Home » Codici » Codice di procedura civile » Libro SECONDO DEL PROCESSO DI COGNIZIONE » Titolo I DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE » Capo II Dell'istruzione della causa » Sezione I Dei poteri del giudice istruttore in generale » Art. 175
Direzione del procedimento
Il giudice istruttore esercita tutti i poteri intesi al piu' sollecito e leale svolgimento del procedimento.
Egli fissa le udienze successive e i termini entro i quali le parti debbono compiere gli atti processuali.
Quando il giudice ha omesso di provvedere a norma del comma precedente, si applica la disposizione dell'articolo 289.
Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.
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