Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15028 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15028 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17969/2021 R.G., proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona della procuratrice speciale del rappresentante per l’Italia NOME COGNOME , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME, dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato,
–
contro
ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
-intimati –
Diritto della navigazione -Abbandono nave -Indennizzo per perdita della nave -Legittimazione
per la cassazione della sentenza n. 1202/2021 della CORTE d’APPELLO di Milano pubblicata il 16.4.2021;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 17.2.2025 dal Consigliere dott. NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE stipulava il 2.04.2007 un contratto di locazione finanziaria con RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’imbarcazione di proprietà di quest’ultima ‘RAGIONE_SOCIALE‘. Nell’aprile del 2009 RAGIONE_SOCIALE stipulava il contratto di assicurazione dell’ imbarcazione n. NUMERO_DOCUMENTO con gli Assicuratori dei Lloyd’s . Contratto poi rinnovato il 12.5.2010, con decorrenza dal 17.4.2010, con clausola di vincolo a favore di RAGIONE_SOCIALE, avente validità fino al 31.5.2014 (valore assicurato euro 510.000). I limiti di navigazione della Polizza coincidevano con ‘il Mediterraneo, escluse le zone di guerra’ .
Il 30.9.2010 l’ imbarcazione era noleggiata da RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME con consegna prevista il 1°.10.2010 e riconsegna il 31.05.2011 presso il porto di Formentera. Sempre nel mese di ottobre 2010 RAGIONE_SOCIALE stipulava un’appendice della Polizza per la copertura di ‘ un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno ‘ .
Nel dicembre 2010 NOME COGNOME conduceva l’ imbarcazione in Martinica, con una traversata atlantica via Canarie e, successivamente, n ell’aprile 2011 conduceva l’ imbarcazione dai Caraibi a New York, ove giungeva il 14.04.2011. Il 1°.5.2011, in compagnia del fratello NOME, NOME COGNOME salpava da New York ‘per la navigazione di rientro’ verso Formentera, scegliendo ‘di percorrere una rotta diretta verso le Azzorre avvicinandoci molto al Maine e alla Nuova Scozia…’
Il 10.5.2011, mentre si trovavano in navigazione nella parte settentrionale dell’Oceano Atlantico , i fratelli COGNOME incappavano in una tempesta, nel corso della quale riferivano che l’ imbarcazione affondava. I COGNOME erano imbarcati su una nave panamense che li soccorreva e li riportava in acque italiane, approdando in data 23.05.2011 a Pozzallo.
Con atto notificato il 6-14 settembre 2011, sottoscritto anche da RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarava l’abbandono dell’imbarcazione ai
sensi dell’art. 540 cod. nav. , ricevendo in data 4.10.2021 atto di reiezione da parte del Rappresentante generale per l’Italia dei Lloyd’s .
Fallite le trattative stragiudiziali, RAGIONE_SOCIALE conveniva dinanzi al Tribunale di Milano gli assicuratori RAGIONE_SOCIALE , nonché NOME Partener di NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE, che avevano svolto le funzioni di intermediari per la sottoscrizione della polizza, chiedendo la condanna nei confronti dei primi al pagamento dell’indennizzo , e nei confronti degli altri convenuti la condanna al risarcimento dei danni.
L’attrice rappresentava , tra l’altro, che in forza di atto di cessione del 20.7.2012 sottoscritto da Banca Italease s.p.a., che aveva incorporato Mercantile Leasing s.p.a., era legittimata a ricevere la liquidazione dell’indennizzo spettante in base alla polizza. Nel corso del procedimento l’attrice con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. chiedeva l’accertamento della validità e dell’efficacia dell’atto di abbandono ex art. 540 cod. nav. e che fosse dichiarato il conseguenziale diritto alla percezione dell’indennizzo di eur o 510.000, previa deduzione della franchigia di euro 2.850. Nel giudizio interveniva RAGIONE_SOCIALE quale soggetto che aveva assunto il rischio oggetto di causa, eccependo l’inoperatività della polizza.
Con sentenza pubblicata il 2.7.2018 il Tribunale di Milano, accertata l’ammissibilità della domanda proposta dall’attrice con la memoria indicata, in forza del principio della ragione più liquida, rigettava la domanda svolta per l’inoperatività della polizza , dichiarando assorbita la domanda svolta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME e RAGIONE_SOCIALE Osservava il primo giudice che l’assicurazione copriva una rotta di andata e ritorno dai Caraibi, mentre lo scalo a New York aveva comportato una deviazione rispetto a quella assicurata con aggravamento del rischio.
La Corte d’Appello di Milano con sentenza pubblicata il 16.4.2021, in accoglimento dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE ed in riforma della sentenza gravata, condannava RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore dell’appellante di euro 507.150 , oltre gli interessi legale dalla messa in
mora al saldo , con l’aggravio delle spese di lite di entrambi i gradi, compensandole per il resto.
2.1. Per quanto ancora rileva ai fini del presente giudizio, l a Corte d’appello , relativamente all ‘eccezione di inoperatività della polizza per l’effettuata deviazione, riteneva che essa non includesse una «rotta necessaria», poiché il riferimento e ra ‘al viaggio di andata e ritorno dai C araibi attraverso l’Atlantico’ . Sosteneva, inoltre, la corte che ‘ è pacifico e notorio (come si evince facilmente in tutti i siti internet che trattano della traversata atlantica dall’Europa ai Caraibi), che la rotta di rientro si svolge attraverso il Nord Atlantico, dove pacificamente è avvenuto il sinistro oggetto del presente contenzioso, in direzione del classico approdo verso Europa, alle Isole Azzorre, e dunque con una direzione decisamente a nord rispetto ai Caraibi ‘.
Quanto all’interpretazione dell’art. 523 , comma secondo, cod. nav., la corte asseriva che la norma ammette la possibilità di un cambiamento di viaggio (o via) durante il percorso coperto dall’assicurazione e che in tal caso, se contestata l’operatività della polizza, l’assicuratore debba provare l’inf luenza del cambiamento sull’accadimento del sinistro : la compagnia nulla aveva allegato se non riportare che gli occupanti dell’imbarcazione avevano riferito di essersi trovati in un tratto di mare insidioso.
2.2. La Corte d’appel lo disattendendo poi la relativa eccezione di inammissibilità dell’appello , osservava che le ragioni espresse nell’atto di appello rendevano palese che il pagamento dell’indennizzo si legasse alla domanda di abbandono e che, neppure in primo grado fosse stata proposta una domanda per avaria: azione di abbandono o di avaria erano dirette ad ottenere uno stesso identico risultato in termini di domanda di indennizzo, dato che, essendo l’imbarcazione del tutto distrutta, in un caso o nell’altro il diritto all’indennizzo corrisponde va all’intero valore assicurato, come sempre richiesto da RAGIONE_SOCIALE
L’essere stata avanzata nelle conclusioni la sola domanda di pagamento dell’indennizzo, senza il richiamo dell’abbandono, non ostava all’accoglimento della domanda, poiché in punto quantum le due domande non differivano e tutta la narrazione si legava alla dichiarazione di abbandono in favore dell’assicuratore ,
come peraltro confermato dal mantenimento della domanda di risarcimento del danno contro gli intermediari.
2.3. RAGIONE_SOCIALE era legittimata alla domanda sulla base dell’ atto di abbandono, notificato il 6.9.2011, sottoscritto anche da RAGIONE_SOCIALE e della successiva cessione dei diritti relativi all’indennizzo in favore dell’attrice . Detta cessione giustificava la pretesa azionata e non rendeva irrituale l’atto di abbandono, che era stato comunicato al Rappresentante dei RAGIONE_SOCIALE in Italia , mentre nessun dubbio poteva insorgere, se non in contrasto con la buona fede in fase di esecuzione del contratto, sulla polizza azionata.
Per la cassazione della sentenza della Corte ricorre RAGIONE_SOCIALE sulla base di nove motivi. Risponde con controricorso RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380bis .1. cod. proc. civ..
Il Pubblico Ministero presso la Corte ha presentato conclusioni scritte ed ha concluso per il rigetto del ricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve darsi atto che RAGIONE_SOCIALE a seguito dei provvedimenti della High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales del 25 e del 30 novembre 2020, si è costituita quale successore, a decorrere dall’1.1.20 21, nella titolarità del contratto di cui al certificato n. NUMERO_DOCUMENTO e nei diritti in contesa e di cui gli Assicuratori del mercato dei Lloyd’s di Londra hanno assunto il rischio, partecipando al giudizio mediante il rappresentante RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Con tali provvedimenti l’Autorità Giudiziaria Inglese ha approvato un piano di trasferimento di attività assicurativa in favore della società di diritto belga RAGIONE_SOCIALE conseguente all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea ed avente ad oggetto tutte le polizze in precedenza sottoscritte dagli Assicuratori dei LloydRAGIONE_SOCIALE tra il 1993 ed il 2020 con un rischio
situato nello Spazio Economico Europeo e/o con un contraente residente nello Spazio Economico Europeo, inclusa la polizza n. 1176740702 oggetto di controversia.
Sempre in via preliminare , deve essere disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso ex art. 369 cod. proc. civ. dedotta dalla controricorrente.
RAGIONE_SOCIALE ha fatto presente che la ricorrente, nonostante abbia effettuato la notifica del ricorso con modalità telematica ai sensi dell’art. 3 -bis l. 53/1994, ha successivamente provveduto al deposito del ricorso in forma cartacea, nonostante che dal 31.3.2021 sia attivo il processo civile telematico anche per i procedimenti civili innanzi la Corte di Cassazione come previsto dall’art. 221, comma quinto, D.L. 34/2020 (con effetti prorogati al 31.12.2021) e dal D.M. del Ministero della Giustizia del 27.1.2021. Questo in contrasto con l’art. 9, commi 1 -bis e 1ter , l. 53/1994, in basi ai quali il deposito in forma analogica del ricorso notificato telematicamente è autorizzato solo qualora non si possa procedere al deposito telematico.
Infatti, per effetto delle indicate disposizioni, la copia analogica, per quanto attestata conforme, deve considerarsi alla stregua di una fotocopia, né sarebbe possibile far leva sull’art. 372 cod. proc. civ., la cui applicazione è limitata alle sole ricevute di notificazione del ricorso e non anche del suo originale. Tale rilievo, nell’intenzione della controricorrente , sarebbe finalizzato al miglior conseguimento dell’obiettivo dell’art. 369 cod. proc. civ. , là dove si prevede il deposito dell’originale , al fine di escludere qualsiasi dubbio sulla conformità dell ‘atto depositato all’originale e, dunque, evitare defatiganti confronti tra i due atti.
2.1. La ricorrente ha notificato il ricorso con modalità telematica e ha provveduto al deposito di una copia analogica, unitamente alla prova delle effettuate notifiche, allegando in calce una attestazione di conformità, a firma autografa del difensore, che la copia analogica del messaggio di posta elettronica certificata, comprensiva dei relativi allegati, è conforme all’originale del messaggio di posta elettronica notificato il 21.6.2021.
È stato affermato da questa Corte che ‘L’atto di appello notificato con modalità telematica non è improcedibile nel caso in cui l’appellante si costituisca tempestivamente, depositando copia analogica dei documenti attestanti l’avvenuta notificazione, corredati di attestazione di conformità agli originali telematici, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell’art. 9, comma 1bis, della l. n. 53 del 1994 (v. Cass., sez. II, 26 giugno 2023, n. 17711; sez. V., 16 gennaio 2023, n. 891). Tale statuizione fatta con riferimento al giudizio di appello, a fortiori , deve valere per il giudizio in Cassazione, posto che ben prima della data del 31.3.2021 era consentito il deposito telematico degli atti nei giudizi di merito.
È stato, altresì, statuito che ‘n el giudizio di cassazione, il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso redatto e notificato in modalità telematica, con attestazione di conformità all’originale digitale priva di sottoscrizione autografa, ma anch’essa firmata digitalmente dal difensore, non ne comporta l’improcedibilità ove sia stata depositata una successiva attestazione, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec, emergendo in maniera inequivoca, dalla valutazione complessiva degli atti depositati, la volontà asseverativa del difensore ‘ ( v. Cass., sez. III, 14 novembre 2022, n. 33443). Nel caso di specie, come già detto, la copia analogica del ricorso è stata depositata unitamente all’ attestazione da parte del difensore della ricorrente, recante firma autografa, della conformità, agli originali digitali, della relata di notificazione e delle ricevute di accettazione e consegna dei messaggi pec. Attestazione , quest’ultima, i n grado di superare qualsiasi dubbio di conformità tra copia analogica e documento informatico originale.
Ad ogni modo, si deve richiamare quanto ribadito di recente da Cass., sez. III, 19 marzo 2024, n. 7314 (nel solco di Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598) secondo cui ‘l a sanzione di improcedibilità è ricollegata soltanto all’inosservanza del termine di costituzione e non anche all’inosservanza delle sue forme e sulla generale sanabilità dei vizi di nullità per raggiungimento dello scopo.
Interpretazione, dunque, in sintonia con la più ampia espansione del diritto di difesa, che -come più di recente evidenziato da Cass., S.U., n. 2075/2024 e Cass., S.U., n. 2077/2024 – trova piena considerazione di una dimensione complessiva di garanzie (artt. 24 e 111 Cost.), che costituiscono patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale (art. 47 della Carta di Nizza, art. 19 del Trattato sull’Unione europea, art. 6 CEDU), il cui coordinamento consente una sintesi compiuta, volta a far sì che possa trovare attuazione il principio, fondamentale, che costituisce lo scopo ultimo al quale il processo è di per sé orientato, ossia l’effettività della tutela giurisdizionale, nella sua essenziale tensione verso una decisione di merito. Di qui, pertanto, anche il principio che impone di evitare eccessi di formalismo e, quindi, restrizioni del diritto della parte all’accesso ad un tribunale che non siano frutto di criteri ragionevoli e proporzionali ‘.
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 112, 342, 345, 346 cod. proc. civ.
La ricorrente lamenta che l a Corte d’appello abbia ritenuto accoglibile la conclusione formulata nell’atto d’appello , coincidente con quella d ell’atto di citazione di primo grado, sul presupposto che essa dovesse essere qualificata come azione di abbandono. Per contro, la conclusion e contenuta nell’atto di citazione di primo grado, e riproposta in sede di appello, conteneva unicamente una domanda di avaria oggetto di rinuncia. Sulla qualificazione giuridica della domanda si era, ormai, formato il giudicato, sì che la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello. Né sarebbe possibile, come sostenuto dalla c orte, predicare l’identità delle due azioni sul presupposto che l’imbarcazione era andata ‘del tutto distrutta’ : a) la distruzione della nave non osta all’azione di abbandono come previsto dall’art. 540 , comma primo, lett. a), cod. nav.; b) il versamento dell’indennizzo a seguito dell’abbandono richiede un accertamento giudiziale della validità dell’atto notificato dal proprietario ai sensi dell’art . 546 cod. nav. proponibile dal solo proprietario.
3.1. Il motivo è infondato.
La ricorrente assume che sulla qualificazione giuridica della domanda, proposta dall’attrice all’esito del giudizio di primo , si sarebbe formato il giudicato, per non aver RAGIONE_SOCIALE impugnato il capo 2 della sentenza del Tribunale, che se ne sarebbe occupato. Da ciò deriverebbe che, una volta rinunciata l’originaria domanda di avaria da parte dell’attrice, questa non avrebbe più potuto riproporla in sede di appello, non avendo in quella sede neppure riproposto la domanda di abbandono. Né, tantomeno, la Corte d’appello avrebbe potuto accogliere la domanda sul rilievo che quella svolta in primo grado sin dall’origine non fosse un’azione di avaria ‘mai proposta in modo espresso’ e che quanto riportato nella memoria integrativa corrispondesse ad una ‘precisazione della stessa in cui si è esplicitato anche in sede di conclusioni quale fosse il presupposto, sempre dedotto come tale, per ottenere la condanna al pagamento dell’indennizzo, cioè l’azione di abbandono’.
3.2. La Corte osserva primariamente come, avendo il giudice del primo grado, deciso la controversia in base al principio della «questione più liquida» con riferimento alla non operatività della polizza per il discostamento dalla «rotta necessaria’ , il profilo della qualificazione della domanda svolta non sia stato definito in modo espresso, posto che nella stessa prospettiva della ricorrente un problema di indennizzo si sarebbe posto per entrambe le azioni. Il Tribunale, stando a quanto dedotto, si è limitato ad escludere la novità della domanda proposta dall’attrice con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ.
È vero quanto affermato dalla ricorrente che le due azioni sono distinte, poiché ‘l’a zione di abbandono è autonoma e alternativa rispetto alla normale azione di indennizzo da avaria, che ha per oggetto esclusivamente l ‘ indennizzo all’assicurato ‘ (v. Cass ., sez. I, 5 luglio 1968, n. 2254), ma è stato altresì statuito che ‘in caso di perdita totale della nave, la domanda diretta ad ottenere dall’assicuratore il pagamento dell’indennità a titolo di avaria (art 543 terzo comma cod. nav.) non è nuova, ai sensi ed agli effetti di cui all’art 345 cod proc civ, rispetto alla domanda volta ad ottenere la stessa indennità a titolo di abbandono della nave (art 540 cod. nav.), e, come tale, può essere proposta
per la prima volta in grado di appello. Infatti, ferma restando l’identità del petitum , la prima delle indicate domande, pur postulando l’applicazione di una diversa norma di legge, trae origine dai medesimi presupposti di fatto relativi alla seconda, e, quindi, non introduce nel processo un nuovo tema d’indagine e di decisione ‘ (v. Cass., sez. I, 28 luglio 1977, n. 3372). Ancora , ‘in tema di assicurazione marittima di merci, l’interesse dell’assicurato può essere realizzato attraverso l’abbandono solo alle condizioni che per legge e per contratto la giustificano (soccorrendo altrimenti l’azione di avaria): condizioni che vanno accertate senza possibilità di estensione o di analogia, in quanto l’abbandono, pur essendo disciplinato da norme derogabili, costituisce una facoltà eccezionale dell’assicurato ‘ (v. Cass., sez. I, 5 febbraio 1975, n. 428).
Le due azioni trovano a livello nazionale la loro regolamentazione in due distinti gruppi di norme. Per la domanda di abbandono rilevano gli artt. 540 e ss. cod. nav., mentre l a disciplina dell’ azione di avaria a livello sostanziale è contenuta negli artt. da 469 a 481 cod. nav. e a livello giudiziale dal procedimento di cui all’art. 610 e ss. c.n. In alcun modo dagli atti si ricava un richiamo alle specifiche disposizioni in tema di avaria da parte di RAGIONE_SOCIALE, la cui pretesa afferisce, senza dubbio, al pagamento dell’indennità per la perdita totale dell’imbarcazione a fronte della notifica dell’atto di abbandono , avvenuta il 6.9.2011, sottoscritto anche dall’allora proprietaria dell’imbarcazione RAGIONE_SOCIALE
Correttamente, pertanto, la Corte d’appello ha affermato, sulla scia di Cass. 3372/1977, cit., che l’esercizio dell’azione ‘di abbandono o azione di avaria siano dirette ad ottenere uno stesso identico risultato in termini di domanda di indennizzo, dato che essendo l’imbarcazione del tutto distrutta, in un caso o nell’altro il diritto all’indennizzo corrisponde all’intero valore assicurato, come sempre richiesto da RAGIONE_SOCIALE … Né osta a tale impostazione il fatto che nelle conclusioni venga unicamente proposta la domanda di pagamento dell’indennizzo, senza la precisazione che ciò trova la sua ragione nell’abbandono dell’imbarcazione, sia perché in punto quantum le due azioni non differiscono, sia perché nel corpo dell’atto è evidente che tutta la vicenda e l’azione proposta si
colloca nell’ambito di una dichiarazione di abbandono effettuata in favore dell’assicuratore’ (v. sentenza pagina 10, quinto capoverso, e pagina 11, primo capoverso).
Con il secondo motivo viene denunciata , ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 1362 cod. civ.
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello avrebbe interpretato, in violazione dell’art. 1362 cod. civ., le conclusioni rassegnate da RAGIONE_SOCIALE come azione per il pagamento dell’indennizzo a seguito di riconoscimento giudiziale della validità dell’atto di abbandono, anziché quale azione di avaria.
Sostiene parte ricorrente che nel corso del giudizio di primo grado RAGIONE_SOCIALE con la memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. aveva modificato l e conclusioni mediante l’inserimento della domanda diretta a far ‘riconoscere efficacia e validità (ex art. 546 cod. nav.) all’atto di abbandono dello yacht, notificato alle controparti dalla assicurata -attrice’.
Soggiunge, quindi, che nel l’atto d’appello RAGIONE_SOCIALE:
non ha riproposto, pur a fronte del contraddittorio avutosi al riguardo nel corso del primo grado di giudizio (cfr. sentenza Appello pagg. 10 e 11), la conclusione relativa al riconoscimento giudiziale dell’atto di abbandono;
ha rassegnato , sia in sede di atto d’appello (pag. 8) , sia nel corso dell’udienza ex art. 352 cod. proc. civ. (cfr. sentenza di appello pag. 2), una conclusione coincidente con quella contenuta nell’atto di citazione del primo grado di giudizio (pag. 29);
ha prestato acquiescenza all’interpretazione che di tale conclusione aveva dato il Tribunale (pag. 4).
Una tale condotta processuale, secondo parte ricorrente, non potrebbe che interpretarsi, in ragione dell’art. 1362 cod. civ., se non quale volontà dell’appellante di riproporre l’originaria conclusione contenuta nell’atto di citazione per come interpretata dal Tribunale e, quindi, un’azione di avaria e non già un’azione di abbandono.
4.1 Il motivo è infondato.
La censura illustrata è uno sviluppo di quella contenuta nel primo motivo declinata in termini diversi, in quanto denunciante una violazione del l’art. 1362 cod. civ. appli cabile all’interpretazione degli atti giudiziali .
Mette conto rilevare preliminarmente come non possa ritenersi che la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE con l’atto di citazione sia stata abbandonata, poiché all’in iziale richiesta di accertamento della legittimazione attiva, anche nella qualità di cessionaria dei diritti della vincolataria RAGIONE_SOCIALE ed alla conseguente condanna al pagamento dell’indennizzo di euro 510.000, in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ., l’attrice ebbe ad aggiungere la domanda di riconoscimento dell’efficacia e validità all’at to di abbandono dello yacht, notificato alle controparti dalla assicurata -attrice.
In relazione a tale aggiunta, la Corte d’appello, proprio muovendo dalla circostanza della perdita totale della nave e da ll’avvenuto esercizio dell’atto di abbandono, correttamente ha ritenuto esservi stata non una sostituzione della domanda iniziale, ma una precisazione della stessa in relazione al dedotto abbandono.
L’ interpretazione della domanda deve essere diretta a cogliere, al di là delle espressioni letterali utilizzate, il contenuto sostanziale della stessa, desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dallo scopo pratico perseguito dall’istante con il ricorso all’autorità giudiziaria (v. Cass., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3041; sez. III, 19 giugno 2003, n. 11103), ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto (cfr. Cass., sez. lav., 13 dicembre 2005, n. 27428), soccorrendo a tal fine esclusivamente il criterio ermeneutico volto ad indagare il contenuto che emerge dal testo dell’atto, secondo il significato fatto palese dalle parole in base alla loro connessione logica, ed evincibile dalla complessiva lettura del contenuto dell’atto (v., Cass., Sez. Un., 10 luglio 2003, n. 10840; 3041/2007 cit.), restando esclusi i criteri ermeneutici, soggettivi ed oggettivi, previsti per gli atti negoziali, che implicano la ricerca della comune intenzione delle parti (v., Cass, sez. III, 9
marzo 2014, n. 4754; sez. I, 24 novembre 2011, n. 24847; sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25853).
La Corte d’appello, come già detto, è partita dalla constatazione che la richiesta di pagamento dell’indennizzo afferiva alla perdita totale dell’imbarcazione, sì che in presenza di identità del petitum (immediato), dei presupposti di fatto, e dell ‘assenza di diversi temi di indagine , ha proceduto come era in suo potere alla qualificazione di quella svolta come domanda di abbandono, valorizzando vieppiù il mantenimento della domanda risarcimento dei danni per l’ipotesi del rigetto della domanda di pagamento dell’indennizzo.
Pertanto, nessun errore di sussunzione, né tantomeno sul piano dei vizi del ragionamento o dell’ errore di diritto sul piano interpretativo, è stato commesso dalla Corte d’appello, la quale, a fronte dei fatti allegati dalle parti, ha provveduto, come era in suo potere, al diverso inquadramento della fattispecie (v., Cass. 11 novembre 2023, n. 34590; 10 maggio 2018, n. 11289; 4 febbraio 2016, n. 2209; 20 giugno 2008, n. 16809).
Con il terzo motivo è denunciata , ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 540, 543, 544, 545 e 546 cod. nav., 81 e 324 cod. proc. civ. e 2907 e 2909 cod. civ.
La doglianza verte intorno alla riconosciuta legittimazione e titolarità da parte di RAGIONE_SOCIALE all ‘esercizio dell’ azione di abbandono e all’attribuzione del diritto all’indennizzo senza dichiarare la validità dell’atto di abbandono. La Corte d’appello ha basato la sua decisione sul rilievo che l’atto stragiudiziale di abbandono fosse stato sottoscritto anche da RAGIONE_SOCIALE e che ‘successivamente i diritti relativi all’indennizzo sono stati ceduti a RAGIONE_SOCIALE come risulta dal doc. 24 in data 20.7.2012 ‘.
Si argomenta che gli artt. 540, 543, 545 e 546 cod. nav. delineano due distinte fasi del procedimento di abbandono di nave:
-una prima stragiudiziale che prevede la notifica di un atto sostanziale (art. 543, commi 1 e 2, cod. nav.), con il quale il proprietario e assicurato (art. 540 cod. nav. ) manifesta la sua volontà di trasferire in favore dell’assicuratore il diritto di proprietà della nave assicurata (incluse le cose che si trovano a bordo
della stessa) e dei diritti che, relativamente alle cose abbandonate, ‘ spettano all’assicurato verso terzi ‘ (art. 545 cod. nav.), chiedendo corrispondentemente la liquidazione dell’indennizzo oggetto della polizza assicurativa stipulata e avente ad oggetto la nave abbandonata;
-una seconda (eventuale) fase giudiziale (conseguente alla notifica di un atto di contestazione e reiezione dell’abbandono proveniente dall’assicuratore, che nel caso in esame la sentenza, pagg. 10 e 11, ha espressamente riconosciuto essere stato fatto), nel corso della quale il giudice potrà provvedere alla liquidazione dell’indennizzo a favore del soggetto assicurato e proprietario dei beni abbandonati, a fronte del trasferimento all’assicuratore di tali beni e dei relativi diritti indicati dall’art. 545 cod. n av., solo qualora l’operatività della polizza relativamente al sinistro oggetto di causa e la validità anche formale dell’atto (stragiudiziale) di abbandono vengano giudizialmente accertate (art. 546, comma 1, cod. nav.) . In tal caso, ‘la proprietà delle cose abbandonate e dei diritti indicati nell’articolo’ 545 Cod. Nav. ‘si trasferiscono all’assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione di abbandono’ (art. 546, comma 2, cod. nav.).
Al riguardo, si osserva che la dottrina concorda nell’affermare che l’atto stragiudiziale e la conseguente azione di abbandono possano essere formulati solo dal proprietario della nave, che sia anche assicurato ai sensi di polizza, escludendosi la legittimazione di chi, pur avendo un interesse sulla cosa assicurata, non ne sia il proprietario , compreso l’armatore non proprietario mero gestore. In particolare, quanto alla domanda di abbandono la legittimazione esclusiva del proprietario si basa su ll’effetto obbligatorio, in quanto fa sorgere il diritto dell’assicurato a percepire l’indennità per la perdita totale, e sull’effetto reale, in quanto attua il trasferimento della proprietà delle cose abbandonate con effetto dal giorno in cui la dichiarazione.
RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio di primo grado in sede di memoria ex art. 183, comma sesto, n. 1, cod. proc. civ. aveva chiesto l’accertamento della validità dell’atto di abbandono , ma in sede appello non aveva rinnovato tale domanda.
C onsiderato che l’atto stragiudiziale di abbandono era stato sottoscritto sia da RAGIONE_SOCIALE sia da RAGIONE_SOCIALE, anche a voler accedere alla tesi della Corte d’ appello secondo la quale le conclusioni formulate da RAGIONE_SOCIALE nel giudizio di secondo grado si sarebbero dovute interpretare quale azione per il pagamento dell’indennizzo conseguente all’abbandono delle nave , delle due l’una: o l’appellante ha chiesto il riconoscimento giudiziale della validità della propria manifestazione di volontà di abbandonare la nave da ritenersi formulata nell’atto di abbandono stragiudiziale, ovvero RAGIONE_SOCIALE ha chiesto il riconoscimento giudiziale della volontà di abbandonare la nave formulata da RAGIONE_SOCIALE
In ogni caso, l’azione esercitata da RAGIONE_SOCIALE la si sarebbe dovuta rigettare, giacché (i) l’azione giudiziale volta alla dichiarazione di validità dell’atto di abbandono presupponeva che la stessa fosse, in realtà, esercitata dal soggetto titolare del diritto di proprietà al momento della notifica dell’atto stragiudiziale di abbandono e cioè da RAGIONE_SOCIALE (tanto più che al momento della notifica dell’atto di abbandono RAGIONE_SOCIALE era solo armatrice) e (ii) l’atto di cessione dei diritti datato 20.07.2012 non contempla alcun trasferimento in favore di NOME Cometa del diritto di proprietà della nave e dei diritti spettanti al proprietario della nave nei confronti dei terzi.
Conclusivamente, RAGIONE_SOCIALE quale armatrice non poteva notificare l’atto di abbandono, né era legittimata a chiederne il riconoscimento giudiziale. Analogamente, qualora si fosse inteso che RAGIONE_SOCIALE abbia chiesto il riconoscimento giudiziale della volontà di abbandonare la nave formulata da RAGIONE_SOCIALE , l’esito non sarebbe mutato, non potendo ritenere esistente in capo alla prima il potere di esercitare l’azione in sostituzione del titolare del diritto in violazione degli artt. 81 e 324 cod. proc. civ. e degli artt. 2907 e 2909 cod. civ.
Sennonché, si prosegue nell’illustrazione della doglianza, la Corte d’appello , erroneamente, ha affermato che RAGIONE_SOCIALE avrebbe tratto la propria legittimazione a richiedere ‘ i diritti relativi all’indennizzo ‘ ‘ successivamente ‘ alla
notifica dell’atto di abbandono per effetto della cessione dei diritti operata a suo favore da RAGIONE_SOCIALE e datata 20.07.2012.
Tale statuizione, secondo parte ricorrente, sarebbe contraria agli articoli 1362 e 1324 cod. civ. e 540 e 546 cod. nav., posto che:
i) l’atto di cessione ha esclusivamente ad oggetto il trasferimento di diritti di credito nei confronti dell’assicuratore , sicché avrebbe potuto legittimare NOME COGNOME al più a svolgere la diversa azione di avaria nei confronti degli assicuratori (oggetto di rinuncia nel corso del primo grado di giudizio), ma non il potere di disporre del diritto di proprietà della nave e dei diritti vantati dal cedente verso terzi o di agire giudizialmente quale rappresentante della società di leasing ;
ii) nelle more del giudizio di riconoscimento giudiziale della validità dell’atto di abbandono, tali diritti, ai sensi degli articoli 540 e 546 cod. nav. dovevano rimanere in capo a RAGIONE_SOCIALE successivamente alla notifica dell’atto stragiudiziale di abbandono e sino alla pronuncia giudiziale del suo valido esercizio, il proprietario continua a conservare medio tempore la disponibilità della nave e dei correlativi diritti nei confronti dei terzi, potendo alienarli in maniera pienamente valida ed efficace anche nei confronti dell’assicuratore, con la conseguenza, tuttavia, che tale alienazione dovrà considerarsi alla stregua di una revoca tacita dell’atto stragiudiziale di abbandono .
5.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello, come già detto, ha provveduto alla qualificazione della domanda com e richiesta del pagamento dell’indennizzo per la perdita totale dell’imbarcazione , sul rilievo del l’intervenuta notifica il 6.9.2011 dell’atto di abbandono, sottoscritto anche da RAGIONE_SOCIALE quale proprietario dell’imbarcazione (atto respinto dall’assicurat ore anche per ragioni di forma), e del successivo atto di cessione dei diritti del 20.7.2012 in favore di RAGIONE_SOCIALE
In questo contesto, non è dato rilevare la dedotta violazione dell’art. 543 cod. nav. per essere stat o avanzato l’atto di abbandono dal proprietario del tempo dell’imbarcazione . Peraltro, va notato che , a seguito dell’atto di cessione dei diritti del 20.7.2012, effettuata dopo il pagamento di quanto dovuto per il saldo leasing,
RAGIONE_SOCIALE al momento del radicamento della lite era pienamente legittimata a reclamare il pagamento dell’indennizzo sul presupposto dell’atto di abbandono, essendo succeduta anche nella posizione di proprietaria dell’imbarcazione , sì che nessuna sostituzione processuale è intervenuta.
Non ricorre la dedotta violazione dell’art. 545 cod. nav. , posto che, senza che sul punto la motivazione resa sia stata censurata (v. pagina 11 e ss.), la Corte d’appello si è lungamente soffermata sullo scrutinio della sua validità, non solo in relazione al destinatario della notifica dell’atto, ma anche in ordine all’univoca indicazione del contratto cui si riferiva: ‘Alla luce di tali elementi, deve affermarsi che: L’atto di abbandono, dal punto di vista del destinatario dell’atto, è stato correttamente notificato ed indirizzato al Rappresentante Generale per l’Italia; – In tale atto erano presenti gli estremi identificativi della polizza, senza che potessero sorgere dubbi sull’identificazione della stessa, e non essendo stato chiarito, con un comportamento che, alla luce dei fatti successivi, non può che qualificarsi come contrario a buona fede, quale fosse la ragione per cui il numero identificativo della polizza dovesse essere solo il numero riportato in alto a destra in un piccolo riquadro dei moduli nella disponibilità dell’assicurato, e non il numero chiaramente indicato nel corpo dell’atto e corrispondente a quello presente in evidenza nei moduli di polizza nella disponibilità della parte. Quindi l’atto di abbandono deve ritenersi correttamente effettuato, sia quanto al destinatario dell’atto, che quanto al riferimento al numero di polizza’.
Con il quarto motivo si denuncia , ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 543 cod. nav., dell’art. 2966 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ.
Lamenta la ricorrente che la Corte d’appello abbia ritenut a validamente e tempestivamente esercitata l’azione di abbandono. L’art. 543, comma primo, cod. nav. prevede a pena di decadenza che ‘ se il sinistro è avvenuto fuori d’Europa o dei paesi bagnati dal Mediterraneo ‘, l’abbandono debba essere dichiarato all’assicuratore nel termine ‘di quattro mesi dalla data del sinistro’. Nel caso di specie, tuttavia, l’atto di cessione dei diritti è del 20.7.2012 e, quindi, largamente
posteriore al termine di decadenza per effettuare la dichiarazione di abbandono, tenuto conto che il sinistro è avvenuto il 10.5.2011.
Nel riconoscere la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE all’esercizio dell’azione di abbandono la Corte d’appello ha violato l’art. 543, comma secondo, cod. nav. e l’art. 2966 cod. civ., il quale prevede che ‘la decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto’. La pronuncia sull ‘eccezione di decadenza, pur sollevata in entrambi i gradi di giudizio, non è stata esaminata dal giudice di secondo grado, che così è incorso nella violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.
6.1. Il motivo è palesemente infondato.
La ricorrente assume essere incorsa RAGIONE_SOCIALE nella decadenza dal termine di quattro mesi ex art. 543, comma primo, cod. nav. per la for mulazione dell’atto di abbandono . Sennonché, come già detto, il sinistro risale al 10.5.2011, mentre l’atto di abbandono, validamente esercitato, è stato notificato in data 6.9.2011 . Erra, quindi, la ricorrente nell’evocare l’atto di cessione del 20 .7.2012, per essere quest’ultimo teso alla cessione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione. Né tantom eno la Corte d’appello è incorsa in una omessa pronuncia, poich é l’accertamento della validità dell’atto di abbandono implica anche il superamento dell’eccezione di decadenza.
Con il quinto motivo è denunciata , ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 546 cod. nav., 102, 112, 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.
La ricorrente, qualora fosse ritenuta validamente esercitata l’azione di abbandono, si duole per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dell’imbarcazione quale litisconsorte necessario. Infatti, la società di leasing è diretta destinataria degli effetti della pronuncia giudiziale di accoglimento della domanda di abbandono, dovendo in tal caso ritenersi operato il trasferimento del suo diritto di proprietà e di tutti i connessi diritti nei confronti dei terzi in favore degli assicuratori, sì che non è possibile ritenere validamente pronunciata una sentenza dichiarativa del trasferimento di un diritto di proprietà
della nave (e dei connessi diritti nei confronti dei terzi) senza che a tale giudizio partecipi un litisconsorte necessario.
7.2. Il motivo è infondato.
Deve essere ricordato che già al momento del radicamento della lite RAGIONE_SOCIALE per effetto dell’atto di cessione da parte di Banca Italease s.p.a. (incorporante di Mercantile Leasing s.p.a.), a seguito del pagamento del saldo dovuto per il leasing, è subentrata nei diritti della dante causa. Ad ogni modo, in base all’art. 546, comma secondo, cod. nav. ‘La proprietà delle cose abbandonate ed i diritti indicati nell’articolo precedente si trasferiscono all’assicuratore dal giorno in cui gli è stata portata a conoscenza la dichiarazione d’abbandono, a meno che, nel termine di dieci giorni da quello nel quale la validità dell’abbandono è divenuta incontestabile a norma del comma precedente, l’assicuratore dichiari all’assicurato di non volerne profittare ‘ . Con il che deve escludersi la necessaria partecipazione al giudizio da parte del precedente proprietario dell’imbarcazione , che, ormai, era privo di qualsiasi interesse rispetto al bene avendo notificato l’atto di abbandono.
Con il sesto motivo è denunciat a, ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 531 cod. nav. e dell’art. 1362 cod. civ.
La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha interpretato la polizza come comprensiva di qualunque viaggio di attraversamento dell’Oceano Atlantico, perché è stato ridefinito l’oggetto del contratto: o ggetto dell’appendice di polizza era l’assicurazione dell’imbarcazione relativamente e limitatamente a un viaggio, specificamente quello con partenza dal Mediterraneo ‘di andata e ritorno dai Caraibi attraverso l’Atlantico’.
La Corte d’appello ha attribuito alla nozione di «viaggio» un significato in violazione dell’art. 531 , comma primo, cod. nav., in base al quale ‘l’assicurazione della nave stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave … , in mancanza di carico, muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione …’.
Tale norma delimita l’operatività spaziale dell’assicurazione della nave a viaggio, ‘ r iferendo l’assicurazione al viaggio, insieme con la durata
dell’assicurazione … restano ovviamente fissati i limiti spaziali della stessa, che sono appunto costituiti dai momenti iniziale e terminale del viaggio ‘ . È stato, altresì, affermato che dall’art. 531 , comma primo, cod. nav. si ricava ‘la nozione di viaggio quale ciclo operativo della nave intercorrente tra … la partenza e l’arrivo nel caso di nave vacante di carico’ . Oggetto dell’assicurazione a viaggio è il «viaggio» definito dall’art. 531, comma primo, cod. nav. , sì che la «rotta necessaria» è quella per raggiungere il porto di destinazione da quello di partenza, non risultando coperti viaggi che abbiano punti di partenza e/o di arrivo differenti da quelli indicati nella polizza, o rotte o «vie» come denominate dall’art. 523 cod. nav.
La sentenza della Corte d’appello sarebbe stata resa in violazione dell’art. 531, comma primo, cod. nav. e dell’art. 1362 cod. civ., perché la polizza è stata interpretata in violazione del contenuto letterale dell’appendice e della intenzione delle parti, rinvenibile anche nell’art. 11.2 delle Condizioni Generali di polizza il quale stabiliva espressamente che: ‘L’imbarcazione è coperta mentre è in nav igazione entro i limiti del certificato’.
8.1. Il motivo è infondato.
L’appendice di polizza stipulata da RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto ‘un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno’. La Corte d’appello ha escluso, diversamente dal primo giudice, che l’oggetto della polizza includesse la nozione di «rotta necessaria» ed ha affermato : ‘ invero in alcun modo la polizza specifica la rotta assicurata, in quanto il riferimento è al viaggio di andata e ritorno dai Caraibi attraverso l’Atlantico. Tra l’altro è pacifico e notorio (come si evince facilmente in tutti i siti internet che trattano della traversata atlantica dall’Europa ai Caraibi), che la rotta di rientro si svolge attraverso il Nord Atlantico, dove pacificamente è avvenuto il sinistro oggetto del presente contenzioso, in direzione del classico approdo verso Europa, alle Isole Azzorre, e dunque con una direzione decisamente a nord rispetto ai Caraibi. Ovviamente, il Nord Atlantico è uno spazio estremante ampio, dove non esistono rotte predeterminate, e pertanto deve escludersi che possa configurarsi una rotta necessaria, rispetto alla quale vi è stata deviazione. Il fatto che, prima di effettuare l’attraversamento del
Nord Atlantico, sia stato effettuato uno scalo non cambia il quadro di insieme, che vede comunque la circostanza che il sinistro si è verificato nelle acque dell’Oceano Atlantico settentrionale, nell’ambito di un percorso comunque coperto da polizza ‘ .
La decisione assunta non contrasta con l’art. 531 , comma primo, cod. nav., il quale disciplina l’assicurazione a viaggio. Tale norma prevede che ‘L’assicurazione della nave, stipulata a viaggio, ha effetto dal momento in cui la nave inizia l’imbarco delle merci o, in mancanza di carico, dal momento in cui muove dal porto di partenza, al momento in cui la nave è ancorata od ormeggiata a destinazione o, se sbarca merci, al compimento della scaricazione, ma non oltre il ventesimo giorno dall’arrivo ‘.
L’appendice di polizza contempla ‘un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno’ . Manca quindi una puntuale indicazione del porto di partenza e di quello di arrivo, indicando genericamente i Caraibi quale area geografica da raggiungere attraverso l’Atlantico . Si tratta di indicazioni ampiamente generiche da cui non è dato ricavare l ‘indicazione di una rotta (o «via» o «viaggio») predeterminata, sì che quella effettuata dalla Corte d’appello è solo una delle possibili interpretazioni, in sé non censurabile, qualora non siano addotti vizi di natura logica o errori in diritto nell’interpretazione del contratto .
In alcun modo dal tenore della polizza si evince che la rotta dovesse essere solamente quella più rapida o più breve, mancando qualsiasi puntualizzazione atta a definire i limiti spaziali della copertura assicurativa, come, ad esempio, avviene con l’indicazione di «viaggio diretto», la quale soltanto avrebbe imposto un divieto di cambiamento di via (v., indicativamente, sebbene riferita ad una ‘polizza italiana di assicurazione marittima’ , App. Napoli, 4 luglio 1953).
Con il settimo motivo si censura, ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 523, comma secondo, cod. nav. e dell’art. 2697 cod. civ.
La ricorrente contesta la ritenuta irrilevanza del cambiamento d ell’itinerario d i viaggio dell’imbarcazione. La Corte d’appello a pagina 9 (ultima parte del quarto capoverso) avrebbe erroneamente e parzialmente applicato l’art. 523,
comma secondo, cod. nav.: condizione necessaria ed indispensabile al fine di consentire l’operatività della polizza assicurativa in caso di cambiamento volontario di viaggio/via da parte dell’assicurato, è l’accertamento che il sinistro sia comunque avvenuto ‘ durante il percorso coperto dall’assicurazione ‘.
RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata tenuta a provare tale circostanza, atteso che, in applicazione dell’art. 2697 cod. civ., chi agisce per ottenere il pagamento dell’indennizzo assicurativo deve provare l’esistenza del contratto assicurativo, l ‘evento dannoso e ‘che il danno si è verificato entro i limiti spaziali e temporali previsti nel contratto’ . La sentenza impugnata, invece, ha omesso qualsiasi accertamento in merito alla ricomprensione nei limiti territoriali della polizza, così come integrati dall’ appendice, del viaggio, della rotta e del luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
9.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
Dato quanto appena riferito in ordine al contenuto dell’appendice di polizza ed alla insussistente violazione dell’art. 531 , comma primo, cod. nav., non ricorre la dedotta violazione dell’art. 5 23, comma secondo, cod. nav.
Tale norma prevede che ‘Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto dell’assicurato, l’assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall’assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull’avvenimento del sinistro medesimo ‘.
Una volta verificato che l’espressione ‘un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno’ non implicava la fissazione di una rotta predeterminata e non era stato neppure previsto alcun indice più delimitativo sul piano spaziale, non ricorre alcuna violazione dell’art. 523, comma secondo, cod. nav.
Il motivo, altresì, è inammissibile là dove prospetta la violazione dell’art. 2967 cod. civ. Tale violazione si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi e eccezioni (v. Cass., sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione espressa,
sebbene non massimata sul punto; Cass., VI-3, 23 ottobre 2018, n. 26769; sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313; 15 ottobre 2024, n. 26739).
Tale non è il caso di specie, poiché RAGIONE_SOCIALE come accertato dalla Corte d’appello, ha provato che il sinistro è avvenuto nel corso della navigazione transatlantica di ritorno dai Caraibi.
Con l’ottavo motivo viene denunciata, ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 523, comma secondo, cod. nav. e dell’art. 2697 cod. civ.
La ricorrente si duole per aver la Corte d’appello posto a suo carico un onere della prova non previsto dall’art. 523, comma secondo, cod. nav. Tale norma prevede che l’assicuratore possa liberarsi provando che il cambiamento di viaggio e/o via ha semplicemente ‘ influito sull’avvenimento del sinistro medesimo ‘ , ma non: un giudizio di pericolosità della rotta (o del viaggio) seguita e di quella assicurata; una valutazione comparatistica tra la rotta effettivamente seguita dalla nave in conseguenza della deviazione e quella assicurata, né tra la rotta effettivamente seguita dalla nave in conseguenza della deviazione e una qualsiasi diversa rotta, connotata semplicemente dall’assenza della deviazione.
La norma valorizza l’esistenza di un rapporto di causalità materiale tra il cambiamento di viaggio della nave ed il sinistro, senza escludere che la deviazione possa rilevare anche quale concausa di esso. Peraltro, nella sentenza era stato riconosciuto che NOME COGNOME aveva affermato la pericolosità del viaggio lungo il quale è avvenuto il sinistro con conseguente aggravamento del rischio.
10.1. Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha sostenuto che l’art. 523, comma secondo, cod. nav. ‘ prevede che possa avvenire un cambiamento di viaggio durante il percorso coperto dall’assicurazione, e prevede anche che, in tale caso, l’assicuratore, per escludere il riconoscimento della copertura di polizza, provi che il cambiamento ha influito sull’avvenimento del sinistro. In sostanza, nell’ambito di un ‘percorso’, possono esservi mutamenti di ‘viaggio’, nel qual caso spetta all’assicuratore
provare in che misura il cambiamento del ‘viaggio’ abbia influito nel verificarsi del sinistro ‘.
Così argomentando la Corte d’appello ha applicato correttamente la norma indicata , che, per l’appunto, stabilisce ‘Nel caso di cambiamento di via o di viaggio, proveniente da fatto dell’assicurato, l’assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall’assicurazione, a meno che provi che il cambiamento ha influito sull’avvenimento de l sinistro medesimo’ . È di chiara evidenza che l’espressione eccettuativa ‘ a meno che provi che il cambiamento ha influito sull’avvenimento del sinistro medesimo ‘ collocata dopo ‘ l’assicurazione risponde solo se il sinistro si verifica durante il percorso coperto dall’assicurazione ‘, fotografi un fatto impeditivo, il cui onere ricade sull’assicurazione.
Quanto ulteriormente esposto dalla Corte d’appello nel quinto capoverso si colloca comunque in coerenza con la soluzione data, la quale ha rilevato come l’appellata non avesse assolto all’onere della prova su di essa incombente, ossia che la rotta osservata avesse influito in concreto sul sinistro.
Con il nono motivo si censura, ai sensi dell’art. dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
La ricorrente assume che la Corte d’appello, erroneamente, ha considerato come fatti pacifici delle circostanze, il cui accertamento imponeva una valutazione di natura tecnica.
La Corte d’appello , osserva parte ricorrente, ha posto a fondamento dell’operatività della polizza un fatto notorio , che tale non è affermando: ‘è pacifico e notorio (come si evince facilmente in tutti i siti internet che trattano della traversata atlantica dall’Europa ai Caraibi), che la rotta di rientro si svolge attraverso il Nord Atlantico, dove pacificamente è avvenuto il sinistro oggetto del presente contenzioso, in direzione del classico approdo verso l’Europa, alle Isole Azzorre, e dunque con una direzione decisamente a nord rispetto ai Caraibi ‘. Tale tratto di mare sarebbe caratterizzato dalla ‘ normale «insidiosità» dell’oceano atlantico settentrionale ‘ e che sarebbe notorio che ‘la traversata atlantica di rientro è molto più impegnativa di quella di andata’ .
Adduce la ricorrente che i fatti che rientrano nella comune esperienza e possono essere posti a fondamento della decisione senza prova sono definiti come ‘quei fatti che, conosciuti (o che possono essere obbiettivamente conosciuti) dal giudice e dalle parti, possono essere utilizzati dal giudice stesso, anche a prescindere dall’accertamento in sede istruttoria’ . Si tratta di fatti che debbono essere noti ‘alla generalità delle persone alla quale appartiene anche il giudice, in quel determinato ambiente e momento, come nozioni comuni e generali’ .
Analogamente, la giurisprudenza recepisce la medesima nozione di fatto notorio espressa dalla dottrina: ‘In tema di prova civile, il ricorso alla nozione di “comune esperienza” (fatto notorio) (è) da interpretare in senso rigoroso come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile’ .
La Corte d’appello ha considerato alla stregua di un fatto notorio che la rotta di rientro della traversata dai Caraibi all’Europa ‘ si svolge attraverso il Nord Atlantico … in direzione del classico approdo verso l’Europa, alle Isole Azzorre, e dunque con una direzione decisamente a nord rispetto ai Caraibi’.
Si tratta -secondo la ricorrente – di affermazione del tutto generica ed in ogni caso quella sulla rotta usuale per il viaggio di ritorno dai Caraibi all’Europa è valutazione eminentemente tecnica non sussumibile nell’art. 115, comma secondo, cod. proc. civ., la cui applicazione avrebbe richiesto comunque l’allegazione di una nozione di comune esperienza . Allegazione, quest’ultima, non sussistente avendo dichiarato l’appellante che la rotta seguita dall’imbarcazione per il rientro verso il Mediterraneo non potesse essere valutata se non sulla base di ‘competenze tecniche facenti parte della scienza nautica’ . Ad ogni modo, la sussistenza di fatti di comune esperienza non la si sarebbe potuta ritenere neppure sulla base del generico richiamo ai ‘siti internet che trattano della traversata atlantica dall’Europa ai Caraibi’ o ‘dalla semplice lettura dei racconti di viaggio da ovest verso est in barca a vela’ , da cui sono stati ricavati il maggior impegno del viaggio di ritorno e la ‘normale insidiosità dell’oceano Atlantico’.
11.1. Il motivo è inammissibile.
Per quanto la Corte d’appello abbia a dottato una nozione assai generica di fatto notorio, dovendosi intendere come tale una circostanza conosciuta (o che possa essere obiettivamente conosciuta) da una generalità di persone di media cultura di un dato luogo e in un dato tempo, sì da giustificare la deroga alla regola contenuta nel l’art. 115 cod. proc. civ. , senza precisare a quale gruppo intendesse riferirsi, ossia agli esperti di navigazioni transoceaniche o agli operatori del settore economico e del comparto assicurativo, potendo per questa via propendersi per diversa specie di «fatti senza prova» quali le massime di esperienza, tale indicazione non integra, tuttavia, una ratio decidendi .
Infatti, la decisione si impernia sull’interpretazione dell’oggetto dell’appendice di polizza , in cui, come già detto, non era prevista una rotta predeterminata nei termini sopra esposti , ma, soprattutto, sull’aumento del rischio, ossia se ‘il cambiamento ha influito sull’avvenimento del sinistro medesimo’, della cui prova era onerata la ricorrente.
12. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 8.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di
merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte