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Art. 43 Codice di procedura civile

Regolamento facoltativo di competenza

((Il provvedimento)) che ha pronunciato sulla competenza insieme col merito puo' essere ((impugnato)) con l'istanza di regolamento di competenza, oppure nei modi ordinari quando insieme con la pronuncia sulla competenza si impugna quella sul merito.

La proposizione dell'impugnazione ordinaria non toglie alle altre parti la facolta' di proporre l'istanza di regolamento.

Se l'istanza di regolamento e' proposta prima dell'impugnazione ordinaria, i termini per la proposizione di questa riprendono a decorrere dalla comunicazione ((dell' ordinanza)) che regola la competenza; se e' proposta dopo, si applica la disposizione dell'articolo 48.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.