Un Proprietario ha chiesto il pagamento di canoni di affitto per fondi rustici tramite decreto ingiuntivo. L'Inquilino si è opposto, sollevando l'eccezione di incompetenza del giudice e altre questioni procedurali. Il Tribunale ha accolto l'eccezione di incompetenza ma ha anche deciso su altri punti. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'appello del Proprietario, affermando che la decisione principale sull'incompetenza del giudice rendeva irrilevanti le altre statuizioni. La Cassazione ha confermato l'inammissibilità, ribadendo che, una volta dichiarata l'incompetenza, le altre pronunce sono da considerarsi inutili. Il ricorso del Proprietario è stato respinto, con condanna alle spese.
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