Home » Codici » Codice di procedura penale » Parte CIVILE, RESPONSABILE CIVILE E CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA » Libro IV MISURE CAUTELARI » Titolo I MISURE CAUTELARI PERSONALI » Capo III MISURE INTERDITTIVE » Art. 287
Condizioni di applicabilita' delle misure interdittive
1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
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