Un imprenditore ha ricevuto una misura cautelare interdittiva, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, per presunte frodi e tentata truffa aggravata in un appalto stradale. Ha impugnato la decisione sostenendo la sua marginale responsabilità e l'eliminazione del rischio di reiterazione del reato dopo le sue dimissioni dalla presidenza del consorzio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il suo coinvolgimento diretto e ha stabilito che le dimissioni da un'azienda a base familiare non bastano a escludere il pericolo di ripetere condotte illecite, data la continuità dei rapporti con gli enti pubblici.
Continua »