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Art. 745 Codice di procedura penale

Richiesta di misure cautelari all'estero

1. Se e' domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della liberta' personale e il condannato si trova all'estero, il ((Ministro della giustizia)) ne richiede la custodia cautelare.

2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facolta' di richiedere il sequestro.

2-bis. Il Ministro ha altresi' facolta', nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonche' di richiedere il loro sequestro.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.