Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE » Titolo II DELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA » Capo III Dell'espropriazione presso terzi » Sezione I Del pignoramento e dell'intervento » Art. 550
Pluralita' di pignoramenti
Il terzo deve indicare i pignoramenti che sono stati eseguiti presso di lui.
Se altri pignoramenti sono eseguiti dopo che il terzo abbia fatto la sua dichiarazione, egli puo' limitarsi a richiamare la dichiarazione precedente e i pignoramenti ai quali si riferiva.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 524 secondo e terzo comma.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli