Un creditore ha avviato la procedura di pignoramento presso terzi per recuperare somme dovute dal debitore. Il terzo pignorato ha rilasciato una dichiarazione attestando la presenza di precedenti vincoli di importo superiore al debito azionato, senza chiarire la sorte di eventuali somme residue. Il creditore ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ritenendo negativa la dichiarazione. I giudici di merito hanno rigettato l'istanza per difetto di interesse, qualificando la risposta come positiva. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione evidenziando la natura negativa della comunicazione. La Suprema Corte ha rimesso la trattazione alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione.
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