Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte PRIMA » Libro I SOGGETTI » Titolo I GIUDICE » Capo V CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E DI COMPETENZA » Art. 29
Cessazione del conflitto
1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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