fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Denuncia querela contro ignoti, costituisce un indizio

Denuncia querela contro ignoti, non comportando alcun automatismo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, costituisce comunque un indizio.

Pubblicato il 23 September 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina
Sezione seconda 

In composizione monocratica in persona del giudice designato , ha emesso la seguente

SENTENZA n. 1687/2021 pubblicata il 17/09/2021

nella causa di primo grado iscritta al n. 6148 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2017 riservata a sentenza all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27.05.2021 e vertente

TRA

XXX, rappresentato e difeso dagli avv.ti

-Attore

E

YYY spa ( quale Impresa Designata Fondo Garanzia Vittime Strada), rappresentate e difese dall’ avv. , come da procura in atti;

-Convenuto

OGGETTO: risarcimento del danno extracontrattuale (circolazione stradale)

CONCLUSIONI: le parti concludevano all’udienza del 27.05.2021 come da verbale in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre brevemente premettere in fatto che il presente giudizio ad oggetto la domanda risarcitoria proposta dall’ attore nei confronti della YYY spa, in qualità di Impresa Designata dal Fondo Garanzia Vittime Strada, in relazione al sinistro avvenuto in data 10.04.2016 alle ore 5:30 circa, quando, secondo le prospettazioni attore, XXX si trovava alla guida della propria autovettura *** in con direzione Roma, giunto all’ altezza del km, .a causa del brusco attraversamento di un ciclomotore condotto da un extracomunitario e della scarsa visibilità, per schivarlo, perdeva il controllo dell’ autovettura e finiva in un fossato.

Il conducente del motociclo, non si arrestava, si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro senza presta soccorso all’ attore il quale rimaneva nel fossato adiacente la sede stradale fino all’ arrivo del personale del 118.

A causa del sinistro l’ attore subiva rilevanti danni fisici, di cui chiedeva ristoro in questa sede alla YYY spa , quale Impresa Designata dal Fondo Garanzia Vittime Strada, in base al presupposto dell’ impossibilità di identificare il veicolo antagonista ed al suo conducente, unici responsabili dell’ incidente.

Si costituiva la suddetta compagnia contestando la domanda sia nell’ an, relativamente all’ accadimento del fatto storico così come descritto nel libello introduttivo, che nel quantum.

La causa è stata istruita mediante acquisizione delle produzioni documentali, escussione dei testi *** e ***, nonché CTU medico-legale sulla persona di parte attore; all’ udienza del 27.05.2021 è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all’ art. 190 cpc.

La domanda è infondata e non può trovare accoglimento, atteso che l’ attore non ha fornito un adeguata prova dell’ accadimento del sinistro secondo le modalità descritte in citazione, con conseguente inconfigurabilità della responsabilità dell’ Assicurazione convenuta in qualità di Impresa Designata dal Fondo Vittime della Strada.

In tal senso unica prova fornita sono state le deposizione resa dai testi *** e ***, escussi all’ udienza del 26.11.2019.

I testi hanno fornito tuttavia una deposizione lacunosa e non sufficientemente dettagliata, non supportata da alcun ulteriore riscontro oggettivo.

Invero, i testi hanno sì riferito di aver assistito al sinistro di cui è causa, confermandone le modalità sopra descritte nelle premesse in fatto, ma tuttavia hanno rappresentato circostanze che presentano talune incongruenze con quanto esposto dallo XXX che, per quanto apparentemente poco significative, vanno comunque lette alla luce del complessivo e lacunoso quadro istruttorio.

Invero, entrambi i testi hanno riferito che a bordo del ciclomotore vi fossero due persone, circostanza che non collima con quanto rappresentato dall’ attore nel libello introduttivo ove si fa riferimento alla presenza di una sola persona a bordo del mezzo antagonista, ritenuto essere, non si sa per quale ragione, extracomunitario.

In realtà la presenza di due “extracomunitari” che, tuttavia attraversavano con una bici da sinistra verso destra la sede stradale, è riportata nella prima versione dei fatti fornita dall’ attore e verbalizzata dai CC intervenuti sui luoghi di causa, prima di essere trasportato con l’ ambulanza del 118; l’ attore rettificava solo dopo 11 giorni tale versione, rappresentando che in realtà l’ incidente era stato causato dall’ attraversamento improvviso della sede stradale da parte di un ciclomotore ( non più un velocipede) condotto da un extracomunitario ( e dunque non da un ciclomotore con a bordo due persone così come riferito dai testi) ( cfr all. 4 relazione incidente stradale CC Terracina).

In primo luogo, desta perplessità tale rettifica della ricostruzione del sinistro dopo 11 giorni dall’ accaduto, atteso che al momento dell’ accesso al Pronto Soccorso lo XXX risultava “ vigile, orientato e collaborante” ( cfr Verbale Pronto Soccorso), sicchè non si giustifica una discrasia così marcata nella ricostruzione dei fatti tra la prima e la seconda versione, atteso cambia non solo il numero delle persone a bordo del mezzo antagonista ma anche la sua tipologia, prima velocipede e poi motociclo.

In secondo luogo tale seconda versione, così come evidenziato, non trova sicuro riscontro nella deposizione dei testi escussi, i quali riferivano della presenza di due persona a bordo del motociclo, di cui non specificano né quale fosse il colore, il modello o comunque le caratteristiche, fornendo dunque una terza versione dei fatti a metà strada tra la prima rilasciata dall’ attore e la seconda e definitiva esposta nel libello introduttivo.

Va infine osservato che dalla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dagli operanti non è emerso in alcun modo il possibile coinvolgimento di un altro mezzo nel sinistro, atteso che è emersa la sola presenza di un’ abrasione gommosa di una lunghezza di circa trenta metri che dal lato sx rispetto alla direzione del veicolo terminava a ridosso del fossato, riconducibile pertanto all’ autovettura condotta dall’ attore.

Né nella descrizione dei luoghi di causa si è dato atto della presenza in prossimità del punto di impatto di talune intersezione rispetto alla Pontinia nelle quali si sarebbero potuti immettere gli ipotetici “extracomunitari”, rendendo plausibile l’ attraversamento trasversale della sede stradale.

Va poi evidenziato che i testi escussi non sono stati rinvenuti sui luoghi di causa dagli operanti atteso che nel verbale è riportato “ fra gli astanti non venivano rinvenute persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l’ accaduto”.

Completa la lacunosità del quadro istruttorio l’ omessa presentazione di una formale denunciaquerela contro ignoti in relazione a quanto accaduto, circostanza che per quanto non abbia carattere dirimente in relazione alla prova dei fatti rappresentati, non comportando alcun automatismo ai fini della valutazione della fondatezza della domanda, costituisce comunque un indizio ( Cass. Civ n. 9873/2021).

Dunque le contraddizioni emerse, l’ assenza di riscontri oggettivi a i fatti rappresentati, depotenzia fortemente l’ attendibilità delle deposizioni rese dai testi escussi che di per sé sole non possono essere poste a base dell’ accoglimento della domanda.

Pertanto, ad avviso di questo giudicante, in ragione dell’ incertezza del quadro istruttorio, deve ritenersi che l’ attore non abbia assolto l’ onere probatorio di cui era gravato ai sensi dell’ art 2697 c.c., con conseguente rigetto della domanda risarcitoria proposta, atteso che appare più probabile che il conducente abbia perso il controllo del mezzo a causa dell’ elevata velocità, tenuto conto dell’ entità e lunghezza (circa 30 mt) delle tracce di abrasione gommosa rinvenute sulla sede stradale, oppure per un improvviso colpo di sonno, considerato l’ orario in cui si è verificato il sinistro (circa le 5:30).

Le spese di causa in ragione della controvertibilità delle questioni in fatto trattate, meritano compensazione.

Le spese di CTU medico-legale graveranno interamente in via definitiva su parte attrice.

PQM

 Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall’ attrice;

 Compensa le spese di causa;

Pone le spese di CTU medico-legale a carico di parte attrice

Latina, 17.09. 2021

IL Giudice Unico

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati