Un incendio, partito da una canna fumaria a servizio esclusivo di un appartamento, danneggiava l'immobile dei vicini. I danneggiati chiedevano il risarcimento invocando la responsabilità da cose in custodia. La Corte d'Appello accertava un concorso di colpa e riduceva il risarcimento detraendo l'indennizzo assicurativo già percepito, basandosi su una perizia tecnica non integrata. La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso dei danneggiati: sebbene la detrazione dell'assicurazione sia corretta e la responsabilità da cose in custodia gravi sui proprietari della canna fumaria (anche se attraversa parti comuni), il giudice d'appello ha errato nel quantificare il danno basandosi su una consulenza tecnica senza motivare il rigetto delle contestazioni sollevate dal perito di parte. La sentenza è stata cassata con rinvio per una nuova valutazione dei danni.
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