25 ottobre 2024, n. 27718; principio massimato in Cass. civ. Sez. V, Ord., 13 luglio 2020, n. 14877). In altre parole, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., il vizio di nullità della sentenza è sindacabile in questa sede, solo quando il giudice di merito si è limitato ad indicare la fonte di riferimento e non è quindi possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. Nella fattispecie, il Tribunale partenopeo ha rispettato ciascuno dei suddetti principi, in quanto, come detto, pur richiamando altri precedenti, previo esame preliminare della loro sovrapponibilità alla fattispecie in discussione, ha spiegato, in modo adeguato ed nella fattispecie sottoposta al suo esame, attraverso una esposizione chiara e comprensibile degli argomenti logici che sostengono il suo n.
esaustivo, le ragioni di tale sua adesione, ‘calandole’ giudizio conclusivo (cfr. pp. 5-6, sentenza impugnata 3292/2024).
Ragion per cui le doglianze della ricorrente non possono essere condivise, anche perché, comunque, formulate genericamente in violazione dei requisiti di specificità richiesti dal ricorso per cassazione.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni pienamente condivisibili e che questo collegio intende far proprie, ha specificato che la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione adottata da altro giudice, per cui ‘la parte che intenda impugnarla ha l’onere di compiere una precisa analisi anche delle argomentazioni che vi sono inserite mediante l’operazione inclusiva del precedente’ (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/09/2024) 26/09/2024, n. 25750; Cass. n. 8997/2024 cit.; principio massimato in Cass. civ. Sez. III, Ord., 20 ottobre 2021, n. 29017).
Il ricorrente, invece, assumendo che il Tribunale di Napoli, nell’accogliere l’appello proposto dalla Società Sportiva Calcio Napoli, ha compiuto un mero richiamo alla sentenza n. 1576/2023,
omettendo di considerare l’opposta decisione n. 349/2023 del Tribunale di Nola, ha articolato le sue censure, oltre che in modo generico, in ogni caso, non prospettandole in modo adeguato, poiché in gran parte fondate su una valutazione soggettiva dell’aderenza di un altro precedente, rispetto a quello preso in considerazione e fatto proprio dal Tribunale nella vicenda de qua, perché a lui più favorevole.
Il primo motivo è, dunque, inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi e non offre, di conseguenza, argomenti per confutarla.
5.1. Con particolare riferimento al 2° motivo va osservato il vizio di attività denunciato ex art. 360, 1° comma n. 5, c.p.c., ossia l’omessa motivazione/valutazione di determinate circostanze di fatto, deve riguardare una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione (cfr. Cass. civ., Sez. V, 14 dicembre 2023, n. 35055; Cass. civ., Sez. V, Ord., 27 gennaio 2023, n. 2519; Cass. civ., Sez. V, 31 maggio 2022, n. 17477; Cass. civ., Sez. V-3, 4 dicembre 2014, n. 25714).
La censura in esame non rispetta in nessun modo il canone esposto con tale arresto giurisprudenziale, atteso che le circostanze addotte sono state considerate dal Tribunale di Napoli, anche sotto il profilo dell’affidamento posto dal ricorrente (e più in generale dagli abbonati) su un risparmio acquistando l’abbonamento rispetto ai singoli biglietti, poi ‘sfumato’ una volta che la Società sportiva ne ha ridotto il prezzo di vendita.
A tal proposito, il giudice d’appello ha infatti affermato: ‘con la sottoscrizione del contratto di abbonamento non si acquisisce un diritto e nemmeno una legittima aspettativa a fruire di un prezzo preferenziale, rispetto all’acquisto dei singoli biglietti, anche per il futuro, dovendo l’acquirente valutare la convenienza dell’affare (id est acquisto dell’abbonamento) al momento della conclusione del contratto acquisto’ (v. p. 7, sentenza impugnata n. 3292/2024).
Senza considerare che, nel caso, tale circostanza non assume, neanche in astratto, il valore di ‘fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti’ nei termini richiesti dal citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., dal momento che non è mai stata oggetto di contestazione la diminuzione dei prezzi dei biglietti delle singole partite e, comunque, per parlarsi di omesso esame riferito ad ‘un fatto decisivo per il giudizio’ è necessario che si faccia riferimento a ‘un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti’ (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ord., 8 novembre 2024, n. 28832; Cass. civ., Sez. II, 24 ottobre 2024, n. 27655; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 7 ottobre 2024, n. 26132; Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 settembre 2024, n. 25171; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 6 settembre 2024, n. 24060; Cass. civ. Sez. II, Ord., 16 gennaio 2024, n. 1704).
Dunque, le doglianze di parte ricorrente, risolvendosi nella prospettazione di un vizio non coerente con il paradigma attualmente vigente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono inammissibili, perché formulate in modo irrituale.
5.2. Con particolare riferimento al 3° motivo va osservato che esso si sostanzia nell’ inammissibile richiesta di una rivisitazione del merito, attraverso la rilettura degli atti e la proposizione di una interpretazione degli artt. 1375, 1384, 1440, 1458 c.c., nonché dell’art. 2 Cost., in un senso, invocato dal ricorrente, diverso da quello preferito dal giudice d’appello la cui valutazione si rivela però, anche per tutte le ragioni esposte, scevra da vizi.
Del resto, il tentativo del ricorrente di accreditare un diverso apprezzamento dei presupposti fattuali risulta formulata con il richiamo a istituti giuridici quali il ‘sinallagma contrattuale’, la ‘buona fede e correttezza’ nell’esecuzione del contratto, senza invero che l’indicazione di idonei argomenti a relativo sostegno .
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 900,00, di cui euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza