Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte SECONDA » Libro XI RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE » Titolo IV EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE » Capo II ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE » Art. 742-bis
Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
((1. Il Ministro della giustizia vigila sull'osservanza delle condizioni eventualmente poste per l'esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale e' stato chiesto il riconoscimento.))
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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