Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE » Capo II Dell'istruzione della causa » Sezione III Dell'istruzione probatoria » Paragrafo 1 Della nomina e delle indagini del consulente tecnico » Art. 196
Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente
Il giudice ha sempre la facolta' di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
Giurisprudenza che applica questo articolo
Articoli