LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Art. 746 Codice di procedura penale

Effetti sull'esecuzione nello Stato

1. L'esecuzione della pena nello Stato e' sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non puo' piu' essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa e' stata interamente espiata.

Visto, Il Ministro di grazia e giustizia

VASSALLI

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.