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Capo I — EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE

Codice di procedura penale

Articoli

  • Art. 730 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale
  • Art. 731 Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali
  • Art. 732 Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili
  • Art. 733 Presupposti del riconoscimento
  • Art. 734 Deliberazione della corte di appello
  • Art. 734-bis Poteri del Ministro in materia di esecuzione della decisione dello Stato estero
  • Art. 735 Determinazione della pena ed ordine di confisca
  • Art. 735-bis Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro
  • Art. 736 Misure coercitive
  • Art. 737 Sequestro
  • Art. 737-bis Indagini e sequestro a fini di confisca
  • Art. 738 Esecuzione conseguente al riconoscimento
  • Art. 739 Divieto di estradizione e di nuovo procedimento
  • Art. 740 Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate
  • Art. 740-bis Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate
  • Art. 740-ter Ordine di devoluzione
  • Art. 741 Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere