Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Art. 343 c.p.
Chiunque offende l’onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Capo II – DEI DELITTI DEI PRIVATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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