Una società di noleggio ha richiesto la restituzione di un carrello elevatore concesso in locazione a un'azienda poi fallita. Il Tribunale e la Cassazione hanno respinto la domanda per mancanza di data certa sul contratto e carenza di prova della proprietà. La società ha quindi proposto ricorso straordinario per revocazione, lamentando un presunto errore revocatorio commesso dai giudici di legittimità, i quali non avrebbero rilevato la non contestazione del diritto di proprietà da parte del Fallimento. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che le contestazioni della società non riguardavano una svista materiale o percettiva, bensì una valutazione giuridica delle prove, escludendo così la configurabilità dell'errore revocatorio. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
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