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Codice Civile
Codice Penale

Titolo II – DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 335 c.p. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa -

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

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Art 335 bis c.p. - Disposizioni patrimoniali

Salvo quanto previsto dall’articolo 322 ter, nel caso di condanna per i delitti previsti dal presente capo è, comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall’articolo 240, primo comma. Capo I – DEI DELITTI DEI PUBBLICI UFFICIALI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – –

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Art. 336 c.p. - Violazione o minaccia a un pubblico ufficiale -

Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell’ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa.

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Art. 337 c.p. - Resistenza a un pubblico ufficiale -

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

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Art. 337 bis c.p. - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto

Chiunque occulti o custodisca mezzi di trasporto di qualsiasi tipo, che ripetto alle caratteristiche omologate, poresentano alterazioni o modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2. La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque alteri mezzi di trasporto operando modifiche o predisposizioni tecniche tali da costituire pericolo per l’incolumità fisica degli operatori di polizia.

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Art. 338 c.p. - Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario -

Chiunque usa violenza o minaccia(1) ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ai singoli componenti o ad una rappresentanza di esso, o ad una qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio(2) o ai suoi singoli componenti, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne comunque l’attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese che esercitano servizi pubblici o di pubblica necessità, qualora tali deliberazioni abbiano per oggetto l’organizzazione o l’esecuzione dei servizi.

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Art. 339 c.p. - Circostanze aggravanti -

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata(2), o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

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Art. 340 c.p. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità -

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.

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Art. 341 c.p. - Oltraggio a un pubblico ufficiale -

Abrogato Capo II – DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – –

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Art. 342 c.p. - Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario -

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la multa da euro 1. La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle sue funzioni.

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Art. 343 c.p. - Oltraggio a un magistrato in udienza -

Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.

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Art. 344 c.p. - Oltraggio a un pubblico impiegato -

Abrogato Capo II – DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – –

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Art. 345 c.p. - Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni -

Chiunque, per disprezzo verso l’Autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti rende illeggibili o comunque inservibili scritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell’Autorità stessa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.

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Art. 346 c.p. - Millantato credito -

Articolo abrogato dalla Legge 9 gennaio 2019, n. 3 Capo II – DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – –

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Art. 347 c.p. - Usurpazione di funzioni pubbliche -

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego è punito con la reclusione fino a due anni.

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Art. 348 c.p. - Abusivo esercizio di una professione -

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

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Art. 349 c.p. - Violazione di sigilli -

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell’Autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

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Art. 350 c.p. - Agevolazione colposa -

Se la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con la multa da euro 154 a euro 929.

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Art. 351 c.p. - Violazione della pubblica custodia di cose -

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un’altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione da uno a cinque anni.  

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Art. 352 c.p. - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro -

Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l’Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619.  

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