Un cittadino straniero impugna il decreto con cui il Giudice di pace ha disposto la proroga del trattenimento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Il ricorrente lamenta la violazione del diritto di difesa: la cancelleria ha comunicato la fissazione dell'udienza al difensore di fiducia soltanto un'ora e diciassette minuti prima dell'orario stabilito. Trovandosi impegnato altrove, il legale non ha partecipato e il giudice ha nominato un difensore d'ufficio. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma la proroga del trattenimento. I magistrati rilevano che il procedimento impone tempi strettissimi di quarantotto ore a pena di inefficacia della misura. L'avvocato di fiducia conosceva la data di scadenza della misura e doveva attivarsi con diligenza. Ricevuto l'avviso, il legale avrebbe dovuto chiedere un rinvio orario o delegare un collega, anziché dichiarare telefonicamente la sola indisponibilità.
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