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Art. 349 Codice penale

Violazione di sigilli

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorita' apposti al fine di assicurare la conservazione o la identita' di una cosa, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole e' colui che ha in custodia la cosa, la pena e' della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Le doppie parentesi tonde segnalano il testo introdotto o modificato da un intervento successivo, secondo la convenzione della fonte.